201806080171931292018/C 221/362242018TC22120180625IT01ITINFO_JUDICIAL20180411293131

Causa T-224/18: Ricorso proposto l’11 aprile 2018 — PV / Commissione


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Ricorso proposto l’11 aprile 2018 — PV / Commissione

(Causa T-224/18)

2018/C 221/36Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PV (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

conseguentemente disporre:

la riunione del presente ricorso alla causa pendente T-786/16, in conformità al principio di connessione e all’articolo 68 del regolamento consolidato del Tribunale dell’UE del 4 marzo 2015;

che la molestia morale può essere considerata dimostrata e che l’uso di «falsi intellettuali» è confermato, di modo che irregolarità siffatte non possono essere tollerate dall’ordinamento giuridico dell’UE;

l’annullamento, per tutti questi aspetti, del procedimento CSM 17/025 e della decisione che giace alla base del reclamo R/8/18;

l’annullamento della decisione di «azzeramento» della retribuzione del ricorrente a decorrere dal 1o ottobre 2017;

l’annullamento della decisione che impone al ricorrente la partecipazione all’esercizio di valutazione FP 2016 (anno civile 2016), nonché del rigetto del reclamo R/502/17 del 16 marzo 2018, per molestie morali e incapacità di lavoro;

l’annullamento della decisione che impone al ricorrente la partecipazione all’esercizio di valutazione FP 2017 (anno civile 2017), per molestie morali, e l’annullamento della decisione per cui il reclamo R/121/18 è stato proposto;

l’annullamento della decisione nonché del rigetto del reclamo R/413/17, del 5 gennaio 2018, con cui il ricorrente è stato riassegnato alla DG SCIC, in violazione del più elementare principio di sollecitudine;

l’annullamento della decisione del PMO (M.me [X]), del 12 settembre 2017, che ha deciso la compensazione della nota di addebito n. ABAC 324170991, del 20 luglio 2017, per l’importo di EUR 42704,74 con le retribuzioni non pagate del ricorrente per il periodo che va dal 1o agosto 2016 al 30 settembre 2017, nonché del rigetto del reclamo R/482/17, del 9 marzo 2018;

e concedere i seguenti risarcimenti sulla base dell’articolo 340 TFUE;

disporre il risarcimento del danno morale di EUR 98000, che deriva da tali decisioni contestate;

con riferimento al danno materiale, concedere:

l’importo di EUR 23190,44 come arretrati delle retribuzioni per il periodo che va dal 1o ottobre 2017 al 30 aprile 2018, qualora il Tribunale consideri che il ricorrente ha diritto all’integralità dello stipendio;

oppure:

l’importo di EUR 7612,87 come arretrati delle retribuzioni per il periodo che va dal 1o ottobre 2017 al 30 aprile 2018, qualora il Tribunale consideri che il ricorrente ha diritto alla sola differenza di retribuzione tra il suo stipendio alla Commissione e quello percepito nel settore privato;

per concedere da ultimo un risarcimento globale che ammonta a EUR 121990,44 o EUR 105612,87, da aumentare con interessi moratori fino al completo pagamento;

in ogni caso:

condannare la convenuta all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1, 3, 4 e 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché degli articoli 1 sexies, punto 2, e 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») che vieta le molestie morali.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 21 bis, 22 ter e 23 dello Statuto le cui disposizioni comportano il divieto di commettere atti illeciti, in particolare in quanto alla parte ricorrente sarebbe stato imposto di partecipare all’esercizio di valutazione del 2016, pur non avendo compiuto alcuna prestazione lavorativa per incapacità di lavoro e revoca a decorrere dal 1o agosto 2016.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta e dell’articolo 11 bis dello Statuto, riguardante i conflitti di interesse diretti.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di sollecitudine e di assistenza, che sarebbe stata commessa con la decisione di riassegnazione della parte ricorrente alla DG SCIC.

5.

Quinto motivo, vertente sul principio di diritto dell’eccezione di inesecuzione e del principio di legittimità.

6.

Sesto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 9, punto 3, dell’allegato IX dello Statuto e del principio di diritto «ne bis in idem», di cui sarebbe viziato il procedimento disciplinare CMS 17/025, avviato nei confronti della parte ricorrente.

7.

Settimo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta e, più in particolare, dei termini ragionevoli per il procedimento disciplinare summenzionato.