4.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 190/38


Ricorso proposto il 26 marzo 2018 — Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo/Commissione

(Causa T-223/18)

(2018/C 190/63)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo (Albano Laziale, Italia) (rappresentante: F. Rosi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

In via preliminare, dichiarare la illegittimità della decisione impugnata perché redatta in lingua inglese e non in lingua italiana.

Accogliere il presente ricorso e quindi dichiarare l’annullamento del provvedimento della Commissione in quanto non motivato, e comunque non fondato su presupposti istruttori certi.

Riconoscere l’applicazione al sistema sanitario italiano del regime SIEG e quindi dei principi cui alla sentenza della Corte de Giustizia nella causa Altmark del 2003 in riferimento degli art. 106 e107 TFUE ai fini dell’applicazione degli aiuti di Stato. Con la conseguenza che venga accertato l’operato della regione Lazio rispetto alla remunerazione delle strutture pubbliche, che avrebbe dovuto seguire i principi fissati dalle sopra indicate norme e quindi limitare il pagamento delle strutture sanitarie di titolarità pubblica alle previsioni di compensazione dei costi secondo i criteri fissati dalla sentenza Altmark rapportati alla cosiddetta azienda media, dichiarando l’eccessivo finanziamento quale sovracompensazione.

Riconoscere alla ricorrente che la Regione remuneri la stessa secondo il principio dell’azienda media e quindi anche in considerazione degli incrementi del costo del lavoro e ciò rapportato a tutti i dipendenti che operano per detta struttura dal 2005 al 2006, fissando questo come parametro per gli anni a venire.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla condanna della Commissione al pagamento delle spese di giustizia a di quelle sostenute dalla parte ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione C (2017) 7973 final della Commissione, del 4 dicembre 2017, che ha rigettato la denunzia presentata dalla ricorrente, un ospedale religioso italiano, riguardo la presunta compensazione degli ospedali pubblici in Lazio. La decisione impugnata considera che le misure denunziate non costituiscono aiuti di Stato.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

In primo luogo viene contestato l’utilizzo della lingua inglese per la redazione del provvedimento finale come lingua fide facente.

2.

Con il secondo motivo è stato contestato il difetto di motivazione. La Commissione ha omesso completamente di considerare alcuni aspetti sostanziali della questione, e confutare alcune eccezioni sollevate dalla parte istante e provate con la documentazione depositata. Sussiste l’obbligo da parte della Commissione di dover rispondere a tutte le questioni sollevate dall’istante in ragione dei principi di trasparenza e di buona fede.

3.

Come il terzo motivo, la ricorrente contesta il fatto che nell’ordinamento italiano il sistema sanitario sia caratterizzato dall’universalità delle cure, ovvero che il 100 % delle prestazioni sanitarie siano erogate dal Servizio sanitario nazionale. Inoltre, la ricorrente contesta alla Commissione di non avere la prova che lo Stato italiano finanzi e quindi copra il 100 % delle cure dei propri cittadini, aspetto del tutto privo di corrispondenza fattuale. La ricorrente ha contestato il fatto che l’universalità non è un concetto astratto, ma deve essere identificata in concreto, deve essere verificabile, percepibile e non può essere assunto come sussistente solo perché lo affermi il governo italiano.