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4.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 190/38 |
Ricorso proposto il 28 marzo 2018 — Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO — Battista Nino Caffè (BATTISTINO)
(Causa T-221/18)
(2018/C 190/62)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Torrefazione Caffè Michele Battista Srl (Triggiano, Italia) (rappresentanti: V. Franchini, F. Paesan e R. Bia, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Battista Nino Caffè Srl (Triggiano, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio BATTISTINO — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 070 313
Procedimento dinanzi all’ EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 gennaio 2018 nel procedimento R 402/2017-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata con conseguente rigetto della domanda di nullità del marchio contestato; e |
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condannare l’EUIPO e la Resistente al pagamento delle spese del presente procedimento e dei due precedenti procedimenti innanzi alla Divisione di Annullamento dell’EUIPO e alla Quinta Commissione di Ricorso dell’EUIPO. |
Motivi invocati
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Violazione dell’art. 64, paragrafo 2, dell’art. 60, paragrafo 1, lettera a), e dell’art. 8, paragrafo 1 lettera b), del regolamento n. 2017/1001. |