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14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/40 |
Ricorso proposto il 15 marzo 2018 — Lipitalia 2000 e Assograssi/Commissione
(Causa T-189/18)
(2018/C 166/52)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Lipitalia 2000 SpA (Torino, Italia), Assograssi — Associazione Nazionale Produttori Grassi e Proteine Animali (Buccinasco, Italia) (rappresentante: M. Moretto, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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Dichiarare che la Commissione europea è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del regolamento n. 999/2001, del regolamento n. 178/2002 e del regolamento n. 1069/2009, nonché dei principi generali di non discriminazione e di proporzionalità, astenendosi di sottoporre al voto del comitato di regolamentazione, in applicazione della procedura di cui all’art. 5 bis della decisione 1999/648/CE, un progetto di misure volto a riesaminare il divieto di esportazioni di fertilizzanti organici e ammendanti contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminante tuttora sancito dall’Allegato IV, cap. V, sez. E, punto 2, il regolamento n. 999/2001; |
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Porre le spese a carico della convenuta. |
Motivi e principali argomenti
Affermano le ricorrenti che sebbene dal 1o luglio 2017 la Commissione abbia nuovamente autorizzato l’esportazione di proteine animali trasformate (PAT) derivate da ruminante per tener conto del radicale miglioramento della situazione epidemiologica della BSE (Bovine Spongiform Encephalophaty) nell’Unione, l’esportazione di fertilizzanti organici e ammendanti (FOA) contenenti le medesime PAT da ruminante è tuttora inspiegabilmente vietata dall’Allegato IV, Cap, V, sez. E, punto 2, del regolamento n. 999/2001. E tale divieto continua a trovare applicazione anche se la quasi totalità degli Stati membri ha oramai ottenuto la qualifica di paese a rischi di BSE trascurabile e benché lo standard internazionale stabilito dall’OIE (Office international des épizooties) non preveda un simile divieto per i FOA originari di paesi che beneficiano di tale qualifica.
Peraltro, sempre secondo le ricorrenti, mentre vieta l’esportazione dei FOA (contenenti PAT da ruminante) anche se originari da Stati membri a rischio trascurabile in contrasto con lo standard internazionale fissato dall’OIE, l’Unione autorizza la commercializzazione dei medesimi prodotti sul suo territorio. Non solo: essa consentirebbe pure l’importazione da paesi terzi, inclusi paesi a rischio di BSE controllato o indeterminato, di PAT, anche da ruminante, e di prodotti che le contengono, quali sono i FOA.
I danni che gli operatori dell’Unione subiscono a causa del divieto di esportazione di FOA continenti PAT da ruminanti sono ingenti.
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti ritengono che il diritto dell’Unione imponga alla Commissione un obbligo di agire per porre rimedio a tale situazione.
Concretamente, le ricorrenti fanno valere:
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1. |
La violazione dell’obbligo gravante sulla Commissione in forza degli artt. 7, e 5, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 marzo 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU 2001 L 147, pag. 1), degli artt. 5, par. 3, e 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure della sicurezza alimentare (GU 2002 L 31, pag. 1) e dell’art. 43, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU 2009 L 300, pag. 1). |
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2. |
La violazione dell’obbligo di agire gravante sulla Commissione in forza ai principi di non discriminazione e di proporzionalità, dell’art. 7, par. 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, nonché degli artt. 23 e 24 del regolamento (CE) n. 999/2001. |