7.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/70 |
Ricorso proposto il 14 marzo 2018 — Lucchini/Commissione
(Causa T-185/18)
(2018/C 161/88)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Lucchini SpA (Livorno, Italia) (rappresentante: G. Belotti, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Preso atto delle violazioni accertate nelle Sentenze dalla Corte di Giustizia che hanno comportato l’annullamento della decisione della Commissione C (2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa a una violazione dell’articolo 65 CA (caso COMP/37.956 — Tondo per cemento armato, riadozione), annullare la decisione di rigetto della Commissione contenuta nella lettera del 17 gennaio 2018, ordinando contestualmente alla Commissione la restituzione alla ricorrente dell’ammenda illegittimamente inflitta e pagata oltre ai maturati interessi. |
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Annullare la decisione di rigetto della Commissione contenuta nella lettera del 9 marzo 2018, ordinando alla Commissione l’ammissione della ricorrente al procedimento COMP/37.956, venisse riaperto dalla Commissione per conformarsi alle sentenze. |
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In via subordinata, disporre risarcimento a favore della ricorrente per somma non inferiore a 10 milioni di euro o quell’altra che sarà determinata in corso di causa o reputata equa dal Tribunale per sanzionare adeguatamente l’accertata violazione dell’art. 41 della Carta. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente ricorda che la Corte di Giustizia ha annullato la decisione della Commissione C (2009) 7492, del 30 settembre 2009, relativa a una violazione dell’articolo 65 CA (Caso COMP/37.956 — Tondo per cemento armato) (1), e precisa che malgrado i termini di questo annullamento, la Convenuta si è rifiutata di restituire l’ammenda pagata, nonché d’invitare la ricorrente ad intervenire nella procedura amministrativa, nel frattempo riaperta.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
La violazione degli articoli 10 a 14 del Regolamento (CE(n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (testo rilevante ai fini del SEE) (2), in particolare del diritto della ricorrente a un procedimento rispettoso delle norme di legge e, in primis, dei suoi diritti della difesa.
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2. |
La violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in particolare del diritto a una buona amministrazione. |
(1) Feralpi/Commissione, C-85/15 P (EU:C:2017:709); cause riunite C-86/15 P, Ferriera Valsabbia/ Commissione, C-87/15 P, Alfa Acciai/Commissione (EU:C:2017:717), C-88/15, Ferriere Nord/Commissione (EU:C:2017:716) e C-89/15 P, Riva Fire (EU:C:2017:713)