5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/49 |
Ricorso proposto il 24 giugno 2019 — VK/Consiglio
(Causa T-151/18)
(2019/C 263/56)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: VK (rappresentante: K. Lara, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione (PESC) 2018/141 del Consiglio, del 29 gennaio 2018, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (JO 2018, L 25, p. 38) e la decisione (PESC) 2019/135 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (JO 2019, L 25, p. 23), nella parte in cui tali decisioni riguardano il ricorrente; |
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condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 31, 46 e 55 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Il ricorrente sostiene a tal proposito che, ai sensi delle disposizioni suddette, una misura cautelare di congelamento e di confisca deve basarsi o su una decisione dello Stato parte richiedente, o su un’esposizione dei fatti pertinenti resa dallo stesso Stato parte richiedente con una descrizione delle misure richieste. Orbene, secondo il ricorrente, le misure restrittive sono state disposte e prolungate senza un’esposizione, nemmeno succinta, dei fatti contestati. Inoltre, la Tunisia non richiede il mantenimento delle misure restrittive contestate. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione del Consiglio, per aver ritenuto di non dover prendere in considerazione gli elementi prodotti dal ricorrente e gli argomenti sviluppati da quest’ultimo, e per non aver proceduto a ulteriori verifiche presso le autorità tunisine, benché gli elementi e gli argomenti suddetti erano tali da suscitare perplessità legittime sull’attendibilità delle informazioni trasmesse. |
3. |
Terzo motivo, vertente sullo sviamento di potere commesso dal Consiglio poiché esso sarebbe complice delle autorità tunisine il cui solo obiettivo è di giustificare l’iniqua e illegittima confisca dei beni del ricorrente senza che quest’ultimo abbia potuto difendersi o proporre ricorso. |