23.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 142/57 |
Ricorso proposto il 22 febbraio 2018 — Fundación Tecnalia Research & Innovation / REA
(Causa T-104/18)
(2018/C 142/74)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Spagna) (rappresentanti: P. Palacios Pesquera e M. Rius Coma, avvocati)
Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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ammettere il presente ricorso e i motivi dedotti; |
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accogliere i motivi dedotti nel presente ricorso e, di conseguenza, annullare la decisione impugnata dichiarando che non si deve procedere al rimborso degli importi corrispondenti ai compiti eseguiti dalla TECNALIA; |
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condannare la REA alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro la decisione adottata nell’ambito del procedimento contenzioso di rimborso della convenzione di sovvenzione relativa al progetto FP7-SME-2013-605879-FOODWATCH. All’origine della decisione di porre fine alla convenzione di sovvenzione del progetto FoodWatch vi è la presunta omissione di informazione alla convenuta dell’esistenza del progetto BreadGuard, il quale, secondo la REA, presentava forti somiglianze in termini di obiettivi, di metodologia di lavoro e di risultati sperati con il progetto FoodWatch.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul difetto di motivazione della decisione impugnata, in quanto gli elementi a discarico evidenziati dalla TECNALIA durante lo svolgimento del procedimento contenzioso di indagine non sarebbero stati presi in considerazione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del contenuto dell’allegato II della convenzione di sovvenzione del progetto FoodWatch, in quanto la convenuta non avrebbe comunicato l’identità degli esperti indipendenti che hanno sottoscritto le relazioni peritali sulle quali si fonda la decisione impugnata, impedendo in tal modo la loro ricusazione da parte della TECNALIA. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di colpevolezza, in quanto la convenuta non avrebbe tenuto in considerazione il grado di partecipazione della TECNALIA nella commissione dei fatti addebitati. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di tassatività, stante la corretta esecuzione dei progetti e l’assenza di violazione o inadempimento da parte della TECNALIA degli accordi presi. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, poiché non sarebbe stato preso in considerazione il grado di colpevolezza di ogni singolo partecipante nella condotta addebitata. |