23.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/55


Ricorso proposto il 12 febbraio 2018 — Gollnisch / Parlamento

(Causa T-95/18)

(2018/C 142/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francia) (rappresentante: B. Bonnefoy-Claudet, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 23 ottobre 2017, rif. PE 610.437/BUR/Decision,, come notificata con lettera del Presidente del Parlamento europeo datata 1o dicembre, rif. D318700, recante rigetto del reclamo di B. Gollnisch, che impugna la decisione dei questori, reclamo con cui è contestata la decisione del Segretario generale;

annullare contestualmente la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo datata 1o luglio 2016, comunicata il 6 luglio, la quale statuisce «che sarebbe stata indebitamente versata a favore di Bruno Gollnisch la somma di EUR 275 984,23» e dispone che l’ordinatore competente e il contabile dell’istituzione procedano al recupero di detta somma;

annullare parimenti la comunicazione e le misure di esecuzione della citata decisione contenute nella lettera del Direttore generale delle finanze del 6 luglio 2016, rif. D 201920;

annullare altresì la nota di addebito no 2016-914 firmata dallo stesso Direttore generale delle finanze in data 5 luglio 2016;

assegnare al ricorrente l’importo di EUR 50 000 quale risarcimento per il danno morale derivante dalle accuse infondate emesse prima della conclusione di qualsivoglia indagine, per il danno arrecato alla sua immagine, per il disagio significativo causato alla sua vita personale e politica dalla decisione impugnata e per la considerevole quantità di tempo di lavoro che ha dovuto dedicare ai relativi procedimenti;

assegnare altresì al ricorrente la somma di EUR 28 000 a titolo di spese sostenute per la retribuzione dei suoi consiglieri, la preparazione del presente ricorso, le spese di copia e di deposito dello stesso e dei documenti allegati;

condannare il Parlamento europeo al pagamento integrale delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi specificamente diretti avverso la decisione dell’Ufficio di presidenza.

1.

Primo motivo, vertente sulle numerose violazioni di forme sostanziali in cui il convenuto sarebbe incorso nell’adozione della decisione impugnata. Secondo il ricorrente, il procedimento che ha condotto all’adozione della decisione impugnata viola il diritto della parte ricorrente a che la sua causa sia esaminata da un organo imparziale. Il convenuto avrebbe altresì violato i diritti di difesa del ricorrente. La decisione impugnata si fonderebbe, inoltre, su una dichiarazione inesatta del rappresentante dei Questori e sarebbe insufficientemente motivata, poiché non darebbe risposta a molte delle censure sollevate dal ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sul travisamento dei fatti che avrebbe condotto all’adozione della decisione impugnata.

Il ricorrente fa valere, inoltre, i motivi che ha invocato avverso la decisione del Segretario generale impugnata davanti all’Ufficio di presidenza del Parlamento, in quanto quest’ultimo avrebbe confermato la decisione controversa senza dare adeguato rilievo agli argomenti proposti dal ricorrente.

1.

Primo motivo, vertente sui vizi inficianti il procedimento che ha condotto all’adozione della decisione del Segretario generale, vizi che afferiscono all’incompetenza del Segretario generale, alla violazione dei diritti di difesa, all’inversione dell’onere della prova, all’insufficienza della motivazione, oltre che alla lesione dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento.

2.

Secondo motivo, vertente sulla lesione dei diritti civili degli assistenti parlamentari, sul trattamento discriminatorio posto in essere a danno del ricorrente, sullo sviamento di potere, sulla violazione dell’indipendenza dei parlamentari e sull’erronea valutazione del ruolo degli assistenti parlamentari locali, oltre che sulla violazione del principio di proporzionalità.