23.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/53


Ricorso proposto il 09/02/2018 — Barata / Parlamento europeo

(Causa T-81/18)

(2018/C 142/71)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Joao Miguel Barata (Evere, Belgio) (rappresentanti: G. Pandey, D. Rovetta e V. Villante, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via preliminare, ove appropriato, dichiarare l’invalidità e l’inapplicabilità dell’articolo 90 dello Statuto dei funzionari al presente procedimento ai sensi dell’articolo 277 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

in primo luogo, annullare la decisione del Parlamento europeo del 30 ottobre 2017 recante rigetto del reclamo del ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea presentato il 19 giugno 2017;

in secondo luogo, annullare le decisioni del Direttore dello Sviluppo delle risorse umane del 20 marzo 2017 di non includere il ricorrente nel progetto di elenco dei funzionari selezionati per il programma di formazione nell’ambito della procedura di certificazione del 2016 e di respingere la sua richiesta di riesame ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari;

in terzo luogo, annullare la decisione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2016 con cui sono stati comunicati i suoi risultati al ricorrente e la mancata inclusione nell’elenco dei funzionari selezionati per la procedura di certificazione del 2016;

in quarto luogo, annullare la decisione del Parlamento europeo dell’8 dicembre 2017 recante comunicazione al ricorrente di essersi classificato trentaseiesimo su 87 candidature presentate nell’ambito della procedura di certificazione del 2016, con la conseguenza che il suo nome non compare nel progetto di elenco rilevante;

in quinto luogo, annullare la decisione del Parlamento europeo del 21 dicembre 2016 recante diniego del riesame della valutazione e del punteggio del ricorrente e l’esclusione da detta procedura di certificazione;

in sesto luogo, annullare l’avviso di concorso interno 2016/014 del Parlamento europeo del 7 ottobre 2016;

infine, annullare integralmente il progetto di elenco dei funzionari selezionati per partecipare al suddetto programma di formazione;

accordare al ricorrente un risarcimento pari a EUR 50 000;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione e sulla violazione dell’obbligo di motivazione, sulla violazione dell’articolo 25 dello Statuto dei funzionari, sul manifesto errore di valutazione dei fatti e dei documenti rilevanti e sulla violazione dell’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché sull’eccezione di illegittimità e inapplicabilità relativa alla presunta illegittimità e inapplicabilità dell’articolo 90 dello Statuto dei funzionari.

3.

Terzo motivo, vertente sul difetto di competenza, sulla violazione dell’avviso di concorso interno e dell’articolo 30 dello Statuto dei funzionari in combinato disposto con l’allegato III a tale Statuto, nonché sulla violazione del dovere di buon andamento e di buona amministrazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del dovere di buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta, sul manifesto errore di valutazione e sulla violazione dei principi di uguaglianza.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 del regolamento n. 1/58 (1), degli articoli 1d e 28 dello Statuto dei funzionari e dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f, dell’allegato III a tale Statuto, nonché sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.


(1)  Regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU 17 del 6,10.1958, pag. 385).