23.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/52


Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Alfamicro / Commissione

(Causa T-64/18)

(2018/C 142/70)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Alfamicro — Sistema de Computadores — Sociedade Unipessoal, Lda (Cascais, Portogallo) (rappresentanti: G. Gentil Anastácio e D. Pirra Xarepe, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione della Commissione C(2017) 8839 final, del 13 dicembre 2017, relativa al recupero di un debito, nella parte in cui riguarda la nota di addebito n. 3241507078, da un lato, e annullare tale decisione nella parte restante, dall’altro;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Per quando riguarda la richiesta di dichiarazione di nullità, la ricorrente invoca un’usurpazione del potere giudiziario da parte della Commissione, nei limiti in cui quest’ultima ha sostituito la decisione pronunciata dal Tribunale, il 14 novembre 2017, nella causa T-831/14, con cui esso ha stabilito il credito dell’Unione relativamente a un determinato obbligo, con una decisione di diverso contenuto, che ha costituito titolo esecutivo, relativamente al medesimo obbligo, in violazione dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 272 TFUE;

2.

Per quando riguarda la richiesta di annullamento, la ricorrente invoca:

insufficienza di motivazione, in quanto la Commissione si è limitata ad affermare che nelle verifiche dell’audit finanziario realizzato relativamente alla convenzione oggetto della decisione impugnata erano stati constatati determinati errori di carattere sistematico, senza tuttavia spiegare in cosa consistessero tali errori;

violazione di legge, in quanto, nel trarre automaticamente le conclusioni di un audit finanziario realizzato nell’ambito di un rapporto contrattuale con altri rapporti contrattuali, la Commissione ha violato l’articolo 135, n. 5, paragrafo 2, del regolamento n. 966/2012 (1), nonché un principio fondamentale dei contratti amministrativi, in generale, e dei contratti pubblici, in particolare, vale a dire l’intangibilità della clausola di remunerazione.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298, pag. 1).