26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/39


Ricorso proposto il 30 gennaio 2018 — Teollisuuden Voima / Commissione

(Causa T-52/18)

(2018/C 112/50)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Teollisuuden Voima Oyj (Eurajoki, Finlandia) (rappresentanti: M. Powell, solicitor, Y. Utzschneider e K. Struckmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2017) 3777 final del 29 maggio 2017 che dichiara compatibile con il mercato interno e con l’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) l’operazione di concentrazione diretta all’acquisizione della New NP da parte dell’EDF (Causa COMP/M.7764 — EDF/Areva reactor business) (GU 2017 C 377, pag. 5); e

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata da errori manifesti nella valutazione quanto alla definizione di mercato del prodotto per elementi di combustibile nucleare.

A causa di tali errori, la decisione impugnata perverrebbe all’asserita erronea conclusione secondo cui, nel mercato degli elementi di combustibile per reattori ad acqua pressurizzata, non esiste un distinto mercato degli elementi di combustibile per reattori ad acqua pressurizzata europei. A causa degli asseriti errori nella definizione del mercato, la decisione impugnata non prenderebbe in considerazione gli effetti dell’acquisizione dei reattori nucleari dell’Areva Group da parte dell’EDF (l’«operazione») nel più circoscritto mercato del prodotto in questione.

Inoltre, l’esame nel merito del più ampio mercato degli elementi di combustibile per reattori ad acqua pressurizzata sarebbe viziato da ulteriori errori di valutazione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata sarebbe viziata da errori manifesti nella valutazione concernente la definizione di mercato del prodotto per servizi in ambito nucleare.

A causa di tali errori, la decisione impugnata perverrebbe all’asserita erronea conclusione secondo cui, nel mercato dei servizi in ambito nucleare per sistemi nucleari di generazione di vapore esistenti, non è presente un distinto mercato del prodotto per servizi in ambito nucleare per sistemi nucleari di generazione di vapore, del tipo reattore ad acqua pressurizzata, europei. A causa degli asseriti errori nella definizione di mercato, la decisione impugnata non prenderebbe in considerazione gli effetti dell’operazione nel più circoscritto mercato del prodotto in questione.

Inoltre, l’esame nel merito del più ampio mercato di servizi in ambito nucleare per sistemi nucleari di generazione di vapore esistenti sarebbe viziato da ulteriori errori di valutazione.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata da errori manifesti nella valutazione riguardante la definizione di mercato geografico del mercato a valle della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica.

Tale erronea definizione del mercato geografico conduce, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, a ulteriori errori di valutazione quanto agli effetti dell’operazione.