Causa T‑723/18

João Miguel Barata

contro

Parlamento europeo

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 3 marzo 2021

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Procedura di certificazione – Esclusione dall’elenco definitivo dei funzionari autorizzati a seguire il programma di formazione – Articolo 45 bis dello Statuto – Ricorso di annullamento – Comunicazione mediante lettera raccomandata – Articolo 26 dello Statuto – Invio postale raccomandato non ritirato dal suo destinatario – Dies a quo del termine di ricorso – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Principio di buona amministrazione – Proporzionalità – Regime linguistico»

  1. Funzionari – Decisioni individuali – Notifica – Modalità – Lettera raccomandata con avviso di ricevimento – Certezza della comunicazione

    (Statuto dei funzionari, artt. 25, comma 2, e 26, comma 3)

    (v. punti 25-27)

  2. Ricorsi dei funzionari – Termini – Ricorso tardivo – Onere della prova

    (Statuto dei funzionari, art. 91)

    (v. punto 30)

  3. Ricorsi dei funzionari – Termini – Dies a quo – Notifica – Nozione – Mancato ritiro di una decisione inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento – Presunzione di notifica alla scadenza del termine di conservazione – Insussistenza

    (Art. 6, § 1, TUE; artt. 263, comma 6, 270 e 297, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, §§ 3 e 7; statuto dei funzionari, artt. 26 e 91, § 3)

    (v. punti 31, 32, 35-38, 42-52)

  4. Funzionari – Procedura di certificazione – Reclamo di un candidato non selezionato – Decisione di rigetto – Obbligo di motivazione – Portata

    (Statuto dei funzionari, artt. 25 e 45 bis)

    (v. punti 66-68)

  5. Funzionari – Procedura di certificazione – Reclamo di un candidato non selezionato – Decisione di rigetto – Obbligo di sentire preventivamente l’interessato – Insussistenza

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; statuto dei funzionari, artt. 45 bis e 90, § 2)

    (v. punti 72-75)

  6. Funzionari – Procedura di certificazione – Requisiti per l’ammissione – Determinazione mediante il bando di concorso – Obbligo di produrre documenti giustificativi – Mancato avviso dell’amministrazione riguardo ai documenti mancanti di un candidato – Violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione – Assenza

    (Statuto dei funzionari, art. 45 bis)

    (v. punti 80-88)

  7. Funzionari – Procedura di certificazione – Requisiti per l’ammissione – Determinazione mediante il bando di concorso – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Requisito attinente all’inclusione di un elenco degli allegati, a pena di rigetto della candidatura – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

    (Statuto dei funzionari, art. 45 bis)

    (v. punti 94-103)

  8. Funzionari – Procedura di certificazione – Requisiti per l’ammissione – Determinazione mediante il bando di concorso – Lingue di comunicazione tra l’amministrazione e i candidati – Limitazione – Ammissibilità – Violazione del dovere di sollecitudine – Insussistenza

    (Art. 3, § 3, TUE; art. 24, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 22 e 41, § 4; statuto dei funzionari, articoli 1 quinquies, §§ 1 e 6, e 45 bis; regolamento del Consiglio n. 1, art. 2)

    (v. punti 110-115, 119-121)

  9. Funzionari – Procedura di certificazione – Bando di concorso – Obbligo di pubblicazione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione – Insussistenza

    (Regolamento n. 1 del Consiglio, art. 2; statuto dei funzionari, art. 45 bis)

    (v. punti 122, 123)

Sintesi

Il 22 settembre 2017 il Parlamento europeo pubblicava un invito a presentare candidature (in prosieguo: il «bando di concorso») per la campagna di certificazione 2017, al fine di selezionare funzionari del gruppo di funzioni AST idonei ad essere nominati a un posto del gruppo di funzioni AD in applicazione dell’articolo 45 bis dello statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «statuto»). Il ricorrente, un funzionario del Parlamento europeo, presentava la propria candidatura alla procedura di cui trattasi.

L’autorità che ha il potere di nomina presso il Parlamento (in prosieguo: l’«APN») respingeva tale candidatura in quanto irricevibile, poiché non era corredata dell’elenco degli allegati, come richiesto dal bando di concorso. L’APN confermava il suo rigetto con due decisioni adottate in esito a procedimenti interni di riesame avviati dal ricorrente.

Con decisione del 23 luglio 2018, l’APN respingeva i reclami del ricorrente avverso le decisioni di rigetto delle sue domande, confermando al contempo le sue decisioni precedenti. Il Parlamento inviava tale decisione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio del ricorrente. Il 25 luglio 2018 il servizio postale belga presentava tale lettera presso il domicilio del ricorrente e, in mancanza di quest’ultimo, depositava un avviso di giacenza. Poiché detta lettera non veniva ritirata dal ricorrente, il servizio postale belga la rinviava al Parlamento il 9 agosto 2018. Il 28 agosto 2018 il Parlamento inviava inoltre un messaggio di posta elettronica al ricorrente, al quale era allegata la decisione del 23 luglio 2018, di cui quest’ultimo conferma di aver preso conoscenza il giorno stesso.

Il 7 dicembre 2018 il ricorrente, sostenendo che il termine di ricorso aveva iniziato a decorrere dalla data in cui è venuto a conoscenza del messaggio di posta elettronica, proponeva un ricorso dinanzi al Tribunale, diretto all’annullamento delle decisioni di non ammettere la sua candidatura nonché all’annullamento del bando di concorso.

Il Tribunale, pur dichiarando che il ricorso era stato proposto entro il termine all’uopo previsto, lo respingeva tuttavia in quanto infondato. Nella sua sentenza, il Tribunale chiarisce la giurisprudenza dell’Unione per quanto riguarda la fissazione del dies a quo dei termini di ricorso nelle controversie disciplinate dallo statuto quando una decisione individuale è indirizzata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza tuttavia essere ritirata dal suo destinatario.

Peraltro, la sentenza contiene un complemento giurisprudenziale per quanto riguarda l’applicazione del regolamento n. 1/58 sul regime linguistico ( 1 ) nell’ipotesi di una procedura di certificazione, vale a dire un concorso interno riservato a taluni funzionari.

Giudizio del Tribunale

Il Tribunale constata, anzitutto, che, l’amministrazione è in linea di principio libera di scegliere il metodo che ritiene più appropriato alla luce delle circostanze del caso di specie al fine di procedere alla notifica di una decisione di rigetto di un reclamo, dato che lo statuto non impone alcun ordine di priorità tra i diversi metodi possibili, come la via elettronica o la lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Tribunale ricorda, al riguardo, che una decisione viene debitamente notificata quando viene comunicata al destinatario e questi ha la possibilità di prenderne conoscenza. Quest’ultima condizione risulta soddisfatta qualora il destinatario sia posto in grado di prendere conoscenza del contenuto di tale decisione nonché dei motivi sui quali essa si fonda.

Il Tribunale osserva, peraltro, che nessuna disposizione dello statuto o di altri atti normativi dell’Unione europea specifica che, in caso di mancata notifica di una lettera raccomandata, il dies a quo per il calcolo del termine per il ricorso è rinviato alla scadenza del termine per la conservazione di tale lettera da parte della posta piuttosto che alla data in cui si prende effettivamente conoscenza del contenuto di tale lettera.

Il Tribunale conclude che, nel silenzio delle norme applicabili attualmente in vigore, la certezza del diritto e la necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nella buona amministrazione della giustizia ostano all’applicazione, nel caso di specie, di una presunzione di notifica. Il Parlamento erra pertanto nell’affermare che, ai fini del calcolo del termine di ricorso, deve essere presa in considerazione solo la notifica mediante lettera raccomandata, anche se tale lettera non è stata ritirata entro il termine accordato dai servizi postali belgi. Di conseguenza, poiché è il 28 agosto 2018 che il ricorrente ha avuto piena conoscenza della decisione 23 luglio 2018, il termine di ricorso ha iniziato a decorrere dal 28 agosto 2018.

Per quanto riguarda l’asserita violazione del regime linguistico dell’Unione, in quanto il Parlamento ha omesso di utilizzare, nel bando di concorso nonché nella decisione del 23 luglio 2018, la lingua madre del ricorrente, ossia il portoghese, il Tribunale ricorda che una deroga a detto regime può essere giustificata alla luce del carattere interno di un concorso riservato ai funzionari e agli agenti in servizio presso un’istituzione. Il fatto che i documenti inviati dall’amministrazione a uno dei suoi funzionari siano redatti in una lingua diversa dalla lingua madre del funzionario in questione non costituisce una violazione dei diritti di quest’ultimo se questi ha una padronanza della lingua utilizzata dall’amministrazione che gli consente di conoscere efficacemente e facilmente il contenuto dei documenti in questione. Il Tribunale rileva, al riguardo, che il ricorrente ha indicato, nel modulo di candidatura, di possedere un livello molto buono della lingua effettivamente utilizzata nel bando di concorso e nella decisione del 23 luglio 2018 e che egli stesso si è servito di tale lingua per comunicare con l’amministrazione durante il procedimento precontenzioso.

Il Tribunale conclude che la procedura di certificazione in questione nella presente causa non costituiva un concorso esterno che doveva essere obbligatoriamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tutte le lingue ufficiali e aperto a tutti i cittadini dell’Unione, bensì un concorso interno riservato ad alcuni funzionari con più di sei anni di servizio. Pertanto, il Parlamento ha potuto astenersi dal pubblicare il bando di concorso in portoghese senza per questo violare i principi che disciplinano il regime linguistico dell’Unione. Esso non ha violato tali principi neppure quando, in tale bando, ha chiesto al ricorrente di comunicare con lui in una lingua diversa dal portoghese e di possedere un’adeguata padronanza dell’inglese o del francese.


( 1 ) Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385), come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 1).