Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 dicembre 2020 – Changmao Biochemical Engineering / Commissione
(causa T‑541/18)
«Dumping – Importazioni di acido tartarico originario della Cina – Proroga di un dazio antidumping definitivo – Determinazione del valore normale – Protocollo di adesione della Cina all’OMC – Metodo del paese di riferimento – Articolo 2, paragrafo 7, e articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 – Vulnerabilità dell’industria dell’Unione – Probabilità di reiterazione del pregiudizio – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione»
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1. |
Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione finalizzato ad assicurarne l’esecuzione o che vi fa esplicito e preciso riferimento – Applicazione in materia di antidumping [Art. 216, § 2, TFUE; accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994; accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994); protocollo di adesione della Cina all’OMC; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, considerando 3 e art. 2, § 7] (v. punti 56-60, 63-67, 74) |
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2. |
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione alla luce degli accordi internazionali conclusi dall’Unione – Interpretazione del regolamento 2016/1036 alla luce del protocollo di adesione della Cina all’OMC (Protocollo di adesione della Cina all’OMC; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036) (v. punti 61, 68, 71-73) |
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3. |
Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – Decisione dell’organo di conciliazione dell’OMC che accerta l’inosservanza delle norme sostanziali di detto accordo – Impossibilità di invocare detti accordi o detta decisione per contestare la legittimità di un atto dell’Unione (v. punto 77) |
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4. |
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Enunciazione astratta – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 78) |
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5. |
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 4, § 1, 5, § 4, e 11, § 2) (v. punti 93-96) |
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6. |
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Nozione di industria dell’Unione – Potere discrezionale della Commissione – Definizione dell’industria dell’Unione che sostiene una denuncia – Riferimento ai produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione totale del prodotto simile realizzato dall’industria dell’Unione – Ammissibilità – Obbligo di definire l’industria dell’Unione con riferimento al complesso dei produttori dell’Unione o includendovi produttori che non hanno collaborato all’inchiesta – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 4, § 1, e 5, § 4) (v. punti 99, 100, 105, 106, 110, 111) |
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7. |
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure in previsione della loro scadenza – Mantenimento in vigore di una misura antidumping – Presupposti – Persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio – Obbligo per le istituzioni di tener conto anche dei fattori estranei al dumping – Criteri di valutazione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 2) (v. punti 119-121, 135) |
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8. |
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Valutazione d’insieme (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 3, § 2, e 5) (v. punti 134-143) |
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9. |
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure in previsione della loro scadenza – Distinzione rispetto al procedimento d’inchiesta iniziale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 2) (v. punti 150-151) |
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10. |
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Rispetto dei diritti della difesa – Obbligo delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate e di rispettare la riservatezza delle informazioni conciliando tali obblighi – Violazione dell’obbligo di informazione – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 6, § 7, 19, §§ 1-5, e 20) (v. punti 163-175) |
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11. |
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce dazi antidumping (Art. 296 TFUE) (v. punti 183-189) |
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 della Commissione, del 28 giugno 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2018, L 164, pag. 14).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd è condannata alle spese. |