Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 28 maggio 2020 – YG / Commissione
(causa T‑518/18)
«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2017 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 9 – Comparazione dei meriti – Parità di trattamento – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione»
1. |
Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Modalità – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Rispetto del principio di parità di trattamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Nozione (Statuto dei funzionari, art. 45) (v. punti 33, 34, 36, 37, 49, 55) |
2. |
Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Portata – Considerazione dei rapporti informativi (Statuto dei funzionari, art. 45) (v. punto 35) |
3. |
Funzionari – Promozione – Reclamo di un candidato non promosso – Decisione di rigetto – Obbligo di motivazione – Portata – Insufficienza di motivazione – Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso – Presupposti (Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; Statuto dei funzionari, artt. 25, comma 2, 45 e 90, § 2) (v. punti 41, 58-61) |
4. |
Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese superflue o defatigatorie – Comportamento di un’istituzione che ha favorito la proposizione del ricorso (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 2) (v. punti 69, 70) |
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 13 novembre 2017 di non promuovere il ricorrente per l’esercizio di promozione 2017.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |