Cause T‑516/18 e T‑525/18

Granducato di Lussemburgo e a.

contro

Commissione europea

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 12 maggio 2021

«Aiuti di Stato – Aiuto cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Engie – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e illegittimo e ne ordina il recupero – Decisioni anticipate in materia fiscale (tax rulings) – Risorse statali – Vantaggio – Effetto combinato di due misure fiscali – Esenzione dei redditi da partecipazione – Tassazione sulla distribuzione degli utili – Abuso di diritto – Carattere selettivo – Contesto di riferimento – Constatazione di una deroga – Comparabilità delle situazioni – Regime controllata-controllante – Gruppo di società – Recupero – Armonizzazione indiretta – Diritti procedurali – Obbligo di motivazione»

  1. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Intervento dello Stato in settori che non sono stati oggetto di armonizzazione nell’Unione europea – Fiscalità diretta – Inclusione – Competenze degli Stati membri – Limiti

    (Art. 4 e 5 TUE; art. da 3 a 5 e 107 TFUE)

    (v. punti 138-152)

  2. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione

    (Art. 263 TFUE)

    (v. punti 157-162)

  3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Esame dell’esistenza di un vantaggio selettivo – Motivazione sufficiente

    (Art. 107, § 1, e 296, § 2, TFUE)

    (v. punti 168-178)

  4. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Procedimento amministrativo – Decisione di avviare il procedimento di indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Analisi dell’esistenza di un vantaggio selettivo – Evoluzione della posizione della Commissione in esito al procedimento – Ammissibilità – Presupposti – Presentazione nella decisione di avvio del procedimento degli elementi chiave sui quali si è fondata la Commissione nella decisione finale – Violazione dei diritti processuali dello Stato membro interessato e dell’impresa interessata – Assenza

    (Art. 108, § 2, TFUE, regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 6 e 9)

    (v. punti 192-210)

  5. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione imputabile allo Stato di un vantaggio mediante risorse statali – Adozione di una decisione finale anticipata (tax ruling) – Decisione che ha l’effetto di alleviare gli oneri fiscali di un’impresa – Inclusione

    (Art. 107, § 1, TFUE)

    (v. punti 214-222)

  6. Ricorso di annullamento – Oggetto – Decisione che si basa su vari punti della motivazione, ciascuno sufficiente a giustificare il suo dispositivo – Rigetto degli argomenti relativi alla fondatezza di uno dei punti fondamentali del ragionamento – Conseguenze – Rigetto degli argomenti relativi agli altri punti fondamentali in quanto inoperanti

    (Art. 107, 108 et 263 TFUE)

    (v. punti 230-232, 382)

  7. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure fiscali – Esame congiunto dei criteri di selettività e di vantaggio economico – Ammissibilità

    (Art. 107, § 1, TFUE)

    (v. punti 239-252)

  8. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Misura che attribuisce un vantaggio fiscale – Sistema impositivo dei redditi delle imprese – Architettura societaria e finanziaria complessa – Contesto di riferimento per determinare l’esistenza di un vantaggio selettivo – Obbligo di estendere il contesto di riferimento alla direttiva madre-figlia in una situazione meramente interna – Assenza

    (Art. 107, § 1, TFUE; directives du Conseil 90/435 et 2011/96)

    (v. punti 270-287)

  9. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Misura che attribuisce un vantaggio fiscale – Sistema impositivo dei redditi delle imprese – Architettura societaria e finanziaria complessa – Contesto di riferimento caratterizzato da un’esenzione dei redditi da partecipazioni a livello di una società madre, subordinata alla previa imposizione degli utili distribuiti da una società figlia – Decisione fiscale anticipata (tax ruling) in deroga al contesto di riferimento nell’ambito di un’architettura societaria e finanziaria complessa – Inclusione

    (Art. 107, § 1, TFUE)

    (v. punti 292-300, 327, 330-335, 340-345, 355-357, 366-382, 486)

  10. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Misura che attribuisce un vantaggio fiscale – Sistema impositivo dei redditi delle imprese – Architettura societaria e finanziaria complessa – Valutazione fondata sulla realtà economica e fiscale dell’architettura societaria globalmente intesa piuttosto che su un esame isolato di ciascuna delle operazioni dell’architettura medesima – Ammissibilità

    (Art. 107, § 1, TFUE)

    (v. punti 311-326)

  11. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Considerazione di una prassi anteriore – Esclusione

    (Art. 107, § 1, TFUE)

    (v. punto 347)

  12. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Misura che attribuisce un vantaggio fiscale – Sistema impositivo dei redditi delle imprese – Architettura societaria e finanziaria complessa – Disapplicazione da parte dell’amministrazione finanziaria di disposizioni nazionali relative all’abuso di diritto in materia fiscale – Conseguenza – Trattamento fiscale preferenziale concesso a talune imprese – Inclusione

    (Art. 107, § 1, TFUE)

    (v. punti 408-411, 414-436, 440-449, 453-463, 466-472)

  13. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Sistema impositivo dei redditi delle imprese – Architettura societaria e finanziaria complessa vietata in ragione del suo carattere abusivo – Violazione della libertà di stabilimento – Assenza

    (Art. 49 TFUE)

    (v. punti 474-476)

  14. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Considerazione di una misura di applicazione di un regime generale come aiuto individuale – Ammissibilità in assenza di previa qualificazione di tale regime come regime di aiuti

    [Art. 107, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, lettere d) e e)]

    (v. punto 485)

  15. Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Violazione del principio della certezza del diritto – Assenza

    (Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 16)

    (v. punti 498-503)

  16. Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Eventuale legittimo affidamento del beneficiario – Assenza

    (Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 16)

    (v. punti 505-508)

Sintesi

Tax rulings concesso dal Lussemburgo alle società del gruppo Engie: il Tribunale dell’Unione europea accerta l’esistenza di un vantaggio fiscale

Esso sottolinea che il trattamento fiscale preferenziale è consecutivo, segnatamente, alla disapplicazione di una misura nazionale relativa all’abuso di diritto

Tra il 2008 e il 2014, le autorità fiscali lussemburghesi hanno adottato una serie di decisioni fiscali anticipate (tax rulings: in prosieguo: le «DFA») nel contesto di architetture societarie e finanziarie relative a trasferimenti di attività tra società del gruppo Engie, tutte residenti in Lussemburgo.

Schematicamente, le transazioni realizzate nel contesto di ogni architettura si effettuano in tre fasi successive. In primo luogo, una società holding trasferisce un insieme di attività alla sua controllata. In secondo luogo, per finanziare le attività trasferite, detta controllata sottoscrive, con una società intermediaria, un prestito senza interessi convertibile obbligatoriamente in azioni (ZORA). Oltre al fatto che il prestito concesso non genera interessi periodici, la controllata che ha sottoscritto un prestito ZORA rimborsa il prestito al momento della sua conversione mediante l’emissione di azioni, il cui importo rappresenta l’importo nominale del prestito, maggiorato di un premio costituito, in sostanza, da tutti gli utili realizzati dalla controllata nel corso dell’esistenza del prestito (accrescimenti ZORA). In terzo luogo, la società intermediaria finanzia il prestito concesso alla controllata stipulando con la società holding un contratto di vendita a termine prepagato a termini del quale la società holding paga alla società intermediaria un importo pari all’importo nominale del prestito in cambio dell’acquisizione dei diritti sulle azioni che la controllata emetterà al momento della conversione del prestito ZORA. Così, se la controllata realizza utili nel corso dell’esistenza del prestito ZORA, la società holding sarà titolare dei diritti su tutte le azioni emesse, le quali includeranno, oltre all’importo nominale del prestito, il valore degli utili eventualmente realizzati.

Queste architetture sono state avallate dalle DFA. Sotto il profilo fiscale, in forza delle DFA, solo la controllata è tassata su un margine concordato con l’amministrazione finanziaria lussemburghese. Dopo aver chiesto informazioni alle autorità lussemburghesi in ordine a queste DFA, la Commissione aveva avviato un procedimento d’indagine formale in esito al quale ha accertato che dalle architetture avallate dall’amministrazione finanziaria si evince che la quasi totalità degli utili realizzati dalle controllate stabilite in Lussemburgo non è stata tassata. Conseguentemente, in una decisione adottata nel 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), essa ha concluso che queste DFA costituivano aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno e illegittimi, che dovevano essere recuperati dalle autorità lussemburghesi presso i loro beneficiari.

Il Granducato di Lussemburgo (causa T‑516/18) e talune società del gruppo Engie (causa T‑525/18) hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione impugnata.

Nella sua sentenza, il Tribunale convalida l’approccio della Commissione consistente, in presenza di un’architettura societaria e finanziaria complessa, nel considerare la realtà economica e fiscale piuttosto che un approccio formalista consistente nel considerare isolatamente ciascuna delle operazioni dell’architettura. Inoltre, il Tribunale afferma che correttamente la Commissione ha accertato la concessione di un vantaggio selettivo in ragione della disapplicazione delle disposizioni nazionali relative all’abuso di diritto.

Giudizio del Tribunale

Dato che l’imposizione diretta ricade nella competenza esclusiva degli Stati membri, il Tribunale ha ricordato che, nell’esaminare la questione se le DFA fossero conformi alle norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione non ha effettuato alcuna «armonizzazione fiscale dissimulata», ma ha esercitato la competenza che le deriva dal diritto dell’Unione. Infatti, dal momento che la Commissione è competente a controllare il rispetto dell’articolo 107 TFUE, non le si può rimproverare di aver oltrepassato le proprie competenze quando ha esaminato le DFA per verificare se esse costituissero un aiuto di Stato e, nell’ipotesi affermativa, se detto aiuto fosse compatibile con il mercato interno. Nella specie, il Tribunale rileva che, nel verificare se le DFA fossero conformi con le norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione si è limitata a procedere a una valutazione dell’imposizione detta «normale», definita dal diritto fiscale lussemburghese, come applicata dalle autorità fiscali lussemburghesi.

Il Tribunale respinge parimenti i motivi attinenti, in sostanza, ad errori di valutazione e di diritto nell’identificazione di un vantaggio selettivo che dà luogo a un aiuto di Stato.

Nel contesto dell’esame di questi motivi, anzitutto, sono respinti gli argomenti relativi a una confusione delle condizioni attinenti alla constatazione di un vantaggio e alla dimostrazione della selettività delle DFA. A tal riguardo, il Tribunale ricorda che, in considerazione della natura fiscale delle DFA, queste due condizioni possono essere valutate simultaneamente. In materia fiscale, infatti, l’esame del vantaggio e l’esame della selettività coincidono, nella misura in cui questi due criteri implicano la dimostrazione che la misura fiscale contestata genera una riduzione dell’importo dell’imposta che il beneficiario della misura avrebbe dovuto normalmente versare ai sensi del regime fiscale ordinario, e quindi è applicabile ad altri contribuenti nella stessa situazione. Orbene, nella specie, esso afferma che la Commissione ha inteso dimostrare che le DFA conducevano a una riduzione dell’importo dell’imposta che sarebbe stato normalmente dovuto in applicazione del regime fiscale ordinario e che, conseguentemente, tali misure costituivano una deroga alle norme fiscali applicabili agli altri contribuenti che si trovavano in una situazione di fatto e di diritto comparabile.

Il Tribunale respinge quindi gli argomenti relativi all’assenza di un vantaggio selettivo a livello delle società holding alla luce di un contesto di riferimento ristretto stabilito sulla base delle disposizioni fiscali lussemburghesi relative all’imposizione delle distribuzioni degli utili e all’esenzione dei redditi di partecipazioni ( 1 ). Per quanto riguarda la definizione di detto contesto di riferimento, avendo rilevato che da un’analisi di tali disposizioni fiscali risulta che l’esenzione dei redditi di partecipazioni è applicabile unicamente a redditi che non sono stati dedotti dal reddito imponibile delle controllate, il Tribunale statuisce che la Commissione non è incorsa in alcun errore di diritto nel dichiarare che l’esenzione a livello di una controllante dei redditi di partecipazioni è condizionata dall’imposizione a livello della sua controllata degli utili distribuiti da quest’ultima. Per quanto riguarda l’identificazione di una deroga al contesto di riferimento definito, il Tribunale sottolinea che, contrariamente a un approccio formalista, che consiste nel considerare isolatamente ciascuna delle operazioni che compongono l’architettura finanziaria elaborata, occorre superare le apparenze giuridiche per tener conto della realtà economica e fiscale di detta architettura. Nella specie, esso rileva che le DFA convalidano diverse transazioni, che costituiscono un insieme che attua, in modo circolare e interdipendente, il trasferimento di un settore di attività e il suo finanziamento tra tre società appartenenti al medesimo gruppo. Queste operazioni sono state concepite per essere realizzate in tre fasi successive ma interdipendenti, con l’intervento di una holding, di una società intermediaria e di una controllata. In tali circostanze, secondo il Tribunale la Commissione poteva considerare che l’amministrazione finanziaria lussemburghese avesse derogato al contesto di riferimento per la conferma dell’esenzione a livello delle società holding di redditi di partecipazioni che corrispondono da un punto di vista economico a un importo che è stato dedotto, nell’ambito di un’architettura societaria e finanziaria, a titolo di oneri a livello delle controllate ( 2 ). In considerazione delle connessioni individuate dalla Commissione nel contesto di questa architettura, il Tribunale statuisce che essa non è incorsa in alcun errore di diritto nel considerare, a livello delle società holding, l’effetto combinato della deducibilità di un reddito a livello di una controllata e della sua esenzione ulteriore a livello della sua controllante.

Dopo aver respinto gli argomenti attinenti, da un canto, all’assenza di dimostrazione, da parte della Commissione, di una violazione delle disposizioni fiscali nazionali e, dall’altro, all’assenza di identificazione di società alle quali sarebbe stato rifiutato un trattamento fiscale identico per una medesima architettura finanziaria, il Tribunale conclude che la Commissione ha dimostrato la selettività delle DFA alla luce di un contesto di riferimento ristretto.

Nella decisione impugnata, la Commissione ha parimenti verificato la selettività delle DFA alla luce delle disposizioni relative all’abuso di diritto, in quanto parte integrante del sistema lussemburghese di imposizione delle società. Alla luce del carattere inedito di questa argomentazione diretta a dimostrare la selettività delle DFA, il Tribunale ritiene opportuno esaminare la fondatezza degli argomenti addotti contro di essa. A tal riguardo, ove la Commissione ha stabilito la sussistenza dei criteri previsti dal diritto lussemburghese ai fini della constatazione di un abuso di diritto ( 3 ), il Tribunale statuisce che risulta incontestabile che il gruppo Engie abbia beneficiato di un trattamento fiscale preferenziale, in ragione della disapplicazione, nelle DFA, della disposizione relativa all’abuso di diritto. Infatti, alla luce dell’obiettivo perseguito dalla disposizione relativa all’abuso di diritto, vale a dire la lotta in materia fiscale contro i comportamenti abusivi, le Engie e, segnatamente, le società holding si trovano in una situazione di fatto e di diritto comparabile a quella di tutti i contribuenti lussemburghesi, i quali non possono legittimamente attendersi di beneficiare anch’essi di una disapplicazione della disposizione sull’abuso di diritto in casi in cui le condizioni per la sua applicazione sono soddisfatte. Conseguentemente, il Tribunale statuisce che la Commissione ha dimostrato a sufficienza di diritto una deroga al contesto di riferimento che comprende la disposizione relativa all’abuso di diritto.


( 1 ) Articoli 164 e166 della legge relativa all’imposta sul reddito.

( 2 ) Si tratta degli accrescimenti ZORA dedotti dalla controllata come oneri.

( 3 ) Le condizioni per individuare un abuso di diritto, ossia, in primo luogo, l’utilizzo di una forma giuridica di diritto privato, in secondo luogo, la riduzione dell’onere fiscale, in terzo luogo, l’utilizzo di mezzi legali non adeguati e, in quarto luogo, l’assenza di motivi extrafiscali.