SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

25 giugno 2020 ( *1 )

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2017 – Decisione di non promozione – Chiarezza e precisione di un motivo di ricorso – Regola di concordanza – Rimessione in discussione di atti definitivi – Ricevibilità – Articolo 45 dello Statuto – Rapporto intermedio sullo svolgimento del periodo di prova – Rapporto di fine periodo di prova – Rapporto informativo – Elementi considerati ai fini dello scrutinio per merito comparativo – Regolarità del procedimento – Responsabilità – Danno morale»

Nella causa T‑511/18,

XH, rappresentata da E. Auleytner, avvocatessa,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Radu Bouyon e L. Vernier, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 25-2017, del 13 novembre 2017, di non inscrivere il nome della ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi nell’ambito dell’esercizio di promozione 2017 e all’annullamento della decisione R/96/18, del 7 giugno 2018, che respinge il reclamo della ricorrente del 10 febbraio 2018 e, d’altro lato, al risarcimento dei danni che quest’ultima asserisce di aver subito a causa di tali decisioni,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da R. da Silva Passos (relatore), presidente, L. Truchot e M. Sampol Pucurull, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 dicembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

I. Fatti

1

La ricorrente, XH, è un funzionario dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Ella è stata nominata in seguito al superamento del concorso EPSO/2009/169 (diritto) e assunta nel grado AD 5 in seno ad una prima unità dell’OLAF, a partire dal 1o luglio 2014. La sua assunzione è stata accompagnata da un periodo di prova che è terminato il 31 marzo 2015 (in prosieguo: il «periodo di prova»).

2

Il 22 ottobre 2014 la ricorrente veniva ricevuta dal dottor A, medico psichiatra del servizio medico della Commissione europea (in prosieguo: il «servizio medico»), nell’ambito di una visita medica. Tale visita è stata organizzata a seguito di difficoltà interne incontrate dalla ricorrente con altri membri della prima unità dell’OLAF alla quale era stata assegnata.

3

A decorrere dal 1o novembre 2014, la ricorrente è stata trasferita in una seconda unità dell’OLAF.

4

Il 5 dicembre 2014 veniva consegnato alla ricorrente un rapporto intermedio sullo svolgimento del periodo di prova (in prosieguo: il «rapporto intermedio sul periodo di prova»). Con messaggio di posta elettronica del 15 dicembre 2014, la ricorrente censurava i commenti contenuti in tale relazione.

5

Nel gennaio 2015 la ricorrente chiedeva al servizio medico di accedere al suo fascicolo medico. Il 3 febbraio 2015, la ricorrente è stata informata dal servizio medico che il suo fascicolo medico poteva essere consultato soltanto da un medico esterno. Il 1o marzo 2015 e il 4 aprile 2016 la ricorrente ha nominato a tal fine, in successione, i medici B e C.

6

Il 20 marzo 2015, la ricorrente diveniva funzionaria di ruolo con effetto dal 1o aprile 2015.

7

Il 26 marzo 2015, il rapporto di fine periodo di prova della ricorrente è stato consegnato a quest’ultima. Tale rapporto conteneva la firma, in qualità di valutatore, del capo della seconda unità cui era stata assegnata e la controfirma, in qualità di vidimatore, del direttore ad interim della direzione B dell’OLAF.

8

Nell’ambito del procedimento di accesso al suo fascicolo medico, la ricorrente veniva informata dell’esistenza di una nota medica di resoconto del dottore A datata 31 marzo 2015 (in prosieguo: la «lettera del medico A»). Tale nota è stata redatta in seguito alla visita medica del 22 ottobre 2014 menzionata al precedente punto 2. Il 2 ottobre 2015, il medico B comunicava alcuni estratti della nota del medico A alla ricorrente. Nell’aprile 2016 la Commissione invitava il medico C nei locali del servizio medico, per consentirle di consultare integralmente la nota del medico A. Tale consultazione avveniva l’11 maggio 2016.

9

L’11 aprile 2015 la ricorrente ha presentato una prima domanda di assistenza, dinanzi all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») competente, contro il capo della prima unità cui era stata assegnata. Il 6 luglio 2015 la ricorrente ha presentato all’APN competente una seconda domanda di assistenza contro il suo tutore in seno alla medesima unità. In tali domande, la ricorrente ha affermato, in sostanza, che il contenuto diffamatorio del rapporto intermedio sul periodo di prova menzionato al precedente punto 4 era un elemento di prova di molestie psicologiche subite da parte dei suoi superiori gerarchici. Con le decisioni D/306/15, del 24 luglio 2015, e D/512/15, del 19 ottobre 2015, l’APN competente ha respinto queste due domande di assistenza. La ricorrente ha presentato un reclamo il 23 ottobre 2015 e un reclamo il 19 gennaio 2016, rispettivamente, avverso le decisioni D/306/15 e D/512/15. Nell’ambito del primo di tali due reclami, ella ha chiesto, in particolare, il ritiro dal suo fascicolo personale del rapporto intermedio sul periodo di prova che la riguardava. Con le decisioni R/730/15, del 9 febbraio 2016, e R/43/16, del 27 aprile 2016, l’APN competente ha respinto tali due reclami.

10

Il 21 luglio 2016 la ricorrente ha chiesto di essere risarcita per i danni e le spese, comprese le spese legali, dovute al procedimento di accesso al suo fascicolo medico. Il 30 agosto 2016 il servizio medico ha respinto questa domanda.

11

Il 30 settembre 2016 la ricorrente chiedeva che il parere medico del professore D, uno psicologo esterno da lei consultato nell’agosto 2016, fosse incluso nel suo fascicolo medico.

12

Il 10 ottobre 2016 la ricorrente ha presentato un reclamo dinanzi al Garante europeo della protezione dei dati (GEPD). Tale reclamo riguardava, da un lato, la durata del procedimento di trattazione della sua domanda di accesso al suo fascicolo medico e, dall’altro, la mancata inclusione della nota del professore D nel suo fascicolo medico.

13

Il 27 novembre 2016 la ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione del servizio medico, menzionata al precedente punto 10, di rigetto della sua domanda di risarcimento dei danni e delle spese causati dal procedimento di accesso al suo fascicolo medico. Con decisione R/579/16, del 9 marzo 2017, l’APN competente respingeva tale reclamo.

14

Nel corso dello stesso periodo, nel gennaio 2016 e nell’aprile 2017, sono stati redatti i rapporti informativi annuali (in prosieguo: i «rapporti informativi») della ricorrente per gli esercizi 2015 e 2016.

15

Il 3 aprile 2017 la Commissione comunicava, mediante pubblicazione nelle Informazioni amministrative n. 13-2017, l’avvio del procedimento di promozione per l’anno 2017 (in prosieguo: il «procedimento di promozione 2017»). Tale comunicazione è stata seguita, il 19 giugno 2017, dalla pubblicazione dell’elenco dei funzionari proposti per la promozione dal direttore generale dell’OLAF. Tale elenco non comprendeva il nome della ricorrente.

16

L’11 aprile 2017 la ricorrente rinnovava la sua domanda del 30 settembre 2016, diretta ad ottenere che la nota del professore D fosse inclusa nel suo fascicolo medico (v. il precedente punto 11).

17

Nel giugno 2017, la ricorrente ha presentato al Mediatore europeo una denuncia relativa alla presenza del rapporto intermedio sul periodo di prova nel suo fascicolo personale.

18

Il 26 giugno 2017 la ricorrente ha presentato un reclamo dinanzi al comitato paritetico di promozione (in prosieguo: il «CPP») avverso la decisione del direttore generale dell’OLAF di non includerla nell’elenco dei funzionari proposti per la promozione.

19

Il 25 agosto 2017 la ricorrente chiedeva al servizio medico di ritirare la nota del medico A dal suo fascicolo medico. Il 28 agosto 2017 il servizio medico l’informava dell’assenza di tale nota nel suo fascicolo medico.

20

Il 27 agosto 2017 un membro del CPP ha consultato il rapporto intermedio sul periodo di prova della ricorrente.

21

Il 21 settembre 2017 un gruppo paritetico intermedio (in prosieguo: il «GPI») emetteva un progetto di parere che suggeriva di non proporre la ricorrente per la promozione. Tale progetto di parere è stato seguito da un parere del CPP del 27 ottobre 2017, nel quale quest’ultimo, con 26 voti a favore e 4 astensioni, non proponeva la ricorrente per la promozione presso l’APN competente.

22

Il 13 novembre 2017 la Commissione pubblicava una comunicazione nelle Informazioni amministrative n. 25-2017. Tale comunicazione conteneva l’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio di promozione 2017. Il nome della ricorrente non compariva su tale elenco (in prosieguo: la «decisione di non promozione»).

23

Il 14 dicembre 2017 il GEPD ha pronunciato la sua decisione sul reclamo della ricorrente del 10 ottobre 2016 menzionato al precedente punto 12. In tale decisione, il GEPD ha respinto la prima censura formulata dalla ricorrente, vertente sulla durata del procedimento di trattazione della domanda di quest’ultima di accedere al suo fascicolo medico. Per contro, per quanto riguarda la seconda censura, vertente sulla mancata inclusione della nota del professore D nel fascicolo medico della ricorrente, il GEPD ha deciso che il fatto che la Commissione non abbia accolto senza indugio la domanda della ricorrente, relativa alla rettifica del suo fascicolo medico, costituiva una violazione delle norme sulla protezione dei dati personali. Peraltro, il GEPD ha indicato che le informazioni che gli erano state trasmesse nell’ambito di tale procedimento di reclamo suggerivano che la nota del medico A era stata ritirata dal fascicolo medico della ricorrente.

24

Il 18 dicembre 2017 la ricorrente ha chiesto al direttore generale dell’OLAF di ritirare il rapporto intermedio sul periodo di prova dal suo fascicolo personale. A sostegno di tale domanda, la ricorrente ha invocato la decisione del GEPD menzionata al precedente punto 23.

25

Con messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2018, la direzione generale (DG) delle risorse umane e della sicurezza della Commissione ha informato la ricorrente che il rapporto intermedio sul periodo di prova, nonché i suoi commenti su quest’ultimo, erano stati stralciati dal suo fascicolo personale.

26

Il 10 febbraio 2018 la ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione di non promozione pubblicata il 13 novembre 2017. Con decisione R/96/18, del 7 giugno 2018, l’APN competente ha respinto tale reclamo (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»). Il 17 giugno 2018 la ricorrente ha accusato ricezione di tale decisione di rigetto del suo reclamo.

27

Il 13 novembre 2018 la ricorrente è stata promossa, per l’esercizio di promozione 2018, al grado AD 6, con effetto dal 1o gennaio 2018.

II. Procedimento e conclusioni delle parti

[omissis]

34

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ordinare alla Commissione di presentare i rapporti informativi di tutti i funzionari promuovibili e promossi dal grado AD 5 al grado AD 6 per l’esercizio di promozione 2017 nonché gli elenchi dei funzionari proposti ai fini di una promozione;

ordinare alla Commissione di presentare prove e risultati dello scrutinio per merito comparativo e delle copie dei fascicoli del GPI e del CPP nonché le statistiche più recenti riguardanti il ritmo medio di promozione e il corrispondente aumento salariale dei funzionari;

ascoltare in qualità di testimoni i partecipanti pertinenti ai procedimenti di approvazione e di promozione e le persone che hanno preso conoscenza del rapporto intermedio sul periodo di prova, dopo la presentazione della pertinente documentazione di cui al secondo capo delle conclusioni;

annullare la decisione di non promozione;

annullare la decisione di rigetto del reclamo;

condannare la Commissione a risarcirla dei danni e delle perdite subiti;

condannare la Commissione alle spese.

35

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.

III. In diritto

36

Con i suoi capi quarto e quinto delle conclusioni, la ricorrente chiede, oltre all’annullamento della decisione di non promozione, l’annullamento della decisione recante rigetto del reclamo.

37

Secondo costante giurisprudenza, conclusioni dirette contro il rigetto di un reclamo hanno l’effetto di sottoporre al giudice l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato e sono in quanto tali prive di contenuto autonomo (sentenze del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punto 8, e del 20 novembre 2007, Ianniello/Commissione, T‑205/04, EU:T:2007:346, punto 27). Si deve pertanto considerare che la domanda di annullamento, diretta contro la decisione di rigetto del reclamo proposto contro la decisione di non promozione, ha come unico oggetto una domanda di annullamento della decisione di non promozione (v., in tal senso, sentenza del 6 aprile 2006, Camós Grau/CommissioneT‑309/03, EU:T:2006:110, punto 43).

38

Anche se la decisione di rigetto del reclamo è confermativa della decisione di non promozione e non occorre pertanto statuire specificamente sulla domanda di annullamento della decisione di rigetto del reclamo, la motivazione contenuta in quest’ultima decisione precisa la motivazione della decisione di non promozione. Di conseguenza, tenuto conto del carattere evolutivo del procedimento precontenzioso, anche tale motivazione dovrà essere presa in considerazione per l’esame della legittimità della decisione di non promozione, dovendosi presumere che tale motivazione coincida con quella di quest’ultimo atto (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punti 3133 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, punto 59).

39

Con il sesto capo della domanda, la ricorrente chiede il risarcimento da parte della Commissione dei danni che asserisce di aver subito.

40

Occorre esaminare, da un lato, la domanda di annullamento e, dall’altro, la domanda di risarcimento danni.

A. Sulla domanda di annullamento

41

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca due motivi. Il primo motivo verte sull’irregolarità del procedimento di promozione 2017. Il secondo motivo verte su un errore manifesto di valutazione commesso dall’APN competente in sede di scrutinio per merito comparativo.

42

La Commissione solleva diverse eccezioni di irricevibilità.

1.   Sulla ricevibilità

[omissis]

c)   Sull’eccezione di irricevibilità vertente sul fatto che la ricorrente rimetterebbe in discussione atti divenuti definitivi

[omissis]

84

Da quanto precede risulta che l’eccezione di irricevibilità vertente sulla mancanza di chiarezza e precisione del primo motivo e l’eccezione di irricevibilità relativa ad una violazione della regola di concordanza devono essere respinte. Per contro, l’argomento della ricorrente diretto, da un lato, contro la presenza del rapporto intermedio sul periodo di prova nel suo fascicolo personale ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto e, dall’altro, contro i rapporti informativi redatti per gli esercizi 2015 e 2016 è irricevibile.

2.   Nel merito

85

Con il suo primo motivo, la ricorrente afferma, in sostanza, che il procedimento di promozione 2017 è irregolare in quanto viola l’articolo 45 dello Statuto nonché la decisione C (2013) 8968 final della Commissione, del 16 dicembre 2013, recante disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto, pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 55-2013, del 19 dicembre 2013 (in prosieguo: le «DGE»). A tal riguardo, la ricorrente fa valere, in particolare, che l’irregolarità del procedimento di promozione 2017 è legata, in primo luogo, all’influenza esercitata dalla nota del medico A e, in secondo luogo, all’influenza del rapporto intermedio sul periodo di prova e del rapporto di fine periodo di prova. La ricorrente aggiunge che le irregolarità procedurali da essa denunciate possono aver influenzato l’esito del procedimento di promozione 2017, vale a dire il diniego di promozione.

b)   Sull’asserita incidenza del rapporto intermedio sul periodo di prova e del rapporto di fine periodo di prova sul procedimento di promozione 2017

108

La ricorrente fa valere in particolare che il suo fascicolo personale, che è stato esaminato nel corso del procedimento di promozione 2017, conteneva elementi che non dovevano figurarvi e che non dovevano essere presi in considerazione per valutare i suoi meriti in occasione dello scrutinio per merito comparativo. In particolare, la ricorrente ritiene che la presenza del rapporto intermedio di prova nel suo fascicolo personale fosse irregolare.

109

La ricorrente critica altresì la presenza del rapporto intermedio sul periodo di prova nel suo «fascicolo di promozione», vale a dire, in sostanza, la presa in considerazione del rapporto intermedio sul periodo di prova e l’impatto di quest’ultimo durante l’esercizio di promozione 2017. A tal riguardo, nel ricorso, e in udienza, la ricorrente ha sottolineato che il rapporto di fine periodo di prova conteneva un riferimento diretto al rapporto intermedio sul periodo di prova e menzionava le difficoltà incontrate all’inizio del suo periodo di prova, vale a dire difficoltà di natura interpersonale e relative al lavoro di gruppo.

110

La ricorrente considera che le indicazioni contenute nel rapporto intermedio sul periodo di prova hanno manifestamente influenzato il contenuto del rapporto di fine periodo di prova e dei suoi rapporti informativi redatti per gli esercizi 2015 e 2016, vale a dire i documenti che sono stati presi in considerazione nello scrutinio per merito comparativo realizzato nell’ambito dell’esercizio di promozione 2017. Inoltre, essa rileva che un membro del CPP ha consultato direttamente il rapporto intermedio sul periodo di prova nel corso del procedimento di promozione 2017. Peraltro, all’udienza, la ricorrente ha affermato che la presa in considerazione, da parte dell’APN competente, di tale rapporto non era necessaria nell’ambito del procedimento di promozione 2017.

111

Infine, nella parte del ricorso dedicata allo scrutinio per merito comparativo, la ricorrente sostiene che le indicazioni contenute nel rapporto di fine periodo di prova e nel rapporto intermedio sul periodo di prova hanno manifestamente influenzato la sua valutazione e la decisione di non proporla per la promozione.

112

Pertanto, in sostanza, la ricorrente, da un lato, invoca un’irregolarità connessa alla presenza del rapporto intermedio sul periodo di prova nel suo fascicolo personale ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto, e, dall’altro, denuncia una violazione dell’articolo 45 dello Statuto per il motivo che il rapporto intermedio sul periodo di prova e il rapporto di fine periodo di prova sono stati presi in considerazione nell’ambito del procedimento di promozione 2017.

113

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

114

In primo luogo, la Commissione sostiene che il ritiro del rapporto intermedio sul periodo di prova dal fascicolo personale della ricorrente non è la conseguenza diretta degli obblighi ad essa incombenti in forza della decisione del GEPD (v. i precedenti punti 23-25). Infatti, nella sua decisione, il GEPD non avrebbe considerato irregolare la presenza del rapporto intermedio sul periodo di prova nel fascicolo personale.

115

In secondo luogo, la Commissione fa valere nelle sue memorie che, in forza dell’articolo 45 dello Statuto e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), delle DGE, la presa in considerazione del rapporto intermedio sul periodo di prova nell’ambito dell’esercizio di promozione 2017 non costituisce un’irregolarità, ma che si tratta, al contrario, di un obbligo per l’APN competente. Inoltre, la Commissione sottolinea che l’accesso, nel caso di specie, da parte dei membri del CPP al fascicolo personale dei funzionari, mediante il sistema informatico di gestione del personale (in prosieguo: il «Sysper 2»), è un requisito procedurale derivante dalla necessità di procedere all’esame dei rapporti di cui all’articolo 45 dello Statuto. Pertanto, secondo la Commissione, tale accesso non costituisce un’irregolarità.

116

Interrogata su tale punto in udienza, la Commissione ha sottolineato che, contrariamente a quanto essa aveva affermato nel controricorso, l’APN non aveva alcun obbligo di prendere in considerazione il rapporto intermedio sul periodo di prova. Peraltro, essa ha precisato che l’obiettivo di un rapporto sul periodo di prova non era quello di valutare i meriti di un funzionario ai fini della promozione e che tale rapporto era elaborato unicamente ai fini della nomina in ruolo. Essa ne ha dedotto che, in occasione dello scrutinio per merito comparativo effettuato nell’ambito di un procedimento di promozione, solo i rapporti informativi erano, in linea di principio, presi in considerazione. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che i valutatori avessero sempre, de facto, la possibilità di prendere in considerazione i documenti disponibili nel Sysper 2.

117

In terzo luogo, nel controricorso e in udienza, la Commissione ha contestato l’incidenza del rapporto intermedio sul periodo di prova sul procedimento di promozione 2017 e, in particolare, l’influenza di tale documento sui rapporti presi in considerazione in occasione di tale esercizio di promozione.

118

Anzitutto, la Commissione rileva che il contenuto del rapporto intermedio sul periodo di prova non ha impedito la nomina in ruolo della ricorrente alla fine del periodo di prova. In udienza, essa ha sottolineato che i superiori gerarchici erano autorizzati a redigere valutazioni negative in un rapporto intermedio sul periodo di prova e in un rapporto di fine periodo di prova. Essa ha aggiunto che, certamente, il rapporto di fine periodo di prova in questione menzionava le difficoltà incontrate dalla ricorrente all’inizio del periodo di prova. Tuttavia, essa ha fatto valere che il rapporto di fine periodo di prova della ricorrente conteneva valutazioni che riducevano deliberatamente le valutazioni negative che figuravano nel rapporto intermedio sul periodo di prova.

119

La Commissione invoca poi la mancanza di interesse della ricorrente a contestare le conclusioni «soddisfacenti» dei rapporti informativi che la riguardano redatti a titolo degli esercizi 2015 e 2016. In udienza, essa ha fatto valere che l’asserita incidenza negativa delle valutazioni contenute nel rapporto intermedio sul periodo di prova era stata controbilanciata dalle valutazioni positive contenute nel rapporto di fine periodo di prova e nei rapporti informativi redatti per gli esercizi 2015 e 2016.

120

Infine, sempre in udienza, la Commissione ha constatato che la decisione di rigetto del reclamo non conteneva alcun riferimento al rapporto intermedio sul periodo di prova. A tal riguardo, essa ha precisato che, nel corso del procedimento di promozione, l’APN competente si era avvalsa unicamente o essenzialmente dei rapporti informativi redatti per gli esercizi 2015 e 2016.

121

Di conseguenza, secondo la Commissione, la ricorrente sopravvaluta l’incidenza del rapporto intermedio sul periodo di prova sul procedimento di promozione 2017 e trascura l’importanza della presa in considerazione degli altri rapporti che la riguardavano che figuravano nel suo fascicolo personale.

122

Nel caso di specie, occorre ricordare che la ricorrente non è legittimata a contestare la presenza del rapporto intermedio sul periodo di prova nel suo fascicolo personale ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto (v. il precedente punto 84).

123

Occorre quindi esaminare unicamente gli argomenti della ricorrente relativi alla presa in considerazione, in violazione dell’articolo 45 dello Statuto, del rapporto intermedio sul periodo di prova e del rapporto di fine periodo di prova in occasione del procedimento di promozione 2017.

1) Osservazioni preliminari

124

L’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dispone che, ai fini dell’esame comparativo dei meriti, l’APN prende in considerazione, in particolare, i rapporti informativi dei funzionari. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), delle DGE dispone in particolare che, ai fini dello scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili, l’APN prende in considerazione, in particolare: «i rapporti informativi di cui i funzionari sono stati oggetto dopo la loro ultima promozione o, in mancanza, dopo la loro assunzione e, in particolare, i rapporti informativi redatti conformemente alle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello Statuto».

125

In primo luogo, occorre sottolineare che i rapporti di cui all’articolo 45 dello Statuto sono quelli menzionati all’articolo 43 di tale Statuto, vale a dire i rapporti informativi (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2000, Rappe/Commissione, T‑202/99, EU:T:2000:227, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

126

Il rapporto informativo costituisce un elemento di valutazione indispensabile ogni volta che la carriera di un dipendente è presa in considerazione in vista dell’adozione di una decisione riguardante la sua promozione (v. sentenze dell’8 marzo 2006, Lantzoni/Corte di giustizia, T‑289/04, EU:T:2006:70, punto 61 e giurisprudenza ivi citata; e del 16 marzo 2009, R/Commissione, T‑156/08 P, EU:T:2009:69, punto 53 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, una decisione di non promozione è viziata da irregolarità qualora l’APN non abbia proceduto ad uno scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili in quanto uno o più rapporti informativi non erano disponibili per fatto dell’amministrazione (sentenza del 28 giugno 2016, Kotula/Commissione, F‑118/15, EU:F:2016:138, punto 38; v. anche, in tal senso, sentenze del 3 marzo 1993, Vela Palacios/CES, T‑25/92, EU:T:1993:17, punto 43, e dell’11 luglio 2007, Konidaris/Commissione, T‑93/03, EU:T:2007:209, punto 88).

127

In secondo luogo, è vero che l’APN ha la possibilità di prendere in considerazione altre informazioni concernenti la condizione amministrativa e personale dei candidati alla promozione. Tuttavia, la possibilità di fare riferimento a tali elementi presuppone l’esistenza di circostanze eccezionali (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2000, Rappe/Commissione, T‑202/99, EU:T:2000:227, punti 4054). Tale ipotesi ricorre, in particolare in assenza di rapporto informativo (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 1995, Rasmussen/Commissione, T‑557/93, EU:T:1995:138, punto 32).

128

Peraltro, elementi d’informazione possono porre rimedio alla mancanza di un rapporto informativo solo se rispondono a talune condizioni di cui spetta all’istituzione convenuta provare il ricorrere. Occorre, in primo luogo, che tali elementi siano sufficientemente obiettivi per consentire un sindacato giurisdizionale, in secondo luogo, che essi contengano una valutazione dei meriti del funzionario effettuata dalle persone responsabili della redazione del suo rapporto informativo, in terzo luogo, che gli stessi siano stati comunicati al funzionario in modo da garantire il rispetto dei diritti della difesa e, in quarto luogo, che essi siano noti al comitato di promozione al momento del suo scrutinio per merito comparativo di tutti i candidati. Ne consegue che gli elementi di informazione che possono supplire all’assenza di rapporto informativo devono essere ampiamente analoghi a quest’ultimo, per quanto riguarda l’origine, il procedimento di adozione e l’oggetto (sentenza del 5 ottobre 2000, Rappe/Commissione, T‑202/99, EU:T:2000:227, punti 5657).

129

In terzo luogo, anzitutto, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, un rapporto informativo ha la funzione primaria di garantire all’amministrazione un’informazione periodica quanto più possibile completa sulle condizioni di svolgimento del servizio da parte dei suoi funzionari (sentenze del 15 maggio 1996, Dimitriadis/Corte dei conti, T‑326/94, EU:T:1996:62, punto 84; del 10 settembre 2003, McAuley/Consiglio, T‑165/01, EU:T:2003:225, punto 51, e del 16 aprile 2008, Doktor/Consiglio, F‑73/07, EU:F:2008:42, punto 86). Per contro, un rapporto di fine periodo di prova è principalmente destinato a valutare l’idoneità del funzionario in prova ad espletare le mansioni che le sue funzioni comportano e ad essere nominato in ruolo (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2000, Jacobs/Commissione, T‑82/98, EU:T:2000:53, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

130

Allo stesso modo, non si può operare un raffronto automatico e assoluto tra un rapporto informativo e un rapporto di fine periodo di prova di un funzionario, dal momento che i due tipi di rapporti contengono voci di valutazione e un sistema di punteggi differenti (v., in tal senso, sentenza del 15 maggio 1996, Dimitriadis/Corte dei conti, T‑326/94, EU:T:1996:62, punti 8385).

131

Occorre poi sottolineare l’importanza, nella prospettiva dell’evoluzione della carriera di un funzionario, della fissazione all’inizio dell’esercizio annuale di obiettivi preliminari stabiliti dal superiore gerarchico. La valutazione annuale riguarda in particolare il modo in cui il funzionario ha raggiunto tali obiettivi. È alla luce di tali obiettivi che vengono valutati il rendimento, l’efficacia e la condotta del funzionario in servizio. Orbene, tali obiettivi non sono gli stessi di quelli attesi da un funzionario in prova nel corso del periodo di prova, ai fini della nomina in ruolo. Tenuto conto della loro natura particolare, incentrata sulle prestazioni, i giudizi contenuti in un rapporto informativo si distinguono dalle valutazioni contenute in un rapporto di fine periodo di prova.

132

A tal riguardo, è stato dichiarato che la valutazione di un ricorrente durante i primi sei mesi del suo contratto, contenuta in un rapporto sul periodo di prova, non può essere equiparata e, pertanto, sostituire o compensare la valutazione effettuata nell’ambito del suo rapporto informativo annuale diretto a valutare se, alla luce degli obiettivi fissati d’accordo con la parte ricorrente, quest’ultima abbia risposto alle aspettative e a dimostrare, in tal modo, il livello delle sue prestazioni (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2018, Wahlström/Frontex, T‑591/16, non pubblicata, EU:T:2018:938, punto 65).

133

Infine, i rapporti informativi, costituendo elementi idonei ad esercitare un’influenza durante tutta la carriera di un funzionario, costituiscono atti che arrecano pregiudizio. La giurisprudenza secondo cui i rapporti informativi costituiscono atti che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento risponde all’interesse di una buona gestione amministrativa, dal momento che, se così non fosse, l’interessato avrebbe la possibilità di rilevare gli eventuali vizi di un siffatto rapporto solo nell’ambito di ricorsi proposti contro un atto nella cui adozione il rapporto in questione ha avuto un ruolo. Orbene, una situazione del genere potrebbe ritardare l’adozione delle decisioni importanti nei confronti dei funzionari (sentenza del 16 marzo 2009, R/Commissione, T‑156/08 P, EU:T:2009:69, punti 5354).

134

Una siffatta soluzione adottata dalla giurisprudenza riguardo ai rapporti informativi non può essere estesa ai documenti aventi il solo scopo di preparare una decisione puntuale dell’amministrazione, alla quale essi pertanto si ricollegano strettamente. È proprio questo il caso dei rapporti sul periodo di prova, il cui scopo consiste nel preparare la decisione dell’amministrazione concernente la nomina in ruolo dell’interessato alla fine del suo periodo di prova o il suo licenziamento (sentenza del 16 marzo 2009, R/Commissione, T‑156/08 P, EU:T:2009:69, punto 55).

135

Lo stesso vale per i provvedimenti relativi allo svolgimento del periodo di prova di un funzionario, adottati sulla base dell’articolo 34 dello Statuto, tra cui la decisione di riassegnazione ad un altro servizio ai fini della prosecuzione di un periodo di prova nonché la decisione di prorogare il periodo di prova di sei mesi. Tali provvedimenti hanno evidentemente lo scopo di consentire una migliore valutazione, da parte dell’amministrazione, delle qualità del funzionario in prova nonché di preparare la decisione di nomina in ruolo o di licenziamento dell’interessato da adottare alla fine del periodo di prova e non possono quindi essere impugnati, autonomamente, mediante un ricorso di annullamento (sentenza del 16 marzo 2009, R/Commissione, T‑156/08 P, EU:T:2009:69, punto 56).

136

Peraltro, un rapporto sul periodo di prova nel fascicolo personale di un funzionario non può più produrre, in linea di principio, alcun effetto dopo la decisione di nomina in ruolo adottata alla fine del periodo di prova, in vista della quale tale rapporto è stato redatto e che quest’ultimo aveva il solo scopo di preparare (v., in tal senso, ordinanza del 19 febbraio 2008, R/Commissione, F‑49/07, EU:F:2008:18, punto 56).

137

Pertanto, i rapporti informativi e i rapporti redatti nel corso del periodo di prova hanno oggetto e funzioni distinti, soggiacendo inoltre a regimi giuridici diversi. Pertanto, un rapporto di fine periodo di prova, anche se contiene un certo numero di osservazioni sulle capacità di lavoro del funzionario o dell’agente, non può, in linea di principio, essere preso in considerazione da un comitato di promozione.

138

È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare gli argomenti della ricorrente riguardanti la presa in considerazione dei rapporti relativi al suo periodo di prova nel corso dell’esercizio di promozione 2017.

2) Sulla presa in considerazione dei rapporti relativi al periodo di prova della ricorrente

139

In primo luogo, nella decisione di rigetto del reclamo, l’APN competente ha considerato che la regolarità dello scrutinio per merito comparativo, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, richiedeva la presa in considerazione sia del rapporto di fine periodo di prova sia dei rapporti informativi della ricorrente redatti per gli esercizi 2015 e 2016. L’APN competente precisava che nessun elemento del fascicolo suggeriva che, nel corso dell’esercizio di promozione 2017, si fosse verificata un’irregolarità al riguardo. Essa ha aggiunto che il semplice fatto che il rapporto intermedio sul periodo di prova fosse stato consultato da un membro del CPP non consentiva di concludere che lo scrutinio per merito comparativo non fosse stato effettuato sulla base dei rapporti pertinenti, vale a dire il rapporto di fine periodo di prova e i rapporti informativi redatti per gli esercizi 2015 e 2016.

140

A tal riguardo, da un lato, occorre sottolineare che, come confermato dalla Commissione in udienza, il rapporto intermedio sul periodo di prova della ricorrente figurava, nel Sysper 2, in allegato al rapporto di fine periodo di prova che la riguardava.

141

Inoltre, occorre rilevare che l’esistenza e il contenuto sostanziale del rapporto intermedio sul periodo di prova sono menzionate nella parte finale del rapporto di fine periodo di prova. Infatti, nel rapporto di fine periodo di prova, il vidimatore ha spiegato che era «un po’ preoccupante che [il] periodo iniziale in seno [alla prima unità in cui la ricorrente era stata assegnata] non si fosse svolto molto bene, come mostra[va] il rapporto intermedio sul periodo di prova (...), che menziona difficoltà di natura interpersonale e questioni relative al lavoro in gruppo». Il vidimatore ha aggiunto che siffatte valutazioni erano legate ad una combinazione di circostanze particolari in seno alla prima unità. Tali menzioni favorivano quindi la consultazione combinata del rapporto di fine periodo di prova e del rapporto intermedio sul periodo di prova. Peraltro, i documenti prodotti dalla ricorrente dinanzi al Tribunale dimostrano che, prima dell’adozione della decisione di non promozione, un membro del CPP aveva consultato direttamente, nel Sysper 2, il rapporto intermedio sul periodo di prova che figurava in allegato al rapporto di fine periodo di prova che la riguardava.

142

Pertanto, si deve constatare che, nello scrutinio per merito comparativo, è stato preso in considerazione il rapporto di fine periodo di prova della ricorrente. Peraltro, anche il rapporto intermedio sul periodo di prova della ricorrente è stato preso in considerazione, direttamente o indirettamente, nel corso dell’esame comparativo.

143

Dall’altro lato, dalla giurisprudenza menzionata ai precedenti punti da 125 a 137 risulta che, in linea di principio, un rapporto di fine periodo di prova non può essere preso in considerazione nell’ambito di un procedimento di promozione e che solo in talune circostanze eccezionali l’APN può prendere in considerazione altri elementi di informazione, se rispondono a talune condizioni che devono essere provate dall’istituzione interessata.

144

Orbene, occorre sottolineare che, nel caso di specie, la ricorrente è stata oggetto di due relazioni di valutazione redatte per gli esercizi 2015 e 2016 e che le valutazioni contenute in tali rapporti informativi costituivano una base sufficiente per lo scrutinio per merito comparativo previsto dall’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto.

145

Pertanto, nessuna circostanza eccezionale giustificava che il rapporto di fine periodo di prova, nonché il rapporto intermedio sul periodo di prova che figurava in allegato a tale rapporto di fine periodo di prova, fossero presi in considerazione in sede di scrutinio per merito comparativo.

146

In secondo luogo, e in ogni caso, da un lato, occorre sottolineare che, a differenza dei rapporti informativi, il rapporto intermedio sul periodo di prova della ricorrente non è stato redatto né al fine di consentire una valutazione obiettiva di quest’ultima né nella prospettiva di servire alla valutazione della sua evoluzione di carriera. Infatti, il rapporto intermedio sul periodo di prova è stato elaborato nel corso del periodo di prova della ricorrente, in un contesto conflittuale tra quest’ultima e altri membri della prima unità alla quale essa era stata assegnata (v. il precedente punto 2). La redazione di tale rapporto intermedio è quindi intervenuta per ragioni specifiche, all’inizio della carriera della ricorrente, al fine di dimostrare le difficoltà incontrate in questa prima unità e giustificare un provvedimento amministrativo di riassegnazione in un’altra unità ai fini del proseguimento del suo periodo di prova. Peraltro, la ricorrente non ha potuto contestare detta relazione con un ricorso diretto contro la decisione di nominarla in ruolo, dato che tale decisione non le arrecava pregiudizio.

147

Dall’altro lato, è vero che, quando valuta le qualità di un funzionario, un superiore gerarchico dispone di un ampio potere discrezionale e deve, per adempiere le sue responsabilità, esprimere commenti e, se del caso, riserve sulla qualità del lavoro di quest’ultimo. Tuttavia, occorre rilevare che, nel caso di specie, il rapporto intermedio sul periodo di prova contiene forti critiche relative all’efficacia, all’idoneità, alle prestazioni e alla condotta della ricorrente nella prima unità alla quale quest’ultima era stata assegnata. Tali critiche sono formulate con riferimento in particolare alla personalità della ricorrente e non alle sue competenze professionali e vanno al di là di quelle obiettivamente necessarie al fine di valutare l’esistenza di difficoltà nel servizio e di giustificare una decisione amministrativa di trasferimento in un’altra unità.

148

Pertanto, tenuto conto del tenore inusuale delle critiche formulate nel rapporto intermedio sul periodo di prova, le valutazioni contenute in tale rapporto non possono essere assimilate o, quanto meno, confrontate con quelle contenute nei rapporti informativi positivi e successivi redatti per gli esercizi 2015 e 2016.

149

Pertanto, le circostanze menzionate ai precedenti punti da 146 a 148 costituiscono un motivo supplementare, rispetto a quelle esposte ai punti 143 e 144 supra, per escludere che i rapporti relativi al periodo di prova della ricorrente possano essere presi in considerazione in sede di scrutinio per merito comparativo.

150

Si deve pertanto constatare che la presa in considerazione, da parte dell’APN competente, dei rapporti relativi al periodo di prova della ricorrente, vale a dire il rapporto di fine periodo di prova e il rapporto intermedio sul periodo di prova, costituisce un’irregolarità idonea a viziare il procedimento di promozione 2017 per quanto la riguarda.

c)   Sull’incidenza dell’irregolarità procedurale accertata

151

La ricorrente fa valere che il procedimento di promozione 2017 sarebbe stato necessariamente diverso in assenza delle irregolarità menzionate ai precedenti punti da 108 a 112.

152

La Commissione replica che, anche supponendo che sia stata commessa un’irregolarità procedurale, la ricorrente non ha dimostrato l’incidenza di tale asserita irregolarità procedurale sul contenuto della decisione di non promozione. Da un lato, essa rileva che la ricorrente afferma soltanto, in termini generali, che la presenza del rapporto intermedio sul periodo di prova nel suo fascicolo personale «ha inevitabilmente influenzato la valutazione» del suo fascicolo. Dall’altro, essa sottolinea che la ricorrente non individua alcuna parte dei rapporti informativi redatti per gli esercizi 2015 e 2016 o della decisione di rigetto del reclamo che sarebbe stata influenzata dal contenuto del rapporto intermedio sul periodo di prova.

153

Per quanto riguarda la violazione dell’articolo 45 dello Statuto e l’irregolarità di un procedimento di promozione, secondo costante giurisprudenza non è sufficiente, per annullare una decisione di non promozione, che il fascicolo personale di un candidato sia irregolare e incompleto, occorre inoltre che sia dimostrato che tale circostanza abbia potuto avere un’incidenza decisiva sul procedimento di promozione (v., in tal senso, sentenze del 30 gennaio 2008, Strack/Commissione, T‑394/04, EU:T:2008:20, punto 39 e del 14 novembre 2017, Vincenti/EUIPO, T‑586/16, EU:T:2017:803, punto 36).

154

Più in generale, secondo costante giurisprudenza, affinché un’irregolarità procedurale possa giustificare l’annullamento di un atto, occorre che, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento potesse concludersi con un risultato diverso (sentenza del 18 settembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, EU:T:2015:652, punto 21; v. anche, in tal senso, ordinanza del 1o dicembre 2015, Georgias e a./Consiglio e Commissione, C‑545/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:791, punto 51).

155

Nel caso di specie, in primo luogo, come fa valere la Commissione, dalla lettura della decisione di rigetto del reclamo non emerge che la ricorrente avesse meriti superiori a quelli dei suoi colleghi promossi. In secondo luogo, nessuna menzione del contenuto del rapporto intermedio sul periodo di prova sarebbe stata fatta nella fase dello scrutinio per merito comparativo, quale esaminato in dettaglio dall’APN nella decisione di rigetto del reclamo. In terzo luogo, i rapporti informativi presi in considerazione contengono valutazioni positive, «soddisfacenti», mentre il rapporto di fine periodo di prova, anch’esso positivo, ha consentito la nomina in ruolo della ricorrente.

156

Tuttavia, anzitutto, occorre sottolineare che, nella decisione di rigetto del reclamo, l’APN competente si riferisce esplicitamente al contenuto del rapporto di fine periodo di prova nella sezione «Efficacia, competenza e condotta in servizio». A tal riguardo, l’APN competente rileva che il rapporto di fine periodo di prova menziona un «margine di progressione» e che la ricorrente doveva «consultare la direzione se necessario», «tenere informati i suoi superiori gerarchici» o ancora «coordinare il suo lavoro con quello dei suoi colleghi», «al fine di consentirle di svolgere il lavoro atteso da lei». Inoltre, occorre ricordare che il rapporto di fine periodo di prova conteneva in allegato il rapporto intermedio sul periodo di prova e lo menzionava. Pertanto, il rapporto di fine periodo di prova, al quale era allegato il rapporto intermedio sul periodo di prova, ha potuto avere un’incidenza negativa sulla valutazione di «efficacia, competenza e comportamento in servizio» della ricorrente in sede di analisi dei suoi meriti.

157

Inoltre, tenuto conto, in primo luogo, delle circostanze particolari che hanno accompagnato l’elaborazione del rapporto intermedio sul periodo di prova allegato al rapporto di fine periodo di prova nel fascicolo personale della ricorrente, in secondo luogo, delle valutazioni estremamente critiche e soggettive contenute in tale rapporto intermedio e, in terzo luogo, della consultazione del detto rapporto da parte di un membro del CPP prima della redazione dell’elenco definitivo dei funzionari promossi, il rapporto intermedio sul periodo di prova della ricorrente ha potuto avere un’incidenza negativa sullo scrutinio per merito comparativo effettuato durante il procedimento di promozione 2017.

158

Infine, occorre rilevare che, certamente, tutti i funzionari in prova sono oggetto di un rapporto di fine periodo di prova. Tuttavia, non tutti i funzionari in prova sono oggetto di un rapporto intermedio sul periodo di prova. Il rapporto intermedio sul periodo di prova, in quanto è elaborato in determinati casi specifici, si distingue da un rapporto di fine periodo di prova e, a fortiori, dai rapporti informativi di cui all’articolo 4 delle DGE. Pertanto, la presa in considerazione, diretta o indiretta, del rapporto intermedio sul periodo di prova ha potuto incidere sulla valutazione obiettiva e paritaria dei meriti della ricorrente nell’ambito del procedimento di promozione 2017.

159

Ne consegue che l’irregolarità procedurale constatata al precedente punto 150 ha potuto avere, per quanto riguarda la ricorrente, un’incidenza decisiva sullo svolgimento di tale procedimento e sulla decisione di non promuoverla. In altri termini, è dimostrato che, in assenza di detta irregolarità procedurale, la decisione in merito alla promozione della ricorrente avrebbe potuto avere un contenuto diverso (v. i precedenti punti 153 e 154).

160

Alla luce di quanto precede, occorre accogliere il primo motivo e annullare la decisione di non promozione, senza che sia necessario esaminare, da un lato, le altre censure sollevate dalla ricorrente nell’ambito del primo motivo e, dall’altro, il secondo motivo. Peraltro, nei limiti in cui la decisione di non promozione è annullata, non occorre esaminare le domande di misure di organizzazione del procedimento e di misure istruttorie formulate dalla ricorrente nei suoi primi tre capi delle conclusioni.

B. Sulla domanda di risarcimento danni

161

A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante nell’ambito della funzione pubblica, il sorgere della responsabilità dell’Unione presuppone il coesistere di un insieme di condizioni relative all’illegittimità del comportamento ascritto all’istituzione, alla realtà del danno e all’esistenza di un nesso di causalità tra l’asserito comportamento e il danno lamentato (v. sentenza del 15 settembre 2005, Casini/Commissione, T‑132/03, EU:T:2005:324, punto 94 e giurisprudenza ivi citata; sentenze del4 luglio 2006, Tzirani/Commissione, T‑88/04, EU:T:2006:186, punto 100, e del 26 ottobre 2017, Paraskevaidis/Cedefop, T‑601/16, EU:T:2017:757, punto 78). Queste tre condizioni sono cumulative, il che implica che, qualora una di esse non sia soddisfatta, la responsabilità dell’Unione non può essere ritenuta sussistente (v. sentenza del 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, non pubblicata, EU:T:2018:852, punto 207, e la giurisprudenza ivi citata).

162

Nel caso di specie, la ricorrente chiede, in primo luogo, il risarcimento di un asserito danno materiale da essa stimato in EUR 45000 e, in secondo luogo, il risarcimento di un asserito danno morale che essa stima in EUR 20000.

[omissis]

2.   Sulla domanda di risarcimento di un asserito danno morale

[omissis]

179

In secondo luogo, la ricorrente sostiene di aver subito un danno morale connesso alle affermazioni diffamatorie relative al suo stato psicologico contenute nel rapporto intermedio sul periodo di prova. A tal riguardo, essa fa valere che la possibile consultazione del rapporto intermedio sul periodo di prova da parte di tutti i suoi superiori gerarchici e da parte delle altre DG della Commissione ha gravemente compromesso la sua reputazione e la sua reputazione professionale in seno all’OLAF e alla Commissione. Tale pregiudizio arrecato alla sua reputazione avrebbe avuto la conseguenza di alimentare le sue inquietudini quanto all’incertezza di un’evoluzione di carriera e, in sostanza, riguardo ad una promozione nell’ambito del procedimento di promozione 2017. Essa aggiunge che tale situazione ha avuto l’effetto di condurre ad una percezione erronea, da parte sua, della propria situazione, causandole un’ansia ed una sofferenza che hanno avuto conseguenze negative sulla sua vita privata e sulla sua salute, fisica e mentale. Pertanto, in sostanza, la ricorrente chiede il risarcimento del danno morale che trarrebbe origine dall’incidenza avuta dal rapporto intermedio sul periodo di prova sul procedimento di promozione 2017.

180

A tal riguardo, anzitutto, dall’esame della domanda di annullamento e, più precisamente, dai punti da 124 a 160 supra, risulta che l’argomento invocato dalla ricorrente diretto a dimostrare l’irregolarità della presa in considerazione, per l’esercizio di promozione 2017, del rapporto intermedio sul periodo di prova allegato al rapporto di fine periodo di prova è stato accolto e che l’APN competente ha violato l’articolo 45 dello Statuto quando ha adottato la decisione di non promozione. Ne consegue che la condizione relativa all’illegittimità del comportamento addebitato alla Commissione è soddisfatta.

181

Occorre poi considerare che la ricorrente è stata posta in uno stato di inquietudine e di incertezza quanto alla sua reputazione e al suo avvenire professionale e che tale stato deriva direttamente dall’illegittimità constatata al punto 180 supra.

182

Inoltre, l’inosservanza da parte dell’APN competente dei suoi obblighi ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, nell’ambito dell’esercizio di promozione 2017, ha causato alla ricorrente un danno morale particolare, che non può essere adeguatamente riparato dal mero annullamento della decisione di non promozione.

183

Del resto, all’udienza, la Commissione ha riconosciuto tale stato di inquietudine e di incertezza in cui versava la ricorrente. A tal riguardo, la Commissione ha precisato che le preoccupazioni della ricorrente riguardo al rapporto intermedio sul periodo di prova sono state uno degli elementi presi in considerazione per decidere l’opportuno ritiro di tale rapporto dal fascicolo personale della ricorrente.

184

Infine, occorre rilevare che il danno morale subito dalla ricorrente è limitato dal fatto che ella è stata promossa al grado AD 6 sin dal primo esercizio di promozione successivo all’esercizio di promozione 2017, vale a dire quello del 2018 (v., in tal senso, sentenza del 18 novembre 2015, Diamantopoulos/SEAE, F‑30/15, EU:F:2015:138, punto 48).

185

In tali circostanze occorre decidere ex aequo et bono che un risarcimento dell’importo di EUR 2000 costituisce un risarcimento adeguato del danno morale risultante dall’illecito constatato al precedente punto 180.

186

In tali circostanze, occorre accogliere parzialmente la domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente.

187

Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre, da un lato, annullare la decisione di non promozione e, dall’altro, condannare la Commissione a versare alla ricorrente la somma di EUR 2000 a titolo di risarcimento del danno morale da essa subito.

IV. Sulle spese

188

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

189

Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta sostanzialmente soccombente, va condannata alle spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione di non promuovere XH al grado AD 6 a titolo dell’esercizio di promozione 2017, che risulta dalla pubblicazione nelle Informazioni amministrative n. 25-2017, del 13 novembre 2017, dell’elenco dei funzionari promossi a tale grado, è annullata.

 

2)

La Commissione europea è condannata a versare a XH un importo di EUR 2000 a titolo di risarcimento del danno morale da ella subito.

 

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

 

4)

La Commissione è condannata alle spese.

 

da Silva Passos

Truchot

Sampol Pucurull

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 giugno 2020.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è considerata utile dal Tribunale.