Causa T‑485/18
Compañía de Tranvías de la Coruña, SA
contro
Commissione europea
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 febbraio 2020
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti della Commissione relativi all’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione – Documenti promananti da un terzo – Documenti promananti da uno Stato membro – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Diniego parziale di accesso – Diniego totale di accesso – Obbligo di motivazione – Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali – Interesse pubblico prevalente»
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata
(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4)
(v. punti 19‑21, 87)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela delle procedure giurisdizionali – Portata – Rispetto del principio della parità delle armi – Principio di buona amministrazione della giustizia e integrità del procedimento giurisdizionale – Applicazione di tali principi anche ai procedimenti pregiudiziali
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino)
(v. punti 38‑40, 52‑56)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela delle procedure giurisdizionali – Ambito di applicazione – Documenti non redatti soltanto ai fini di un procedimento giurisdizionale, ma idonei a pregiudicare la capacità di difesa dell’istituzione interessata in detto procedimento – Inclusione – Presupposti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino)
(v. punti 41‑43)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti promananti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Implicazioni procedurali – Obbligo di motivazione della decisione di diniego di accesso incombente allo Stato membro e all’istituzione dell’Unione – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 4, § 1‑3 e 5, e 8)
(v. punti 68‑70)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Interesse particolare del richiedente – Esclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)
(v. punti 79‑81)
Sintesi
Nella sentenza Compañía de Tranvías de la Coruña/Commissione (T‑485/18), pronunciata il 6 febbraio 2020, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso della Compañía de Tranvías de la Coruña, SA (in prosieguo: la «ricorrente»), diretto all’annullamento della decisione della Commissione europea del 7 giugno 2018, che, in applicazione del regolamento n. 1049/2001 ( 1 ), aveva negato, parzialmente o totalmente, alla ricorrente l’accesso a documenti connessi con il parere della Commissione trasmesso alla Repubblica francese in merito alla validità del contratto delle linee di metropolitana fino al 2039. Tale causa ha offerto al Tribunale l’occasione di chiarire taluni aspetti concernenti la tutela delle procedure giurisdizionali ai sensi del regolamento n. 1049/2001 ( 2 ).
Il 19 dicembre 2017, la ricorrente, in applicazione del regolamento n. 1049/2001, ha chiesto l’accesso a diversi documenti della direzione generale Mobilità e trasporti della Commissione, connessi con il parere che quest’ultima ha trasmesso alla Repubblica francese in merito alla validità del contratto delle linee di metropolitana fino al 2039.
Il 7 giugno 2018, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, con la quale essa ha rifiutato totalmente o parzialmente l’accesso a 27 documenti richiesti in quanto la loro divulgazione avrebbe pregiudicato il procedimento giurisdizionale in corso nelle cause che hanno dato luogo, da allora, alla sentenza del 21 marzo 2019, Mobit e Autolinee Toscane ( 3 ), nonché quello nelle cause che hanno dato luogo, da allora, alle ordinanze del 12 luglio 2018, RATP/Commissione ( 4 ), e del 12 settembre 2019, RATP/Commissione ( 5 ). Essa ha ritenuto, in sostanza, che tutti i documenti ai quali l’accesso era in tutto o in parte negato rientrassero nell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in quanto erano correlati all’interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007 ( 6 ), che era in discussione nelle cause che hanno dato luogo, da allora, alla sentenza Mobit e Autolinee Toscane.
Investito di un ricorso di annullamento nei confronti di tale decisione della Commissione, il Tribunale ha indicato, anzitutto, che la tutela delle procedure giurisdizionali implica, segnatamente, che siano garantiti sia il rispetto del principio della parità delle armi sia la buona amministrazione della giustizia e l’integrità del procedimento giurisdizionale.
Il Tribunale ha poi constatato che, nella specie, la divulgazione dei documenti interni della Commissione di cui trattasi, i quali non sono stati redatti ai fini di una controversia specifica, poteva compromettere tanto la buona amministrazione della giustizia e l’integrità del procedimento giurisdizionale quanto il principio della parità delle armi, nella misura in cui tali documenti riguardano l’interpretazione della disposizione interessata del regolamento n. 1370/2007 la quale, al momento dell’adozione della decisione impugnata, era parimenti in discussione in un procedimento giurisdizionale pendente dinanzi alla Corte, ossia nelle cause sfociate nella sentenza Mobit e Autolinee Toscane.
Da un lato, per quanto riguarda la buona amministrazione della giustizia e l’integrità del procedimento giurisdizionale, il Tribunale ha considerato che la divulgazione dei documenti interni in questione alla ricorrente alla data dell'adozione della decisione impugnata avrebbe avuto la conseguenza di consentire di esercitare, anche solo nella percezione del pubblico, pressioni esterne sull’attività giurisdizionale e di arrecare pregiudizio alla serenità della trattazione dinanzi alla Corte. Dall’altro, per quanto riguarda il principio della parità delle armi, il Tribunale ha rilevato che la divulgazione di tali documenti poteva comportare un dibattito pubblico sull’interpretazione della disposizione di cui trattasi del regolamento n. 1370/2007. In una situazione del genere, le critiche eventualmente formulate nei confronti della Commissione avrebbero potuto influenzare la posizione difesa da quest’ultima nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza Mobit e Autolinee Toscane, e, pertanto, ledere il principio della parità delle armi.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che tali valutazioni non siano rimesse in discussione dalla circostanza che il procedimento giurisdizionale in corso che ha dato luogo alla sentenza Mobit e Autolinee Toscane fosse un procedimento pregiudiziale. Infatti, il criterio della buona amministrazione della giustizia e il principio della parità delle armi, che è inteso ad assicurare l’equilibrio tra le parti del processo, garantendo la parità dei loro diritti e obblighi per quanto concerne, segnatamente, le norme che disciplinano l’assunzione delle prove e il contraddittorio dinanzi al giudice, si applicherebbero anche ai procedimenti pregiudiziali.
Infine, secondo il Tribunale, neanche la circostanza che la ricorrente non sia intervenuta nella causa che ha dato luogo alla sentenza Mobit e Autolinee Toscane inficia le suddette valutazioni. Infatti, la divulgazione alla ricorrente delle informazioni contenute nei documenti interni in questione le avrebbe consentito di condividerle con i terzi o di dare loro un'ampia pubblicità. In un’ipotesi del genere, le altre parti a detto procedimento avrebbero potuto avvalersene nell'ambito dello stesso nei confronti della Commissione.
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
( 2 ) Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento nel caso in cui la sua divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela delle procedure giurisdizionali, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione del documento di cui trattasi.
( 3 ) Sentenza della Corte del 21 marzo 2019, Mobit e Autolinee Toscane (C‑350/17 e C‑351/17, EU:C:2019:237).
( 4 ) Ordinanza del Tribunale, del 12 luglio 2018, RATP/Commissione (T‑250/18 R, non pubblicata, EU:T:2018:458).
( 5 ) Ordinanza del Tribunale, del 12 settembre 2019, RATP/Commissione (T‑250/18, non pubblicata, EU:T:2019:615).
( 6 ) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1).