Causa T‑406/18
de Volksbank NV
contro
Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU)
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 12 febbraio 2025
«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2018 – Articoli 4, 14 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/63 – Principio di buona amministrazione»
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Calcolo di tali contributi basato sugli ultimi bilanci annuali approvati e certificati al 31 dicembre dell’anno precedente il periodo di contribuzione – Bilancio di esercizio corrispondente a un esercizio contabile iniziato il penultimo anno precedente detto periodo e concluso l’anno che precede questo stesso periodo
(Regolamento della Commissione 2015/63, artt. 12, § 2, e 14, §§ 1-3)
(v. punti 65-67)
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Determinazione del contributo di un ente – Metodo di determinazione del passivo netto – Fusione tra enti creditizi durante il periodo di contribuzione – Aumento significativo delle passività risultante da tale fusione – Impiego di dati inerenti a momenti diversi del periodo di contribuzione – Principio di buona amministrazione – Obbligo per il Comitato di risoluzione unico (SRB) di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti per il calcolo dei contributi – Omessa considerazione di tali elementi pertinenti – Violazione del principio di buona amministrazione – Inammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, comma 2, a); regolamento della Commissione 2015/63, artt. 4, § 1, e 14, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59, art. 103, § 2)
(v. punti 72, 85-87, 90-92)
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Determinazione del contributo ex ante – Momento rilevante per determinare il passivo totale di un ente creditizio – Potere discrezionale del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Limiti – Principio di buona amministrazione – Obbligo di riflettere con precisione le dimensioni degli enti interessati e il rischio associato in funzione delle loro passività
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, comma 2, a); regolamento della Commissione 2015/63, artt. 4, § 1, e 14, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59, articolo 103, § 2)
(v. punti 73, 74, 77, 78, 80-83)
Sintesi
Investito di un ricorso di annullamento, che esso accoglie, il Tribunale si pronuncia, per la prima volta, sul metodo di calcolo da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU) dei contributi ex ante degli enti debitori e delle componenti di tale calcolo nel caso di una fusione tra due enti creditizi.
La ricorrente, de Volksbank NV, già SNS Bank NV, è un ente creditizio stabilito nei Paesi Bassi.
Nel 2016 il gruppo, composto dalla SNS Bank e dalle sue due società figlie, è stato oggetto di una ristrutturazione al termine della quale, il 31 dicembre 2016, le due società figlie sono state incorporate dalla SNS Bank e quest’ultima è stata rinominata de Volksbank, con decorrenza il 1o gennaio 2017 (in prosieguo: la «fusione del 2016»). Tale incorporazione ha comportato la revoca delle autorizzazioni bancarie delle due società figlie, lasciando la ricorrente nel 2017 come unico ente rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 ( 1 ).
Con decisione del 12 aprile 2018 ( 2 ), il SRB (CRU) ha fissato i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF o FRU) (in prosieguo: i «contributi ex ante») ( 3 ), per l’anno 2018, degli enti soggetti alle disposizioni del sopracitato regolamento, tra cui la ricorrente. Con lettera del 23 aprile 2018, De Nederlandsche Bank NV (DNB, Banca dei Paesi Bassi), nella sua qualità di autorità nazionale di risoluzione, ha ingiunto alla ricorrente di versare l’importo del suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2018, quale fissato dal SRB.
L’8 agosto 2022, il SRB ha adottato la decisione impugnata ( 4 ), con la quale ha revocato e sostituito la decisione iniziale per taluni enti, tra cui la ricorrente, al fine di porre rimedio al suo difetto, in considerazione di diverse decisioni della Corte ( 5 ). Per calcolare il passivo netto della ricorrente e, pertanto, il suo contributo annuale di base, il SRB ha utilizzato, da un lato, l’importo del totale delle passività della ricorrente al 31 dicembre 2016, basandosi così su dati successivi alla fusione del 2016, e, dall’altro, l’importo medio dei suoi depositi protetti, calcolato su base trimestrale, nel corso del 2016, importo che era quindi determinato sulla base di dati in gran parte precedenti a tale fusione (in prosieguo: il «metodo utilizzato dal SRB»). È in tale contesto che, avuto riguardo al metodo utilizzato dal SRB, la ricorrente, a sostegno del suo ricorso di annullamento avverso la decisione impugnata, ha in particolare contestato al SRB di aver fatto ricorso a dati relativi a momenti diversi ai fini del calcolo del suo contributo ex ante.
Giudizio del Tribunale
In via preliminare, il Tribunale ricorda che dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 ( 6 ) risulta che il SRB è tenuto a calcolare il contributo ex ante di ciascun ente sulla base delle informazioni fornite da quest’ultimo e, specificamente, tramite gli ultimi bilanci annuali approvati disponibili al 31 dicembre dell’anno precedente il periodo di contribuzione (in prosieguo: l’«anno N-1»), corredati del parere emesso dal revisore legale o dall’impresa di revisione contabile. Esso constata peraltro che, tenuto conto del tempo necessario per finalizzare siffatti rendiconti finanziari, tali informazioni si riferiscono, di norma, al penultimo anno precedente il periodo di contribuzione di cui trattasi o, in circostanze eccezionali, a un esercizio contabile iniziato nel corso di tale penultimo anno e concluso nel corso dell’anno N-1 (in prosieguo, per questi due periodi: l’«anno di riferimento N-2»).
Per quanto riguarda il ricorso da parte del SRB a dati relativi a momenti diversi ai fini del calcolo del passivo netto e quindi del contributo ex ante della ricorrente, il Tribunale esamina se, quando il SRB prende in conto l’importo medio dei depositi protetti, calcolato su base trimestrale, dell’anno di riferimento N-2 ai fini del calcolo del passivo netto, esso possa allo stesso tempo prendere in conto, per questo stesso calcolo, l’importo del totale delle passività, quale si presenta alla fine dell’anno di riferimento N-2, e non l’importo medio del totale delle passività calcolato su base trimestrale, che include anche l’importo dei depositi protetti.
A tal riguardo, il Tribunale rileva che né il regolamento delegato 2015/63, né la direttiva 2014/59, né il regolamento n. 806/2014 contengono prescrizioni specifiche se il SRB sia tenuto, per la determinazione del passivo netto, a prendere in conto l’importo del totale delle passività alla fine dell’anno di riferimento N-2 o il suo importo medio nel corso di tale anno. Di conseguenza, il regolamento delegato 2015/63 ( 7 ) conferisce al SRB un potere discrezionale riguardo all’individuazione del momento rilevante per determinare l’importo del totale delle passività ai fini del calcolo del passivo netto.
Tuttavia, nell’ambito dell’esercizio di un siffatto potere discrezionale, il Tribunale precisa, da un lato, che il principio di buona amministrazione ( 8 ) impone alle istituzioni e agli organi dell’Unione l’obbligo di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. Dall’altro lato, per quanto riguarda specificamente la materia del contendere, il contributo annuale di base, quale previsto dalla direttiva 2014/59 e dal regolamento n. 806/2014 ( 9 ), si fonda su un importo proporzionale del passivo netto di ciascun ente rispetto al passivo netto degli altri enti. Un siffatto rapporto traduce l’economia generale del regime dei contributi ex ante, secondo la quale il contributo annuale di base deve anzitutto riflettere le dimensioni di ciascun ente in funzione delle sue passività ( 10 ).
Infatti, le dimensioni di un ente costituiscono un primo indicatore del suo profilo di rischio, in quanto più un ente è importante, più è probabile che, in caso di difficoltà, il SRB riterrà che sia nell’interesse pubblico procedere alla sua risoluzione e ricorrere al SRF (FRU) al fine di garantire l’effettiva applicazione degli strumenti di risoluzione. È in tale contesto che il Tribunale ha già dichiarato che il contributo annuale di base deve riflettere le dimensioni degli enti al fine di garantire che siano fornite risorse finanziarie sufficienti al meccanismo di risoluzione unico per un’applicazione efficiente degli strumenti di risoluzione. In tali circostanze, il SRB deve calcolare i contributi annuali di base in modo da riflettere con sufficiente precisione le dimensioni degli enti interessati nonché il rischio associato in funzione delle loro passività, così che gli enti che hanno passività significative versino contributi ex ante più elevati rispetto agli enti con passività più limitate – fatta salva la correzione di tali contributi alla luce degli indicatori di rischio pertinenti – e che gli enti siano incentivati ad adottare modalità di funzionamento meno rischiose riducendo, appunto, l’importo del loro passivo netto.
Orbene, per quanto il metodo utilizzato dal SRB rifletta, di norma, in modo sufficientemente preciso, le dimensioni degli enti interessati, la situazione può essere diversa in casi particolari che possono verificarsi quando il totale delle passività e i depositi protetti di un determinato ente subiscono un’evoluzione significativa nel corso dell’anno di riferimento N-2, che va oltre le normali fluttuazioni di tali passività durante l’anno. Tale evoluzione può risultare in particolare da una modifica della struttura di detto ente, come quella conseguente a una fusione o a un’incorporazione. Di fronte a una siffatta situazione particolare, dal principio di buona amministrazione discende che il SRB è tenuto ad esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie nell’ambito dell’esercizio del suo potere discrezionale.
Di conseguenza, quando un ente presenta al SRB dati concreti, numerici e verificabili, da cui risulta che, a causa di una modifica sostanziale della sua struttura nel corso dell’anno di riferimento N-2, il totale delle sue passività e l’importo dei suoi depositi protetti hanno subito un’evoluzione significativa, tale che il metodo di calcolo del passivo netto non riflette più le sue dimensioni in modo sufficientemente preciso, il SRB deve tenere conto di tali elementi per assicurarsi che il calcolo del passivo netto dell’ente di cui trattasi rispetti i requisiti precedentemente menzionati.
Nel caso di specie, il Tribunale constata, anzitutto, che la fusione del 2016 tra la ricorrente e le società figlie incorporate ha avuto come conseguenza che, il 31 dicembre 2016, l’importo del totale delle passività della ricorrente è aumentato in modo significativo, in quanto ha incluso – contrariamente ai primi tre trimestri del 2016 – gli importi dei totali delle passività e dei depositi protetti di dette ex società figlie.
Inoltre, al fine di calcolare il passivo netto della ricorrente e il suo contributo annuale di base, il SRB ha utilizzato l’importo del totale delle passività sulla base dei dati al 31 dicembre 2016, mentre, per l’importo dei depositi protetti che è sottratto dall’importo del totale delle passività, ha preso in conto l’importo medio dei suoi depositi protetti, calcolato su base trimestrale, nel corso del 2016.
Per quanto riguarda i depositi protetti che sono stati sottratti dall’importo del totale delle passività nell’ambito del calcolo del passivo netto della ricorrente, il metodo utilizzato dal SRB ha tenuto conto solo parzialmente della fusione del 2016. Per contro, per quanto riguarda la determinazione dell’importo del totale delle passività della ricorrente, il SRB si è basato unicamente sullo stato del totale delle sue passività al 31 dicembre 2016, vale a dire sull’importo risultante dalla fusione del 2016. Esso non ha dunque tenuto conto degli importi del totale delle passività della ricorrente alla fine dei primi tre trimestri del 2016, che non includevano i totali delle passività delle società figlie incorporate.
Orbene, da tali elementi risulta che il calcolo del totale delle sue passività, prima componente del calcolo del passivo netto, è stato basato interamente sulla situazione della ricorrente a seguito della fusione del 2016, mentre il calcolo dell’importo dei suoi depositi protetti, seconda componente di questa stessa operazione, che doveva poi essere sottratto dal totale delle passività, è stato basato, in gran parte, sulla situazione della ricorrente prima di tale fusione. Pertanto, tenuto conto dell’entità della modifica di tutte queste passività a seguito della fusione del 2016, siffatto calcolo del passivo netto non rifletteva, con sufficiente precisione, le dimensioni della ricorrente e, pertanto, il rischio associato. Il SRB non ha dunque preso in conto tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, nell’ambito dell’esercizio del suo potere discrezionale, al fine di assicurarsi che il calcolo del passivo netto della ricorrente rispettasse i requisiti precedentemente menzionati.
Di conseguenza, il Tribunale considera che il SRB ha esercitato il suo potere discrezionale nell’ambito del calcolo del contributo annuale di base della ricorrente in un modo che viola l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 ( 11 ) nonché il principio di buona amministrazione, e annulla la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la ricorrente.
( 1 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
( 2 ) Decisione SRB/ES/SRF/2018/03 del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), del 12 aprile 2018, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2018 al Fondo di risoluzione unico (SRF o FRU) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
( 3 ) Conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014.
( 4 ) Decisione SRB/ES/2022/46 del SRB (CRU), dell’8 agosto 2022, che revoca la decisione SRB/ES/SRF/2018/03 del SRB, del 12 aprile 2018, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2018 al SRF (FRU) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
( 5 ) Sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e SRB (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601), e delle ordinanze del 3 marzo 2022, SRB/Hypo Vorarlberg Bank (C‑663/20 P, non pubblicata, EU:C:2022:162), e SRB/Portigon e Commissione (C‑664/20 P, non pubblicata, EU:C:2022:161).
( 6 ) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).
( 7 ) Precisamente l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento 2015/63.
( 8 ) Come stabilito all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
( 9 ) Articolo 103, paragrafo 2, della direttiva n. 2014/59 e articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento delegato n. 806/2014.
( 10 ) Come risulta dai lavori preparatori della direttiva 2014/59 nonché dal considerando 5 del regolamento delegato 2015/63.
( 11 ) Come interpretato conformemente all’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59 e all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 806/2014.