Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’8 settembre 2021 –
Naturgy Energy Group / Commissione

(Causa T‑328/18)

«Aiuti di Stato – Misura di incentivazione ambientale adottata dalla Spagna a favore delle centrali a carbone – Decisione di avviare il procedimento previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Carattere selettivo»

1. 

Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Decisione di avviare il procedimento di indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Obbligo di motivazione – Portata – Decisione volta a consentire alle parti interessate una partecipazione effettiva al procedimento di indagine formale – Motivazione sommaria relativa al carattere selettivo della misura nazionale in questione – Ammissibilità

(Art. 107, § 1, 108, § 2, e 296, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 6, § 1, e 9, § 2)

(v. punti 59-63, 66-80)

2. 

Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Incentivo ambientale adottato dalla Spagna a favore delle centrali a carbone – Parametro di raffronto pertinente per dimostrare la selettività della misura

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 96, 97)

3. 

Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Decisione di avviare il procedimento di indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione

(Art. 107, § 1, e 108, § 2, TFUE)

(v. punti 98, 99, 115, 116, 126, 130)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 7733 final della Commissione, del 27 novembre 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.47912 (2017/NN) – Misura di incentivazione ambientale adottata dalla Spagna a favore delle centrali a carbone, che ha determinato l’avvio del procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Naturgy Energy Group, SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.

3) 

La Viesgo Producción, SL e la EDP España, SA sopporteranno ciascuna le proprie spese.