Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 settembre 2019 – Yanukovych/Consiglio

(causa T‑300/18)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»

1. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Portata del controllo

[Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio (PESC) 2018/333; regolamento del Consiglio 2018/326]

(v. punti 51, 52)

2. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base ad un procedimento giurisdizionale condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata in osservanza dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Obbligo di motivazione – Portata – Stato terzo che ha aderito alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Irrilevanza

[Decisione del Consiglio (PESC) 2018/333; regolamento del Consiglio 2018/326]

(v. punti 55‑58, 88‑90, 94, 95, 101‑103)

3. 

Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Insufficienza di motivazione – Motivo deducibile in qualsiasi fase del procedimento

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84)

(v. punti 65, 66)

4. 

Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Estensione di un motivo precedentemente dedotto – Ricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84)

(v. punto 75)

5. 

Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa – Elemento di diritto nuovo – Giurisprudenza che fornisce precisazioni non conosciute dal ricorrente al momento della proposizione del ricorso – Inclusione

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84)

(v. punti 78‑81)

6. 

Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Osservanza di un termine ragionevole – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Procedimento giudiziario in un paese terzo assunto a fondamento della decisione di adozione di misure restrittive – Obbligo di verifica del Consiglio – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

(v. punti 97‑100)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018, L 63, pag. 48), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018, L 63, pag. 5), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

1) 

La decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Viktor Feodorovych Yanukovych è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

2) 

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.