Causa T‑235/18

Qualcomm, Inc.

contro

Commissione europea

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 15 giugno 2022

«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei chipset LTE – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 102 TFUE e all’articolo 54 dell’accordo SEE – Premi di esclusiva – Diritti della difesa – Articolo 19 e articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Effetti preclusivi»

  1. Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Prove supplementari depositate dopo la chiusura della fase scritta del procedimento – Presupposti – Circostanze eccezionali idonee a giustificare tale deposito tardivo

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, § 3)

    (v. punti 127‑129, 138, 143)

  2. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Violazione dovuta a un’irregolarità in cui è incorsa la Commissione – Presupposti – Possibilità per l’impresa interessata di difendersi più efficacemente in assenza di tale irregolarità – Valutazione caso per caso

    [Art. 102 TFUE; accordo SEE, art. 54; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a) e b); regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1]

    (v. punti 157‑161)

  3. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri della Commissione – Potere di raccogliere dichiarazioni – Dichiarazioni relative all’oggetto di un’indagine – Obbligo della Commissione di registrare integralmente qualsiasi colloquio da essa tenuto, nella forma di sua scelta – Portata

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 19, § 1)

    (v. punti 183, 185‑191, 196, 198‑200, 238, 245, 249)

  4. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Accesso al fascicolo – Documenti che non compaiono nel fascicolo istruttorio – Rilevanza, per la difesa dell’impresa interessata, delle informazioni non comunicate – Portata dell’onere probatorio gravante su tale impresa – Presa in considerazione delle circostanze specifiche del caso di specie – Violazione dei diritti della difesa

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27)

    (v. punti 202, 206‑208, 210, 212, 224, 252, 256‑260, 266, 288, 290‑296)

  5. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Portata – Elementi a carico trasmessi verbalmente da un terzo prima del primo atto d’indagine – Obbligo di renderli accessibili all’impresa interessata, se necessario mediante la creazione di un documento scritto

    [Art. 102 TFUE; accordo SEE, art. 54; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a) e b); regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27]

    (v. punti 274‑283)

  6. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Comunicazione degli addebiti – Evoluzione nel corso del procedimento delle valutazioni operate dalla Commissione – Limitazione della portata degli addebiti avente un’incidenza sui parametri essenziali dell’analisi economica presentata dall’impresa interessata per dimostrare l’assenza degli effetti preclusivi contestati – Mancata comunicazione o audizione dell’impresa interessata a tale riguardo – Violazione del diritto di essere ascoltato

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27)

    (v. punti 319‑323, 329‑334, 336‑340)

  7. Posizione dominante – Abuso – Sconti di esclusiva o di fedeltà – Idoneità a restringere la concorrenza e a produrre effetti preclusivi – Obbligo di prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti – Mancata presa in considerazione dell’assenza di concorrenti idonei a soddisfare la maggior parte del fabbisogno del beneficiario dei premi in questione nel corso del periodo rilevante

    (v. punti 354‑356, 396‑398, 405‑417)

  8. Posizione dominante – Abuso – Premi di esclusiva – Idoneità a restringere la concorrenza e a produrre effetti preclusivi – Esame degli effetti realmente prodotti dai premi in questione in relazione a una parte del fabbisogno del beneficiario dei premi nel corso di una frazione del periodo rilevante – Insufficienza di una siffatta analisi per confermare l’idoneità di detti premi a produrre effetti preclusivi rispetto all’intero fabbisogno del beneficiario dei premi nel corso del periodo rilevante

    (Art. 102 TFUE; accordo SEE, art. 54)

    (v. punti 439‑442)

Sintesi

La ricorrente, Qualcomm Inc., è una società americana che sviluppa e fornisce baseband chipset (in prosieguo: i «chipset»), prodotti destinati all’inserimento in smartphone e tablet per consentire agli stessi di collegarsi alle reti cellulari ( 1 ), secondo il rispettivo standard. I chipset sono quindi venduti a fabbricanti di apparecchiature originali, tra cui la Apple Inc., che li incorporano nei loro apparecchi.

Con decisione del 24 gennaio 2018 ( 2 ), la Commissione europea ha inflitto alla ricorrente un’ammenda di quasi un miliardo di EUR per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato mondiale dei chipset compatibili con lo standard LTE, nel corso di un periodo compreso tra febbraio 2011 e settembre 2016.

Secondo la Commissione, tale abuso era caratterizzato dalla concessione di premi a titolo di incentivo, in forza di accordi conclusi tra la ricorrente e la Apple. Infatti, tali accordi prevedevano che la ricorrente versasse premi alla Apple a condizione che quest’ultima si rifornisse presso di essa per tutto il suo fabbisogno di chipset LTE. In tali circostanze, la Commissione ha ritenuto che detti premi, che essa qualifica come premi di esclusiva, fossero idonei a produrre effetti anticoncorrenziali, in quanto avevano disincentivato la Apple dal passare a fornitori di chipset LTE concorrenti, come confermato da documenti interni e dalle spiegazioni della Apple.

Con la sua sentenza, il Tribunale annulla integramente la decisione impugnata, basandosi, da un lato, sulla constatazione di varie irregolarità procedurali che hanno leso i diritti della difesa della ricorrente e, dall’altro, su un’analisi degli effetti anticoncorrenziali dei premi in questione, che esso ritiene incompleta e inadatta a confermare l’idoneità dei premi stessi a produrre detti effetti. In tal modo, esso fornisce precisazioni sulla portata degli obblighi incombenti alla Commissione in relazione, da un lato, alla costituzione del fascicolo amministrativo al fine di consentire a qualsiasi impresa coinvolta di far valere utilmente i propri diritti della difesa e, dall’altro lato, alla sua analisi dell’idoneità a produrre effetti preclusivi nei confronti di concorrenti quantomeno altrettanto efficaci.

Giudizio del Tribunale

In via preliminare, il Tribunale si pronuncia sulla ricevibilità di talune prove supplementari prodotte dalla ricorrente dopo la chiusura della fase scritta del procedimento giurisdizionale. Tali prove consistono essenzialmente in due serie di documenti risultanti da due procedimenti giudiziari negli Stati Uniti. Ricordando che un siffatto deposito tardivo di mezzi di prova può essere ammesso solo ove venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali, come l’impossibilità di produrre i documenti in questione precedentemente, il Tribunale considera, nel caso di specie, che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, tenuto conto, in particolare, delle circostanze in cui la ricorrente li ha ottenuti, essa non disponeva di detti documenti al momento del deposito delle sue memorie scritte. Di conseguenza, il Tribunale dichiara che occorre ammettere le prove supplementari così prodotte.

Quanto al merito, il Tribunale, in un primo momento, esamina il motivo di ricorso vertente su errori procedurali manifesti, scegliendo di iniziare dalle censure relative alla violazione dei diritti della difesa in relazione alla costituzione del fascicolo di causa, per poi esaminare le differenze tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata.

Per quanto riguarda, da un lato, la costituzione del fascicolo di causa, il Tribunale ricorda innanzitutto che la Commissione è tenuta a registrare, nella forma di sua scelta, il preciso tenore di qualsiasi colloquio realizzato, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, al fine di raccogliere informazioni relative all’oggetto di un’indagine.

Nel caso di specie, il Tribunale rileva, in primo luogo, che gli elementi comunicati alla ricorrente, su sua richiesta, dalla Commissione, dopo aver ricevuto la decisione impugnata rivelano lo svolgimento di riunioni e conferenze telefoniche con terzi, nella loro qualità di concorrenti o di clienti della ricorrente. A tale riguardo, il Tribunale ritiene che gli indizi relativi all’oggetto di tali scambi consentano di qualificarli come colloqui soggetti, in quanto tali, al summenzionato obbligo di registrazione. Orbene, alla luce degli elementi versati agli atti, il Tribunale constata che le note trasmesse dalla Commissione non forniscono alcuna indicazione sul contenuto delle discussioni svoltesi durante tali colloqui, in particolare sulla natura delle informazioni fornite sugli argomenti trattati. Di conseguenza, il Tribunale constata un primo inadempimento, da parte della Commissione, dei suoi obblighi di registrare i colloqui di cui trattasi e di includere tali registrazioni nel fascicolo di causa.

In secondo luogo, lo stesso vale, secondo il Tribunale, per gli scambi con un terzo la cui esistenza è stata rivelata ancora più tardi, nel corso del procedimento giurisdizionale. Infatti, dopo aver osservato che era pacifico che la Commissione non aveva documentato tali scambi, il Tribunale si basa sugli elementi versati agli atti, nonché su un’analisi dettagliata del loro contesto procedurale, per constatare che essi vertevano, almeno in parte, su informazioni relative all’oggetto dell’indagine controversa e, pertanto, che essi costituivano colloqui che richiedevano una registrazione.

In terzo luogo, il Tribunale ravvisa un ulteriore inadempimento della Commissione nell’ambito della costituzione del fascicolo amministrativo. A questo proposito, esso indica che gli elementi prodotti dalla Commissione dinanzi al Tribunale fanno riferimento a una riunione con un informatore terzo tenutasi prima che la Commissione iniziasse la sua indagine, nonché ad affermazioni a carico formulate da quest’ultimo in tale occasione. Orbene, dopo aver rilevato che la Commissione non aveva affatto documentato tale riunione, il Tribunale ritiene che tale omissione costituisca un vizio procedurale. Infatti, anche se il summenzionato obbligo di registrazione non si impone in occasione dei colloqui precedenti al primo atto di indagine, come nel caso di specie, la Commissione è comunque tenuta, più in generale, a consentire alle imprese oggetto di indagine di accedere utilmente agli elementi a carico contenuti nel suo fascicolo. Ne deriva, in particolare, che essa è tenuta a documentare, per mezzo di uno scritto versato agli atti, ogni riunione con un informatore terzo che le abbia consentito di raccogliere verbalmente un elemento a carico che essa intende utilizzare, cosa che, nel caso di specie, ha omesso di fare.

Riguardo alle conseguenze da trarre dalle tre serie di irregolarità procedurali così accertate, da una giurisprudenza consolidata risulta che una violazione dei diritti della difesa può essere ammessa, in presenza di siffatte irregolarità, solo se l’impresa ricorrente dimostra che essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente in loro assenza. Nel caso di specie, il Tribunale osserva che gli elementi versati agli atti dalla ricorrente tendono a dimostrare che tali riunioni e tali conferenze telefoniche potrebbero aver fatto riferimento a informazioni essenziali per il prosieguo del procedimento, che avrebbero potuto essere rilevanti per la ricorrente, consentendole di difendersi più efficacemente, alla luce, in particolare, della qualità dei terzi in questione.

Per quanto concerne, dall’altro lato, le differenze tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata, il Tribunale osserva, innanzitutto, che la decisione impugnata si limita a constatare un abuso sul solo mercato dei chipset LTE, mentre la comunicazione degli addebiti prospettava un abuso tanto su tale mercato quanto su quello dei chipset UMTS. In risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente ha cercato di dimostrare, mediante un’analisi economica, denominata «analisi del margine critico» ( 3 ), che i premi di cui trattasi non erano idonei a produrre effetti preclusivi su questi due mercati. Orbene, nella decisione impugnata, la Commissione ha respinto l’analisi in parola. Tuttavia, il Tribunale considera che, poiché la modifica degli addebiti relativa all’ambito dell’abuso aveva un’incidenza sulla pertinenza dei dati sui quali si fondava l’analisi della ricorrente volta a contestare l’idoneità della sua condotta a produrre effetti preclusivi, la Commissione avrebbe dovuto metterla in condizioni di essere ascoltata e, se del caso, di adeguare la sua analisi per tener conto del ritiro degli addebiti relativi ai chipset UMTS, la cui fornitura non veniva più contestata dalla Commissione. Di conseguenza, poiché la Commissione non ha ascoltato utilmente la ricorrente sul punto, il Tribunale dichiara che la Commissione ha violato i diritti della difesa di quest’ultima.

Sottolineando che le violazioni dei diritti della difesa della ricorrente così accertate sono sufficienti a giustificare l’annullamento della decisione impugnata, il Tribunale ritiene tuttavia opportuno proseguire il suo esame dopo aver accolto il motivo di ricorso vertente sulla violazione dei diritti della difesa.

Pertanto, in un secondo momento, il Tribunale esamina il motivo di ricorso vertente su errori manifesti di diritto e di valutazione, volto a contestare la conclusione secondo la quale i premi di cui trattasi erano idonei a produrre effetti anticoncorrenziali potenziali.

A tale riguardo, il Tribunale ricorda anzitutto che, secondo una giurisprudenza costante, quando un’impresa contesta, basandosi su elementi di prova, l’idoneità della condotta che le viene contestata a restringere la concorrenza e, in particolare, a produrre effetti preclusivi, spetta alla Commissione procedere a un’analisi dell’idoneità a produrre effetti preclusivi nei confronti di concorrenti quantomeno altrettanto efficaci, al fine di dimostrare il carattere abusivo della condotta contestata.

In via preliminare, il Tribunale rileva che la condotta contestata alla ricorrente rientra unicamente nell’ambito dei suoi rapporti contrattuali con la Apple durante il periodo considerato. Il Tribunale, all’esito di un’analisi dettagliata della decisione impugnata e delle indicazioni fornite dalla Commissione, osserva che, da un lato, la Commissione ha ritenuto che i premi di cui trattasi avessero disincentivato la Apple dal passare ai concorrenti della ricorrente per rifornirsi di chipset LTE per tutti i suoi apparecchi, vale a dire gli iPhone e gli iPad, basandosi su un’analisi dell’idoneità di detti premi a produrre effetti anticoncorrenziali. Dall’altro lato, la Commissione ha ritenuto che detti premi avessero effettivamente disincentivato la Apple dal passare ai concorrenti della ricorrente per rifornirsi di chipset LTE per taluni dei suoi apparecchi, ossia alcuni modelli di iPad che la Apple prevedeva di lanciare nel 2014 e nel 2015, e ciò basandosi su un’analisi degli effetti reali di detti premi.

In tale contesto, il Tribunale esamina le censure della ricorrente vertenti su questi due aspetti dell’analisi della Commissione.

In primo luogo, il Tribunale rileva che la Commissione, nel giungere alla conclusione che i premi in questione erano in grado di restringere la concorrenza rispetto all’intero fabbisogno della Apple di chipset LTE, tanto per gli iPhone quanto per gli iPad, ha omesso di prendere in considerazione tutte le circostanze di fatto pertinenti. Infatti, la Commissione ha ritenuto, a tale riguardo, che i premi in questione avessero disincentivato la Apple dal passare ai concorrenti della ricorrente per rifornirsi di chipset LTE, mentre, come risulta dalla decisione impugnata, la Apple non aveva alternative tecniche ai chipset LTE della ricorrente per la maggior parte del suo fabbisogno nel corso del periodo considerato, vale a dire quello corrispondente, in sostanza, agli iPhone. Orbene, il Tribunale ricorda che, dovendo prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti che accompagnano la condotta contestata, l’analisi dell’idoneità di tale condotta a produrre effetti anticoncorrenziali non può essere puramente ipotetica.

In secondo luogo, il Tribunale constata che la conclusione secondo cui i premi di cui trattasi avevano effettivamente disincentivato la Apple dal passare ai concorrenti della ricorrente per rifornirsi di chipset LTE per il suo fabbisogno di taluni modelli di iPad da lanciare nel 2014 e nel 2015 non è sufficiente a dimostrare il loro carattere anticoncorrenziale. A questo proposito, il Tribunale considera che una tale analisi non può porre rimedio alla mancata considerazione di tutte le circostanze di fatto pertinenti nell’ambito della dimostrazione generale da parte della Commissione dell’idoneità dei premi in questione a produrre effetti anticoncorrenziali nel corso del periodo interessato in relazione all’intero fabbisogno della Apple di chipset LTE. In ogni caso, il Tribunale rileva che l’analisi di detti effetti reali in relazione a taluni modelli di iPad da lanciare nel 2014 e nel 2015, anzitutto, è viziata da una mancanza di coerenza degli elementi di prova invocati a sostegno delle sue conclusioni, poi, è stata effettuata senza prendere in considerazione l’insieme degli elementi pertinenti a tale scopo e, infine, è stata operata basandosi su elementi che non consentivano di suffragare le sue conclusioni.

Constatando, di conseguenza, che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato che i premi di cui trattasi dessero luogo a un abuso di posizione dominante, il Tribunale accoglie il motivo di ricorso annullando, anche su tale fondamento, la decisione impugnata.


( 1 ) I chipset sono utilizzati sia per la trasmissione vocale che per la trasmissione di dati. Essi sono costituiti da diverse componenti. La loro compatibilità con uno o più standard di comunicazione cellulare, come GSM, UMTS o LTE, rientra tra le loro caratteristiche essenziali.

( 2 ) Decisione C(2018) 240 final della Commissione, del 24 gennaio 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’Accordo SEE [caso AT.40220 – Qualcomm (premi di esclusiva)].

( 3 ) Siffatta analisi mirava a dimostrare che un ipotetico concorrente efficace quanto la ricorrente avrebbe potuto fare concorrenza a quest’ultima nella fornitura alla Apple dei chipset compatibili con i due standard rilevanti, essendo in grado di proporle un prezzo a copertura dei suoi costi, compensando al contempo la Apple per la perdita dei premi di cui trattasi.