Causa T‑31/18
Luisa Izuzquiza
e
Arne Semsrott
contro
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 27 novembre 2019
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi a un’operazione navale condotta nel Mediterraneo centrale nel 2017 dalla Frontex – Imbarcazioni impegnate – Diniego di accesso – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica»
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Ambito di applicazione – Domanda di accesso volta ad ottenere una ricerca in banche dati – Inclusione – Nozione di documento esistente – Documento costituito a partire dalle informazioni estratte dalle banche dati mediante gli strumenti di ricerca esistenti – Inclusione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 3, a)]
(v. punti 51‑54)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata – Dimostrazione dell’esistenza di un rischio ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico di pregiudizio a un interesse protetto
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 11 e art. 4)
(v. punti 58‑62, 74)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a)].
(v. punti 63‑65)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Sicurezza pubblica – Portata – Bilanciamento dell’obbligo di comunicazione con le esigenze della sicurezza pubblica
[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), 1o trattino, e 2016/1624, artt. 8, § 3, e 74, § 2]
(v. punti 91‑93)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Sicurezza pubblica – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata
[Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), 1o trattino]
(v. punti 107, 108, 112)
Sintesi
Nella sentenza del 27 novembre 2019, Izuzquiza e Semsrott/Frontex (T‑31/18), il Tribunale ha respinto il ricorso proposto contro il rifiuto dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) di concedere l’accesso a documenti contenenti informazioni relative all’operazione Triton, in base all’eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica.
Nella fattispecie, la sig.ra Luisa Izuzquiza e il sig. Arne Semsrott, i ricorrenti, avevano presentato alla Frontex una domanda di accesso a documenti contenenti informazioni relative al nome, al tipo e alla bandiera di tutte le imbarcazioni che essa aveva impiegato nel periodo compreso tra il 1o giugno e il 30 agosto 2017 nel Mediterraneo centrale nell’ambito dell’operazione Triton. Tale operazione, avviata dalla Frontex nel novembre 2014, mirava a migliorare la sorveglianza e il controllo della sicurezza delle frontiere attraverso pattugliamenti congiunti e attrezzature messe a disposizione dagli Stati membri. La Frontex ha negato ai ricorrenti l’accesso ai documenti contenenti tali informazioni, sulla base dell’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 ( 1 ), relativo alla tutela dell’interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica.
Innanzitutto, per quanto riguarda l’argomento fatto valere dai ricorrenti secondo cui la Frontex non avrebbe esaminato se ciascun documento richiesto rientrasse nell’eccezione fondata sulla sicurezza pubblica, il Tribunale ha ricordato che, sebbene il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni riguardi solamente i documenti esistenti di cui l’istituzione interessata è effettivamente in possesso, la distinzione tra un documento esistente e un documento nuovo, per quanto riguarda le banche dati elettroniche, dev’essere operata sulla base di un criterio adeguato alle specificità tecniche di tali banche. Pertanto, devono essere qualificate come documento esistente tutte le informazioni che possono essere estratte da una banca dati elettronica nell’ambito del suo uso corrente mediante gli strumenti di ricerca preprogrammati, anche se tali informazioni non sono ancora state presentate in tale forma o non sono mai state oggetto di una ricerca da parte degli agenti delle istituzioni. Pertanto, quando viene creato un documento contenente tali informazioni, l’istituzione o l’agenzia interessata non è tenuta ad effettuare un esame individuale di ciascuno dei documenti da cui provengono i dati richiesti, poiché il punto essenziale è che le informazioni in questione siano state oggetto di tale esame.
Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che, poiché le eccezioni previste all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 derogano al principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti, qualora l’istituzione interessata decida di negare l’accesso a un documento che le è stato chiesto di comunicare, essa deve, in linea di principio, spiegare come l’accesso a tale documento potrebbe arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all’interesse tutelato da un’eccezione. Inoltre, il rischio di un siffatto pregiudizio deve essere ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico.
Infine, il Tribunale ha rilevato che l’istituzione o l’agenzia convenuta, laddove si trovi di fronte a una domanda volta alla divulgazione di certe informazioni, non è tenuta, nelle motivazioni dell’atto impugnato, a rivelare elementi che avrebbero per effetto, se tali informazioni fossero divulgate, di arrecare un pregiudizio all’interesse pubblico tutelato dall’eccezione invocata da tale istituzione o agenzia. Se un siffatto obbligo esistesse, l’istituzione o l’agenzia, fornendo tali spiegazioni sull’uso che può essere fatto delle informazioni richieste, creerebbe essa stessa una situazione in cui, con il suo comportamento, la sicurezza pubblica, che essa ha il compito, in particolare, di tutelare, sarebbe messa in pericolo. Nel caso di specie, la Frontex ha comunicato che, se le informazioni richieste fossero state divulgate, sarebbe stato possibile, combinandole con le informazioni messe a disposizione del pubblico su determinati siti Internet o strumenti marittimi, conoscere la posizione delle imbarcazioni di pattuglia e che, in possesso di tali informazioni, le organizzazioni criminali coinvolte nel traffico di migranti e nella tratta di esseri umani avrebbero potuto adattare il loro modus operandi per eludere la sorveglianza delle frontiere. Queste spiegazioni erano idonee a consentire ai ricorrenti di comprendere le ragioni per cui l’accesso alle informazioni richieste è stato negato.
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).