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24.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 61/38 |
Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2019 – AG/Europol
(Causa T-756/18) (1)
(«Ricorso di annullamento - Funzione pubblica - Decisione (UE) 2015/1889 relativa allo scioglimento del fondo pensioni di Europol - Irregolarità del procedimento precontenzioso - Irricevibilità»)
(2020/C 61/48)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: AG (rappresentante: C. Abrar, avvocato)
Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (rappresentanti: J. Teal e A. Ketels, agenti, assistite da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento di una decisione implicita dell’Europol recante rigetto del suo reclamo del 2 luglio 2018 contro il rifiuto implicito dell’Europol di adottare una decisione motivata concernente i diritti del ricorrente nel fondo pensioni provvisorio e indipendente istituito dall’articolo 37 dell’allegato 6 dello statuto del personale dell’Europol
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento del Consiglio dell’Unione europea. |
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3) |
AG e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) sopportano le proprie spese. |
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4) |
Il Consiglio sopporta le proprie spese relative alla sua istanza di intervento. |