25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/48


Ordinanza del Tribunale del 1o dicembre 2020 — Danske Slagtermestre / Commissione

(Causa T-486/18) (1)

(«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Regime di contributi per la raccolta delle acque reflue - Fase di esame preliminare - Decisione che constata l’insussistenza di un aiuto di Stato - Associazione di categoria - Legittimazione ad agire - Qualità di interessato - Obiettivo di tutela dei diritti procedurali garantiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Insussistenza di incidenza individuale - Insussistenza di pregiudizio sostanziale per la posizione concorrenziale - Atto regolamentare - Insussistenza di incidenza diretta - Irricevibilità»)

(2021/C 28/74)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Danske Slagtermestre (Odense, Danimarca) (rappresentante: H. Sønderby Christensen, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: P. Němečková, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: J. Nymann-Lindegren e M. Wolff, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione C(2018) 2259 final della Commissione, del 19 aprile 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.37433 (2017/FC) — Danimarca, che dichiara, al termine della fase di esame preliminare, che il contributo istituito dalla lov nr. 902/2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur for vandafledningsbidrag, bemyndigelse til opgørelse af særbidrag for behandling af særlig forurenet spildevand m.v.) [legge n. 902/2013, recante modifica della legge che stabilisce le regole relative ai contributi dovuti agli addetti al trattamento delle acque reflue (struttura dei contributi per l’eliminazione delle acque reflue, che autorizza l’istituzione di contributi particolari per il trattamento di acque reflue particolarmente inquinate, ecc.)] non conferisce alcun vantaggio a imprese determinate e non costituisce quindi un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Danske Slagtermestre sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 381 del 22.10.2018.