8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/49 |
Ordinanza del Tribunale dell’8 marzo 2019 — Carvalho e a./Parlamento e Consiglio
(Causa T-330/18) (1)
(«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Ambiente - Emissioni di gas a effetto serra - Pacchetto clima-energia 2030 - Direttiva (UE) 2018/410 - Regolamento (UE) 2018/842 - Regolamento (UE) 2018/841 - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»)
(2019/C 230/61)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Armando Carvalho (Santa Comba Dão, Portogallo) e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentanti: G. Winter, professore, R. Verheyen, avvocato e H. Leith, barrister)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Darie e A. Tamás, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Moore e M. Simm, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU 2018, L 76, pag. 3), in particolare del suo articolo 1; del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU 2018, L 156, pag. 26), in particolare del suo articolo 4, paragrafo 2, e del suo allegato I; nonché del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU 2018, L 156, pag. 1), in particolare del suo articolo 4, e, d’altro lato, domanda fondata sugli articoli 268 e 340 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento — sotto forma di un’ingiunzione — del danno che i ricorrenti asseriscono di aver subito.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento presentate da Climate Action Network Europe, da WeMove Europe SCE mbH, da Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft e dalla Commissione europea. |
3) |
Il sig. Armando Carvalho e gli altri ricorrenti, i cui nomi figurano nell’allegato, sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. |
4) |
Climate Action Network Europe, WeMove Europe SCE mbH, Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle domande di intervento. |