13.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/49 |
Ordinanza del Tribunale del 18 marzo 2019 — SKS Import Export/Commissione
(Causa T-239/18) (1)
(«Ricorso di annullamento - Libera circolazione di capitali - Prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (LBC/FT) - Direttiva (UE) 2015/849 - Regolamento delegato (UE) 2018/212 - Inclusione della Tunisia nell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio - Insussistenza di un»incidenza diretta - Irricevibilità)
(2019/C 164/52)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Société Kammama Saber (SKS) Import Export (Sousse Jawhara, Tunisia) (rappresentante: H. Chelly, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, A. Bouquet e T. Scharf, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'allegato (GU 2018, L 41, pag. 4).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La Société Kammana Saber (SKS) Import Export è condannata alle spese. |