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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/51 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 12 luglio 2018 — PV / Commissione
(Causa T-224/18 R)
((«Procedimento sommario - Funzione pubblica - Molestie morali - Decisioni adottate dalla Commissione in seguito a revoca - Procedimento disciplinare - Riassegnazione - Azzeramento dello stipendio - Domanda di provvedimenti provvisori - Manifesta irricevibilità del ricorso principale - Parziale irricevibilità - Inesistenza del fumus boni juris - Insussistenza dell’urgenza»))
(2018/C 328/69)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: PV (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid, B. Mongin e R. Striani, agenti)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta ottenere, da una parte, la sospensione dell’esecuzione, in primo luogo, del procedimento disciplinare CMS 13/087, in secondo luogo, del procedimento disciplinare CMS 17/025, in terzo luogo, della decisione di reintegro del ricorrente e, in quarto luogo, della decisione di azzeramento dello stipendio del ricorrente, nonché, dall’altra, l’adozione di un provvedimento provvisorio di assegnazione del ricorrente presso l’associazione del personale «Génération 2004» o presso un’altra direzione generale della Commissione.
Dispositivo
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1) |
Non occorre statuire sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del procedimento disciplinare CMS 13/087. |
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2) |
La domanda di provvedimenti d’urgenza è respinta quanto al resto. |
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3) |
Le spese sono riservate. |