|
1.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/42 |
Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2020 — Repsol / EUIPO — Basic (BASIC)
(Causa T-722/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo BASIC - Nomi commerciali nazionali anteriori basic e basic AG - Impedimenti relativi alla registrazione - Utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale - Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 4, e articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Dichiarazione di nullità parziale - Decisione adottata a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale di una decisione precedente - Rinvio della causa dinanzi a una commissione di ricorso - Incompetenza dell’autore del rinvio - Articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 216/96 - Ricorso incidentale»)
(2021/C 35/54)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Repsol, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J.-B. Devaureix e J. C. Erdozain López, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O’Neill e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Basic AG Lebensmittelhandel (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: D. Altenburg, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 agosto 2018 (procedimento R 178/2018-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Basic Lebensmittelhandel e la Repsol.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 agosto 2018 (procedimento R 178/2018-2) è annullata. |
|
2) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso incidentale. |
|
3) |
L’EUIPO e la Basic AG Lebensmittelhandel sopporteranno le proprie spese nonché, ciascuno, la metà delle spese sostenute dalla Repsol, SA. |