1.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/42


Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2020 — Repsol / EUIPO — Basic (BASIC)

(Causa T-722/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo BASIC - Nomi commerciali nazionali anteriori basic e basic AG - Impedimenti relativi alla registrazione - Utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale - Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 4, e articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Dichiarazione di nullità parziale - Decisione adottata a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale di una decisione precedente - Rinvio della causa dinanzi a una commissione di ricorso - Incompetenza dell’autore del rinvio - Articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 216/96 - Ricorso incidentale»)

(2021/C 35/54)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Repsol, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J.-B. Devaureix e J. C. Erdozain López, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O’Neill e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Basic AG Lebensmittelhandel (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: D. Altenburg, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 agosto 2018 (procedimento R 178/2018-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Basic Lebensmittelhandel e la Repsol.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 agosto 2018 (procedimento R 178/2018-2) è annullata.

2)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso incidentale.

3)

L’EUIPO e la Basic AG Lebensmittelhandel sopporteranno le proprie spese nonché, ciascuno, la metà delle spese sostenute dalla Repsol, SA.


(1)  GU C 54 dell’11.2.2019.