23.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 432/51 |
Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco)
(Causa T-708/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo FLIS Happy Moreno choco - Marchi nazionali figurativi anteriori MORENO - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Sostituzione dell’elenco dei prodotti protetti dai marchi figurativi anteriori nazionali - Rettifica della decisione della commissione di ricorso - Articolo 102, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Fondamento giuridico - Prassi decisionale anteriore - Certezza del diritto - Legittimo affidamento»)
(2019/C 432/60)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZPC Flis sp.j. (Radziejowice, Polonia) (rappresentante: M. Kondrat, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: K. Kompari e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e M. Minkner, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 settembre 2018 (procedimento R 2113/2017-1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Aldi Einkauf e la ZPC Flis.
Dispositivo
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 settembre 2018 (procedimento R 2113/2017-1) è annullata nella misura in cui nega la registrazione del marchio richiesto per i seguenti prodotti: «succedanei del caffè; tè, cacao; derivati del cacao; bevande a base di cioccolato; tutti i prodotti citati anche in forma istantanea», fatta eccezione per il cacao con riferimento a questi ultimi. |
2) |
L’opposizione è accolta per la totalità dei prodotti e dei servizi previsti nella domanda di registrazione, fatta eccezione per i servizi rientranti nella classe 35 e corrispondenti alla seguente descrizione: «vendita al dettaglio o all’ingrosso di forme per biscotti di piccole dimensioni, vendita all’ingrosso o al dettaglio di forme per biscotti di piccole dimensioni via Internet». |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |