20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/46 |
Sentenza del Tribunale del 28 novembre 2019 – August Wolff/EUIPO – Faes Farma (DermoFaes Atopimed)
(Causa T-642/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo DermoFaes Atopimed - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Dermowas - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2020/C 19/54)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel (Bielefeld, Germania) (rappresentante: A. Thünken, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Faes Farma, SA (Lamiaco-Leioa, Spagna) (rappresentanti: A. Vela Ballesteros e S. Fernandez Malvar, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 luglio 2018 (procedimento R 1365/2017-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Dr. August Wolff e la Faes Farma.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dalla Faes Farma, SA, incluse le spese indispensabili sostenute da quest’ultima dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. |