23.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/25 |
Sentenza del Tribunale 12 febbraio 2020 — Ungheria / Commissione
(Causa T-505/18) (1)
(«FEAGA e Feader - Spese escluse dal finanziamento - Sostegno allo sviluppo rurale - Aiuto concesso ai gruppi di produttori - Spese effettuate dall’Ungheria - Articolo 35 del regolamento (CE) n. 1698/2005 - Riconoscimento qualificato - Ammissibilità del beneficiario dell’aiuto - Rettifica finanziaria calcolata - Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento UE n. 1306/2013 - Leale cooperazione - Tutela del legittimo affidamento - Proporzionalità - Certezza del diritto - Importi non ammissibili»)
(2020/C 95/30)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér, M. Tátrai, A. Pokoraczki e G. Koós, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e J. Aquilina, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2018, L 152, pag. 29).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Ungheria è condannata alle spese. |