15.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 462/35


Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 — Altice Europe / Commissione

(Causa T-425/18) (1)

(«Concorrenza - Concentrazioni - Settore delle telecomunicazioni - Decisione che infligge ammende per la realizzazione di un’operazione di concentrazione prima della sua notificazione e della sua autorizzazione - Articolo 4, paragrafo 1, articolo 7, paragrafo 1, e articolo 14 del regolamento (CE) n. 139/2004 - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Principio di legalità - Presunzione d’innocenza - Proporzionalità - Gravità delle infrazioni - Attuazione delle infrazioni - Scambio di informazioni - Importo delle ammende - Competenza estesa al merito»)

(2021/C 462/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Altice Europe NV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Allendesalazar Corcho e H. Brokelmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Farley e F. Jimeno Fernández, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Petrova e O. Segnana, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, volta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2018) 2418 final della Commissione, del 24 aprile 2018, che infligge ammende per la realizzazione di una concentrazione in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 (caso M.7993 — Altice/PT Portugal), e, in subordine, alla cancellazione o alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte alla ricorrente.

Dispositivo

1)

L’importo dell’ammenda inflitta all’Altice Europe NV dall’articolo 4 della decisione C(2018) 2418 final della Commissione europea, del 24 aprile 2018, che infligge ammende per la realizzazione di una concentrazione in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 (caso M.7993 — Altice/PT Portugal), per violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, è fissato in EUR 56 025 000.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’Altice Europe è condannata a sopportare le proprie spese nonché i quattro quinti di quelle della Commissione.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 341 del 24.9.2018.