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13.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 10/31 |
Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2019 – Bruno/Commissione
(Causa T-241/18) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Modalità del regime pensionistico - Indennità una tantum - Versamenti a un regime pensionistico nazionale o privato dopo l’entrata in servizio - Diritti a pensione acquisiti anteriormente ai sensi di un regime nazionale - Articolo 11, paragrafo 1, e articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto - Eccezione d’illegittimità - Parità di trattamento»)
(2020/C 10/41)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Luigi Bruno (Woluwe-Saint-Pierre, Belgio) (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e R. Striani, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Gonzalez Argüelles, T. Lazian e J. Van Pottelberge, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) del 4 luglio 2017 recante rigetto della domanda del ricorrente di versargli l’indennità una tantum prevista dall’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e, in subordine, della decisione successiva del 18 gennaio 2018 che respinge il reclamo proposto dal ricorrente avverso tale decisione
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Luigi Bruno è condannato alle spese. |
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3) |
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese. |