25.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 175/14


Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020 — QB / BCE

(Causa T-215/18) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BCE - Esercizio di valutazione - Rapporto di valutazione 2016 - Autore del rapporto di valutazione - Errore manifesto di valutazione - Congedo di malattia - Riassegnazione - Retribuzione - Decisione che nega il beneficio di un aumento di stipendio - Competenza dell’autore dell’atto che arreca pregiudizio - Responsabilità»)

(2020/C 175/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: QB (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: F. von Lindeiner e M. Rötting, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento del rapporto di valutazione della ricorrente relativo al periodo 2016 e della decisione della BCE del 23 maggio 2017 che le nega il beneficio di un aumento di stipendio e, ove necessario, all’annullamento della decisione del 18 settembre 2017 della BCE e della decisione implicita di quest’ultima che respinge, rispettivamente, il ricorso amministrativo e il reclamo della ricorrente e, dall’altro, al risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione della Banca centrale europea (BCE) del 23 maggio 2017 che nega a QB il beneficio di un aumento di stipendio è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

QB sopporterà due terzi delle proprie spese.

4)

La BCE sopporterà le proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla QB.


(1)  GU C 211 del 18.6.2018.