25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/14 |
Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020 — QB / BCE
(Causa T-215/18) (1)
(«Funzione pubblica - Personale della BCE - Esercizio di valutazione - Rapporto di valutazione 2016 - Autore del rapporto di valutazione - Errore manifesto di valutazione - Congedo di malattia - Riassegnazione - Retribuzione - Decisione che nega il beneficio di un aumento di stipendio - Competenza dell’autore dell’atto che arreca pregiudizio - Responsabilità»)
(2020/C 175/15)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: QB (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: F. von Lindeiner e M. Rötting, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento del rapporto di valutazione della ricorrente relativo al periodo 2016 e della decisione della BCE del 23 maggio 2017 che le nega il beneficio di un aumento di stipendio e, ove necessario, all’annullamento della decisione del 18 settembre 2017 della BCE e della decisione implicita di quest’ultima che respinge, rispettivamente, il ricorso amministrativo e il reclamo della ricorrente e, dall’altro, al risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente.
Dispositivo
1) |
La decisione della Banca centrale europea (BCE) del 23 maggio 2017 che nega a QB il beneficio di un aumento di stipendio è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
QB sopporterà due terzi delle proprie spese. |
4) |
La BCE sopporterà le proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla QB. |