30.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/18


Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2020 — Kampete / Consiglio

(Causa T-164/18) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei fondi - Proroga dell’iscrizione del nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Obbligo per il Consiglio di comunicare gli elementi nuovi che giustificano il rinnovo delle misure restrittive - Errore di diritto - Errore manifesto di valutazione - Proporzionalità - Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura - Eccezione di illegittimità»)

(2020/C 103/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ilunga Kampete (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile e S. Van Overmeire, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2017/2282 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2017, L 328, pag. 19), per la parte in cui riguarda il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Ilunga Kampete è condannato alle spese.


(1)  GU C 161 del 7.5.2018.