30.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 328/46 |
Sentenza del Tribunale 9 luglio 2019 — Germania/Commissione
(Causa T-53/18) (1)
(«Ravvicinamento delle legislazioni - Regolamento (UE) n. 305/2011 - Regolamento (UE) no 1025/2012 - Prodotti da costruzione - Norme armonizzate EN 13341:2005 + A1:2011 e EN 12285-2:2005 - Obbligo di motivazione»)
(2019/C 328/50)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze e J. Möller, poi J. Möller, agenti, assistiti da M. Winkelmüller, F. van Schewick e M. Kottmann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e A. Sipos, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione (UE) 2017/1995 della Commissione, del 6 novembre 2017, volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 13341:2005 + A1:2011 sui serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2017, L 288, pag. 36), e, in secondo luogo, della decisione (UE) 2017/1996 della Commissione, del 6 novembre 2017, volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 12285-2:2005 sui serbatoi di acciaio prefabbricati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (JO 2017, L 288, p. 39).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |