9.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 77/42


Sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2020 – Lituania/Commissione

(Causa T-19/18) (1)

(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese sostenute dalla Lituania - Rettifiche finanziarie una tantum e forfettarie - Sviluppo rurale - Sistema di controllo in materia di condizionalità - Controllo amministrativo - Controllo in loco - Qualità dei controlli - Qualità dei richiedenti - Condizioni create artificialmente - Ragionevolezza dei costi - Spese effettuate nell’ambito dei progetti - Analisi dei rischi - Fattori di rischio - Tolleranza in materia di sanzioni non prevista dalla normativa dell’Unione - Sistema di valutazione e di sanzioni eccessivamente clemente - Dati statistici annuali di controllo»)

(2020/C 77/60)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: R. Dzikovič, V. Vasiliauskienė, M. Palionis e A. Dapkuvienė, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Sauka, A. Steiblytė e J. Jokubauskaitė, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Pavliš, O. Serdula, J. Vláčil e S. Šindelková, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2017, L 292, pag. 61), nella parte in cui prevede d’imporre alla Repubblica di Lituania una rettifica finanziaria pari a EUR 9 745 705,88 relativa a spese nell’ambito del FEASR e una rettifica finanziaria di EUR 546 351,91 relativa a spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica di Lituania sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 112 del 26.3.2018.