9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/45


Sentenza del Tribunale 24 settembre 2019 – Crédit mutuel Arkéa/EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

(Causa T-13/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio denominativo dell’Unione europea Crédit Mutuel - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Carattere distintivo acquisito con l’uso - Ricorso incidentale - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 - Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento 2017/1001»)

(2019/C 413/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq Kerhuon, Francia) (rappresentanti: A. Casalonga, L. Codevelle e C. Bercial Arias, avocats)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Confédération nationale du Crédit mutuel (Parigi, Francia) (rappresentanti: B. Moreau-Margotin e M. Merli, avocats)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 novembre 2017 (procedimento R 1724/2016-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra Crédit Mutuel Arkéa e la Confédération nationale du Crédit mutuel.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 novembre 2017 (procedimento R 1724/2016-5), è annullata nella parte in cui ha concluso che il marchio contestato ha acquisito un carattere distintivo per l’uso per i prodotti e servizi per i quali era descrittivo e non distintivo.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il ricorso incidentale è respinto.

4)

Crédit Mutuel Arkéa è condannato a sopportare un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese dell’EUIPO e della Confédération nationale du Crédit mutuel connesse al ricorso principale.

5)

L’EUIPO è condannato a sopportare due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese del ricorrente connesse al ricorso principale.

6)

La Confédération nationale du Crédit mutuel é condannata a sopportare due terzi delle proprie spese connesse al ricorso principale nonché le spese connesse al ricorso incidentale.


(1)  GU C 94 del 12.3.2018