Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 15 ottobre 2019 AEAT (Calcolo dell’anzianità per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico)

(cause riunite C‑439/18 e C‑472/18) ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e condizioni di lavoro – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 14, paragrafo 1 – Lavoratore a tempo parziale di tipo verticale ciclico – Riconoscimento dell’anzianità – Modalità di calcolo degli scatti triennali di anzianità – Esclusione dei periodi non lavorati»

1. 

Diritto dell’Unione – Principi – Diritti fondamentali – Diritti sociali – Condizioni di lavoro – Divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo parziale – Portata

(Direttiva del Consiglio 97/81, allegato, clausola 4)

(v. punto 30)

2. 

Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81 – Condizioni di lavoro – Nozione – Scatto di anzianità – Inclusione

(Direttiva del Consiglio 97/81, allegato, clausola 4)

(v. punto 31)

3. 

Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81 – Ragioni oggettive che giustificano una differenza di trattamento – Nozione – Criteri da prendere in considerazione

(Direttiva del Consiglio 97/81, allegato, clausola 4, punto 1)

(v. punti 46, 47)

4. 

Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81 – Divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo parziale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Accesso al lavoro e condizioni di lavoro – Parità di trattamento – Direttiva 2006/54 – Normativa nazionale che esclude, unicamente per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità necessaria per poter percepire scatti triennali – Inammissibilità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54, art. 14, § 1; direttiva del Consiglio 97/81, allegato, clausola 4, punti 1 e 2)

(v. punti 38, 42, 43, 48‑51, 58, 59, 61‑63 e dispositivo)

Dispositivo

La clausola 4, punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, nonché l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa ed ad una prassi di imprese nazionali, come quelle in discussione nel procedimento principale, in quanto le medesime, relativamente a lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, prendono in considerazione unicamente i periodi effettivamente lavorati ed escludono quindi i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità necessaria per poter percepire scatti triennali a titolo di supplementi retributivi, mentre i lavoratori a tempo pieno non sono soggetti ad una tale normativa né ad una tale prassi.


( 1 ) GU C 373 del 15.10.2018.