Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 27 settembre 2018 – FR

(causa C‑422/18 PPU) ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 46 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 18, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Decisione che respinge una domanda di protezione internazionale – Normativa nazionale che prevede un secondo grado di giudizio – Effetto sospensivo automatico limitato al ricorso di primo grado»

Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Decisione che respinge una domanda di protezione internazionale e impone un obbligo di rimpatrio – Normativa nazionale che prevede un appello non sospensivo avverso una tale decisione – Ammissibilità – Limiti – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 18, 19, § 2, e 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 13; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, art. 46)

(v. punti 32‑47 e dispositivo)

Dispositivo

Il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, lette alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede un procedimento di impugnazione contro un provvedimento giurisdizionale di primo grado che conferma la decisione della competente autorità amministrativa di respingere una domanda di protezione internazionale, senza dotare tale impugnazione di effetto sospensivo automatico, ma che consente al giudice che ha emesso tale provvedimento di disporre, su istanza dell’interessato, la sospensione della sua esecuzione, previa valutazione della fondatezza dei motivi dedotti nell’impugnazione contro tale provvedimento e non della sussistenza di un rischio di danno grave e irreparabile che la sua esecuzione causerebbe al richiedente.


( 1 ) GU C 311 del 3.9.2018.