Ordinanza del vicepresidente della Corte del 5 luglio 2018 – Müller e a. / QH

[Causa C‑187/18 P(I)]

«Impugnazione – Intervento – Istanza d’intervento proposta dopo la scadenza del termine di sei settimane di cui all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale – Ricevibilità – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 129, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Forza maggiore – Errore scusabile»

1. 

Procedimento giurisdizionale–Intervento–Termini–Norma di ordine pubblico

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento di procedura del Tribunale, art. 143, § 1)

(v. punti 19‑21, 24, 25)

2. 

Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Insufficienza di motivazione–Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita–Ammissibilità–Presupposti

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)

(v. punti 29, 30)

3. 

Procedimento giurisdizionale–Intervento–Termini–Decadenza–Caso fortuito o di forza maggiore–Nozione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 45; regolamento di procedura del Tribunale, art. 143, § 1)

(v. punto 39)

4. 

Procedimento giurisdizionale–Intervento–Termini–Decadenza–Errore scusabile–Nozione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 45)

(v. punto 42)

Dispositivo

1) 

L’ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale dell’Unione europea del 22 febbraio 2018, QH/Parlamento (T‑748/16, non pubblicata, EU:T:2018:104), è annullata.

2) 

L’istanza d’intervento nella causa T‑748/16 proposta dalle sigg.re Ute Müller, Anna Colombo e Utta Tuttlies e dal sig. Michael Hoppe è respinta.

3) 

Le sigg.re Ute Müller, Anna Colombo e Utta Tuttlies e il sig. Michael Hoppe sopporteranno le proprie spese relative tanto al procedimento d’impugnazione quanto al procedimento di primo grado.

4) 

Il sig. QH sopporterà le proprie spese relative al procedimento d’impugnazione.