ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE

2 luglio 2018(*)

«Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Scelta della nuova sede dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) – Urgenza»

Nella causa C‑182/18 R,

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 278 TFUE, proposta il 30 gennaio 2018,

Comune di Milano, rappresentato da F. Sciaudone e M. Condinanzi, avvocati,

ricorrente,

sostenuto da:

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

interveniente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da E. Rebasti, M. Bauer e F. Florindo Gijón, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti,

interveniente,

IL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito l’avvocato generale M. Wathelet,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale dell’Unione europea il 30 gennaio 2018, iscritto a ruolo con il numero T‑46/18, il Comune di Milano (Italia) ha proposto un ricorso volto all’annullamento della «decisione del Consiglio [dell’Unione europea] assunta a margine della 3579a riunione del Consiglio in formazione Affari Generali del 20 novembre 2017 e concernente la selezione della nuova sede dell’Agenzia europea per i medicinali [EMA] (...), pubblicata attraverso Comunicato Stampa che ne contiene il resoconto [Outcome of the Council Meeting (3579th Council meeting), (...) Presse 65, provisional version] nella parte in cui è stabilito che la nuova sede dell’Agenzia europea per i medicinali fosse collocata ad Amsterdam» (in prosieguo: l’ «atto impugnato»).

2        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 30 gennaio 2018, iscritto a ruolo con il numero C‑59/18, la Repubblica italiana ha proposto un ricorso di annullamento avente il medesimo oggetto del ricorso proposto dal Comune di Milano.

3        Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2018, il Comune di Milano ha proposto una domanda di provvedimenti provvisori in forza dell’articolo 278 TFUE, iscritta a ruolo con il numero T‑46/18 R.

4        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2018, il Consiglio ha presentato le proprie osservazioni su tale domanda di provvedimenti provvisori.

5        Con istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale il 1º marzo 2018, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto di essere ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio nella presente causa. Tale Stato membro è stato ammesso ad intervenire ai fini della fase orale del procedimento.

6        Con ordinanza dell’8 marzo 2018, Comune di Milano/Consiglio (T‑46/18, non pubblicata, EU:T:2018:131), adottata sulla base dell’articolo 54, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 128 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo ha declinato la propria competenza nella causa T‑46/18 affinché la Corte possa statuire sul ricorso in tale causa.

7        Di conseguenza, il cancelliere del Tribunale ha, in pari data, constatato che la Corte era competente a pronunciarsi sulla domanda di provvedimenti provvisori oggetto della causa T‑46/18 R. Esso ha pertanto trasmesso il fascicolo di causa alla cancelleria della Corte e ne ha informato le parti.

8        Tale domanda è stata iscritta a ruolo presso la cancelleria della Corte con il numero C‑182/18 R.

9        Con istanze depositate presso la stessa cancelleria, rispettivamente, il 9 e il 14 marzo 2018, la Federazione Italiana Industria Chimica, l’Associazione Italiana Commercio Chimico, l’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita-Alisei, l’Assobiomedica, l’Associazione Italiana Ospedalità Privata Lombardia, l’Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, nonché l’Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia, Milano, Lodi, Monza e Brianza, da un lato, e la Regione Lombardia (Italia), dall’altro lato, hanno chiesto di essere ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Comune di Milano nella presente causa.

10      Tali istanze sono state respinte con ordinanza del vicepresidente della Corte del 2 maggio 2018, Comune di Milano/Consiglio (C‑182/18 R, non pubblicata, EU:C:2018:306).

11      Con atto del 17 aprile 2018, il Comune di Milano ha formulato osservazioni integrative sulla propria domanda di provvedimenti provvisori e ha chiesto di essere sentito nel corso di un’audizione.

12      Con istanza depositata presso la cancelleria della Corte il 14 maggio 2018, la Repubblica italiana ha chiesto di poter intervenire a sostegno delle conclusioni del Comune di Milano.

13      Nel corso di un’audizione tenutasi il 16 maggio 2018, le parti sono state sentite su tale istanza d’intervento, che è stata accolta con decisione del vicepresidente della Corte emessa in pari data, sulla domanda di provvedimenti provvisori nonché sulle osservazioni integrative del Comune di Milano su tale domanda.

 Fatti

14      L’EMA è stata istituita con il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1). Detto regolamento ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU 1993, L 214, pag. 1).

15      Con decisione 93/C 323/01 adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti a livello di capi di stato o di governo relativa alla fissazione delle sedi di taluni organismi e servizi delle Comunità europee, nonché di Europol (GU 1993, C 323, pag. 1), la sede dell’EMA è stata fissata a Londra (Regno Unito).

16      Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE, ha notificato al Consiglio europeo l’intenzione di recedere dall’Unione europea.

17      Il 20 giugno 2017 i capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri hanno approvato la proposta del presidente del Consiglio europeo e del presidente della Commissione europea del 29 aprile 2017, che istituisce una procedura in vista della decisione relativa, in particolare, al trasferimento della sede dell’EMA nel territorio di uno di questi Stati.

18      Conformemente a detta procedura, la Commissione ha esaminato le 19 offerte per la nuova sede dell’agenzia in questione, pervenute entro i termini, e ha presentato, il 30 settembre 2017, una valutazione pubblica di tali offerte.

19      Il 31 ottobre 2017 il Consiglio ha redatto un documento volto a precisare le regole della procedura di trasferimento. In conformità a tali regole, l’offerta della Repubblica italiana e quella del Regno dei Paesi Bassi hanno ottenuto lo stesso numero di voti al terzo turno di votazione, e la scelta finale è stata effettuata per estrazione a sorte, il cui esito è stato favorevole all’offerta del Regno dei Paesi Bassi.

20      Con l’atto impugnato, la città di Amsterdam è quindi stata designata quale nuova sede dell’EMA. Al fine di formalizzare tale scelta, la Commissione ha avviato una procedura legislativa per la modifica del regolamento n. 726/2004.

 Conclusioni delle parti

21      Il Comune di Milano, sostenuto dalla Repubblica italiana, chiede la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato e la condanna del Consiglio alle spese.

22      Il Consiglio, sostenuto dal Regno dei Paesi Bassi, conclude per il rigetto di tale domanda e la condanna del Comune di Milano alle spese.

 Sulla domanda di provvedimenti provvisori

23      L’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi che provino l’urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

24      Un provvedimento provvisorio può pertanto essere accordato dal giudice dei procedimenti sommari solo se è comprovato che la sua concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che esso è urgente in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che sia emanato e produca i suoi effetti già prima della decisione nel procedimento principale. Il giudice dei procedimenti sommari deve altresì procedere, se del caso, al bilanciamento degli interessi in gioco. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che la domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta qualora uno di essi non sia soddisfatto (ordinanza del vicepresidente della Corte del 27 febbraio 2018, Repubblica ceca/Parlamento e Consiglio, C‑482/17 R, non pubblicata, EU:C:2018:119, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

25      Al fine di dimostrare l’urgenza della sospensione dell’atto impugnato, il Comune di Milano ricorda che le regole della procedura di trasferimento della sede dell’EMA, adottate dal Consiglio il 31 ottobre 2017, riconoscevano l’importanza di garantire che tale trasferimento non pregiudicasse la continuità dell’attività dell’EMA, il che implicava la necessità di completare il trasferimento della sede di quest’ultima in un luogo definitivo e pienamente funzionante il prima possibile, in vista del recesso del Regno Unito dall’Unione, previsto per il 29 marzo 2019.

26      Secondo il Comune di Milano, l’offerta della Repubblica italiana consentiva di raggiungere tale risultato, mentre quella del Regno dei Paesi Bassi, che implica un primo trasferimento della sede dell’EMA in uffici provvisori in attesa che gli edifici definitivi, che sono in costruzione, siano pronti, non lo consentirebbe.

27      In tale contesto, la sospensione dell’atto impugnato sarebbe necessaria per bloccare un provvedimento che, da un lato, non consentirebbe all’EMA di disporre di una sede pienamente operativa a partire dal 30 marzo 2019 e, dall’altro, comporterebbe uno spreco di risorse economiche e umane legato ai vari spostamenti della sede. Ciò sarebbe vero a maggior ragione per il fatto che il Consiglio e la Commissione si sarebbero impegnati a trattare in via prioritaria la proposta legislativa volta a modificare il regolamento n. 726/2004 al fine di stabilire la nuova sede dell’EMA. Atteso che gli interessi dell’Unione coincidono con quelli del Comune di Milano, l’esecuzione dell’atto impugnato potrebbe causare un grave pregiudizio alla città di Milano «in termini di crescita, di sviluppo e di indotto».

28      A tal riguardo, occorre sottolineare che, per consolidata giurisprudenza, lo scopo del procedimento sommario è di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte. Per raggiungere tale obiettivo, l’urgenza dev’essere valutata rispetto alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria. Spetta a quest’ultima parte fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento di merito senza subire un danno di tal genere. Sebbene sia vero che, per provare l’esistenza di tale danno, non è necessario pretendere che il suo concretizzarsi e la sua imminenza siano dimostrati con una certezza assoluta, essendo sufficiente che il danno in questione sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente, la parte che richiede un provvedimento provvisorio è nondimeno tenuta a provare i fatti che si ritiene giustifichino la prospettiva di un danno del genere [v., in tal senso, ordinanze del vicepresidente della Corte del 7 marzo 2013, EDF/Commissione, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, punto 40, nonché del 1° marzo 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation e Intervet international, C‑512/16 P(R), non pubblicata, EU:C:2017:149, punti 94 e 95 e giurisprudenza ivi citata].

29      Orbene, si deve constatare che, come fa valere a buon diritto il Consiglio, la maggior parte dei capi di danno lamentati dal Comune di Milano riguarda non quest’ultimo, ma terzi. In particolare, il Comune di Milano non spiega le ragioni per cui l’impossibilità di rendere effettivamente operativa la sede dell’EMA a decorrere dal 30 marzo 2019, lo spreco di risorse economiche e umane dovuto ai diversi spostamenti della sede e una decisione accelerata per quanto riguarda la formalizzazione della scelta di tale sede potrebbero arrecargli pregiudizio.

30      A tale riguardo, il Comune di Milano si limita a sostenere che i propri interessi coincidono con quelli dell’Unione, senza fornire elementi concreti che consentano di fondare tali affermazioni.

31      Vero è che il Comune di Milano invoca parimenti le conseguenze negative dell’atto impugnato sulla città di Milano «in termini di crescita, di sviluppo e di indotto».

32      A tale riguardo, si deve considerare che questa affermazione, priva di qualsiasi elemento di prova a suo sostegno, non basta per dimostrare l’urgenza dei provvedimenti provvisori, conformemente alla giurisprudenza menzionata al punto 28 della presente ordinanza.

33      Inoltre, da tale giurisprudenza si può dedurre che, in caso di domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto, la concessione del provvedimento provvisorio richiesto si giustifica soltanto se l’atto in questione costituisce la causa del danno grave e irreparabile dedotto.

34      Orbene, nel caso di specie la sospensione dell’atto impugnato non consentirebbe di evitare un simile danno, che è causato dal fatto che il Comune di Milano non è stato scelto quale sede dell’EMA. Infatti, l’atto impugnato si limita a designare la città di Amsterdam quale nuova sede dell’EMA e la sua sospensione non avrebbe alcuna incidenza sulla situazione giuridica del Comune di Milano. In particolare, solo una decisione che designasse la città di Milano come sede dell’EMA sarebbe in grado di evitare l’asserito danno. Una tale decisione potrebbe tuttavia essere adottata solo in seguito all’eventuale annullamento dell’atto impugnato e, se del caso, solo al termine di una nuova procedura.

35      A quest’ultimo riguardo, nel corso dell’audizione dinanzi alla Corte il Comune di Milano ha certamente fatto valere che, se il ricorso nel merito dovesse essere accolto, il Regno dei Paesi Bassi trarrebbe vantaggio dall’illegittimità dell’atto impugnato e dalla ripetizione della procedura poiché, nel frattempo, potrebbe portare a termine la costruzione degli uffici, attualmente in corso, e perfezionare la propria offerta.

36      Tuttavia, tali affermazioni si basano sull’ipotesi, del tutto indimostrata, che l’annullamento dell’atto impugnato implichi necessariamente la ripetizione della procedura in questione e che, in tale contesto, l’offerta della Repubblica italiana e quella del Regno dei Paesi Bassi abbiano la stessa probabilità di ottenere lo stesso numero di voti in esito a un terzo turno di votazione. Orbene, indipendentemente dagli effetti dell’annullamento dell’atto impugnato sulle modalità di partecipazione del Regno dei Paesi Bassi a tale nuova procedura, il passare del tempo cui fa riferimento il Comune di Milano gioverebbe a tutti gli Stati membri partecipanti.

37      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il presupposto relativo all’urgenza non è soddisfatto. Pertanto, la domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta senza che occorra esaminare il presupposto relativo al fumus boni iuris né procedere al bilanciamento degli interessi.

Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 2 luglio 2018.

Il cancelliere

 

Il vicepresidente

A. Calot Escobar

 

A. Tizzano


*      Lingua processuale: l’italiano.