ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

21 giugno 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale, nonché sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Irricevibilità manifesta»

Nella causa C-166/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria regionale per la Campania (Italia), con ordinanza del 1° febbraio 2017, pervenuta in cancelleria il 1° marzo 2018, nel procedimento

Idroenergia Scrl

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Caserta,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da C. G. Fernlund, presidente di sezione, S. Rodin e E. Regan (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Idroenergia Scrl e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Caserta (Italia) (in prosieguo: l’«Ufficio delle dogane di Caserta»), in merito al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

3        L’Idroenergia, secondo quanto dalla stessa affermato, è un consorzio che utilizza energia autoprodotta da fonti rinnovabili.

4        Con avviso di pagamento del 23 luglio 2014, l’Ufficio delle dogane di Caserta ha intimato all’Idroenergia il pagamento dell’accisa sull’energia elettrica relativa agli anni dal 2009 al 2014, per un importo complessivo di EUR 213 897,99, per il motivo che tale società non poteva beneficiare dell’esenzione dall’accisa prevista da una disposizione di diritto nazionale a favore degli autoproduttori, dato che gli utenti finali dell’energia elettrica prodotta dall’Idroenergia, ossia i soci consorziati, sono soggetti giuridicamente distinti da tale società.

5        Ritenendo che tale avviso di pagamento fosse stato emesso in violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, l’Idroenergia ha presentato ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta (Italia) chiedendone l’annullamento. A sostegno del proprio ricorso, l’Idroenergia ha affermato, da un lato, che l’Ufficio delle Dogane di Torino (Italia), nell’esaminare la sua istanza di rilascio di licenza di officina, le aveva comunicato, in seguito alla verifica della conformità dell’istanza, che non era tenuta al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica, e, dall’altro, che l’Ufficio delle dogane di Caserta le aveva attribuito un «codice ditta» per la sua officina in quanto soggetto autoproduttore, avallando il regime fiscale da essa adottato.

6        La Commissione tributaria provinciale di Caserta ha respinto tale ricorso per il motivo che l’Idroenergia aveva indebitamente beneficiato dell’esenzione dall’accisa sull’energia elettrica in quanto non poteva essere qualificata come autoproduttore, dato che non soddisfaceva né il requisito del consumo «in proprio» dell’energia, né quello della produzione «con i propri impianti», previsti dalla legislazione nazionale applicabile. Secondo tale organo giurisdizionale, l’Idroenergia non esercita l’attività dichiarata, consistente nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da distribuire ai propri soci consorziati, ma si procura energia elettrica per rivenderla a terzi e, peraltro, non dispone di alcun dipendente né di una struttura industriale o amministrativa.

7        L’Idroenergia ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta dinanzi al giudice del rinvio. Con tale ricorso chiede la riforma di detta sentenza e l’annullamento dell’avviso di pagamento del 23 luglio 2014, deducendo la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, quale previsto dal diritto nazionale.

8        In tali circostanze, la Commissione tributaria regionale per la Campania (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il principio comunitario di legittimo affidamento osta ad una normativa nazionale in forza della quale l’imposta resta comunque dovuta pur nei casi, come quello oggetto del presente contenzioso, in cui il comportamento dell’Amministrazione finanziaria nel corso di vari anni ha fatto sorgere nel soggetto passivo il legittimo convincimento di non essere tenuto a ripercuotere tale imposta».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

9        A norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

10      Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.

11      Secondo una costante giurisprudenza della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (v., in particolare, sentenza del 27 novembre 2012, Pringle, C-370/12, EU:C:2012:756, punto 83).

12      L’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, o almeno che esso spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. La Corte, infatti, può pronunciarsi esclusivamente sull’interpretazione di un testo dell’Unione a partire dai fatti ad essa presentati dal giudice nazionale (ordinanza del 5 ottobre 2017, OJ, C-321/17, non pubblicata, EU:C:2017:741, punto 12).

13      Il giudice del rinvio deve altresì indicare le ragioni precise che l’hanno portato ad interrogarsi sull’interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell’Unione e a reputare necessario sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte. Quest’ultima ha già statuito che è indispensabile che il giudice nazionale fornisca elementi sufficienti a spiegare le ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione e il collegamento che esso ravvisa tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito (ordinanza del 27 ottobre 2016, Uber Belgium, C-526/15, non pubblicata, EU:C:2016:830, punto 22).

14      Tali requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano in modo esplicito all’articolo 94 del regolamento di procedura che il giudice del rinvio, nel quadro della cooperazione prevista all’articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente (ordinanze del 3 luglio 2014, Talasca, C-19/14, EU:C:2014:2049, punto 21, e del 27 ottobre 2016, Uber Belgium, C-526/15, non pubblicata, EU:C:2016:830, punto 20).

15      Così, ai sensi di detto articolo 94, ogni domanda di pronuncia pregiudiziale contiene: «un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni», «il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie », nonché «l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».

16      Detti requisiti sono inoltre richiamati nelle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2016, C 439, pag. 1), il cui punto 15 riproduce sostanzialmente le disposizioni di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura.

17      Inoltre, dal punto 16 delle medesime raccomandazioni risulta che «il giudice del rinvio deve fornire i riferimenti precisi delle disposizioni nazionali applicabili ai fatti della controversia principale e indicare con precisione le disposizioni del diritto dell'Unione di cui è richiesta l'interpretazione».

18      Occorre sottolineare, a tale riguardo, che le informazioni fornite nelle domande di pronuncia pregiudiziale servono non soltanto a consentire alla Corte di fornire risposte utili alle questioni formulate dal giudice del rinvio, ma anche a dare ai governi degli Stati membri, nonché alle altre parti interessate, la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, considerato che, in forza di detta disposizione, vengono notificate alle parti interessate solo le domande di pronuncia pregiudiziale, accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale di ciascuno Stato membro, con esclusione del fascicolo nazionale eventualmente trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio. (v., in particolare, sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, punto 20, nonché ordinanza dell’8 settembre 2016, Google Ireland e Google Italy, C-322/15, EU:C:2016:672, punto 17).

19      Nella fattispecie in esame, l’ordinanza di rinvio non soddisfa manifestamente tali requisiti.

20      È vero che la questione sollevata verte sull’interpretazione del principio della tutela del legittimo affidamento, il quale fa parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione e, pertanto, deve essere rispettato dagli Stati membri nell’esercizio dei poteri loro conferiti dalle disposizioni del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2009, Plantanol, C-201/08, EU:C:2009:539, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

21      Tuttavia, il giudice del rinvio si limita, a tale riguardo, a riprodurre testualmente un estratto dell’argomentazione esposta dall’Idroenergia a sostegno del proprio ricorso principale, nel quale quest’ultima presenta in maniera generale alcune sentenze della Corte riguardanti tale principio, senza fare invece alcun riferimento ad una precisa disposizione del diritto dell’Unione nell’ambito della quale le autorità italiane eserciterebbero, nel caso di specie, i loro poteri. In particolare, esso non identifica le disposizioni di tale diritto sulla base delle quali si fonderebbe l’esenzione dall’accisa sull’energia elettrica prevista dalla normativa nazionale applicabile al procedimento principale.

22      Si deve quindi constatare che il giudice del rinvio non fornisce alcuna spiegazione sul collegamento da esso stabilito tra il diritto dell’Unione e la normativa nazionale in parola.

23      Peraltro, occorre rilevare che, per quanto riguarda il contesto di diritto del procedimento principale, il giudice del rinvio si limita a fare riferimento ad alcune disposizioni del diritto nazionale, senza indicare né il contenuto esatto di ciascuna di tali disposizioni, né i riferimenti o i titoli precisi della normativa che contiene tali disposizioni, e senza indicare gli elementi necessari alla comprensione dell’intera normativa nazionale rilevante, che può trovare applicazione nel procedimento principale.

24      Inoltre, il giudice del rinvio non accerta in modo chiaro gli elementi fattuali rilevanti, limitandosi, a tale riguardo, a fare principalmente riferimento alle sporadiche affermazioni presentate dall’Idroenergia a sostegno del proprio ricorso principale, nonché alle constatazioni effettuate dall’Ufficio delle dogane di Caserta e dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta. In particolare, il giudice del rinvio non descrive l’esatta natura delle attività esercitate dall’Idroenergia, anche se la concessione dell’esenzione dall’accisa sull’energia elettrica oggetto del procedimento principale dipende proprio da queste ultime.

25      A motivo di tali lacune, la domanda di pronuncia pregiudiziale non consente quindi alla Corte di fornire una risposta utile al giudice del rinvio per la soluzione della controversia oggetto del procedimento principale, né offre ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni conformemente all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

26      Occorre tuttavia rilevare che il giudice del rinvio conserva la facoltà di presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale quando sarà in grado di fornire alla Corte tutti gli elementi che consentano a quest’ultima di pronunciarsi (ordinanza del 5 ottobre 2017, OJ, C-321/17, non pubblicata, EU:C:2017:741, punto 22).

27      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve constatare, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

28      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale per la Campania (Italia), con ordinanza del 1° febbraio 2017, è manifestamente irricevibile.

Lussemburgo, 21 giugno 2018

Il cancelliere

 

Il presidente della Sesta Sezione

A. Calot Escobar

 

C.G. Fernlund


*      Lingua processuale: l’italiano.