Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 febbraio 2020 – hapeg dresden
(causa C‑137/18) ( 1 )
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 2006/123/CE – Normativa di uno Stato membro che prevede una tariffa minima per gli onorari degli ingegneri e degli architetti»
Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123 – Requisiti da valutare – Normativa nazionale che prevede un sistema di tariffe minime e massime per le prestazioni di pianificazione di architetti e ingegneri – Inammissibilità – Giustificazione – Garanzia della qualità delle prestazioni e tutela dei consumatori – Insussistenza
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/123, art. 15, §§ 1, 2, g), e 3]
(v. punti 15‑22 e dispositivo)
Dispositivo
L’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale secondo cui nei contratti conclusi con architetti o ingegneri non è consentito concordare un onorario inferiore alle tariffe minime calcolate in base tariffario degli onorari di architetti e ingegneri previsto da detta normativa.
( 1 ) GU C 268 del 30.7.2018.