4.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 82/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 20 dicembre 2018 — AAS BALTA / UAB GRIFS AG
(Causa C-803/18)
(2019/C 82/16)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti nel procedimento principale
Ricorrente in cassazione: AAS BALTA
Altra parte nel procedimento in cassazione: UAB GRIFS AG
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 15, paragrafo 5, e l’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale debbano essere interpretati nel senso che, nel caso di un’assicurazione di «grandi rischi», una clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto di assicurazione stipulato tra il contraente dell’assicurazione e l’assicuratore sia opponibile a un assicurato ai sensi di tale contratto che non abbia espressamente sottoscritto la suddetta clausola e che abbia la propria residenza abituale o sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello del contraente dell’assicurazione e dell’assicuratore.
(1) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).