11.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 54/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 3 dicembre 2018 — Deutsche Umwelthilfe e.V. / Freistaat Bayern

(Causa C-752/18)

(2019/C 54/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Deutsche Umwelthilfe e.V.

Resistente: Freistaat Bayern

Questioni pregiudiziali

Se

1)

l’obbligo gravante sugli Stati membri di adottare ogni misura atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea,

2)

il principio dell’attuazione effettiva del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri, sancito, in particolare, dall’articolo 197, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

3)

il diritto a un ricorso effettivo, sancito dall’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

4)

l’obbligo gravante sugli Stati contraenti di garantire una tutela giurisdizionale effettiva in materia ambientale, derivante dall’articolo 9, paragrafo 4, primo periodo, della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale,

5)

l’obbligo gravante sugli Stati membri di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE,

debbano essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale tedesco è legittimato — o, se del caso, addirittura tenuto — a disporre a carico dei funzionari pubblici di un Land federale tedesco una detenzione coercitiva dell’adempimento, affinché sia data esecuzione all’obbligo, gravante su detto Land, di aggiornare un piano per la qualità dell’aria ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152 pag. 1) con un determinato contenuto minimo, qualora tale Land sia stato condannato, mediante sentenza passata in giudicato, a provvedere ad un aggiornamento con un siffatto contenuto minimo, e

le ripetute minacce ed irrogazioni di sanzioni pecuniarie coercitive dell’adempimento nei confronti del citato Land siano rimaste senza esito,

le minacce ed irrogazioni di sanzioni pecuniarie coercitive dell’adempimento non spieghino alcun effetto coercitivo rilevante neppure quando vengono minacciate o irrogate sanzioni di importo superiore rispetto a quelle precedenti, poiché il pagamento delle sanzioni pecuniarie non comporta per il Land federale condannato con sentenza passata in giudicato alcuna perdita patrimoniale, bensì unicamente un trasferimento degli importi di volta in volta stabiliti da una voce contabile a un’altra all’interno del bilancio statale,

il Land federale condannato con sentenza passata in giudicato abbia dichiarato, sia dinanzi alle autorità giudiziarie, sia pubblicamente — ed in particolare dinanzi al Parlamento attraverso i suoi funzionari politici di più alto livello — che non adempirà gli obblighi impostigli in via giudiziaria in relazione al piano per la qualità dell’aria,

il diritto nazionale preveda, in linea di principio, l’istituto della detenzione coercitiva dell’adempimento ai fini dell’esecuzione di decisioni giudiziarie, e tuttavia una giurisprudenza nazionale costituzionale osti all’applicazione della relativa disposizione ad una fattispecie come quella in esame, e

per una fattispecie come quella in esame, il diritto nazionale non metta a disposizione mezzi coercitivi dell’adempimento che siano più efficaci della minaccia e dell’irrogazione di sanzioni pecuniarie ma meno invasivi della detenzione, e il ricorso a siffatti mezzi coercitivi non possa neppure, per sua stessa natura, essere preso in considerazione.