28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgio) il 14 novembre 2018 — X / Stato belga
(Causa C-706/18)
(2019/C 35/14)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Parti
Ricorrente: X
Resistente: Stato belga
Questioni pregiudiziali
Se la direttiva 2003/86/CE (1) — in considerazione dell’articolo 3, paragrafo 5, e del suo obiettivo, segnatamente la fissazione delle condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare — osti a una normativa nazionale che interpreta l’articolo 5, paragrafo 4 della stessa direttiva nel senso che la mancanza di una decisione alla scadenza del termine previsto comporta un obbligo per le autorità nazionali di rilasciare d’ufficio un permesso di soggiorno all’interessato, senza previamente accertare se l’interessato soddisfi effettivamente le condizioni per soggiornare in Belgio conformemente al diritto dell’Unione.
(1) Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).