11.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 54/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureş (Romania) il 7 novembre 2018 — BRD Groupe Société Générale SA / KC

(Causa C-699/18)

(2019/C 54/07)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Specializat Mureş

Parti

Appellante: BRD Groupe Société Générale SA

Convenuto: KC

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), in particolare i considerando 12, 21 e 23, l’articolo 2, lettera b), l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 8, consentano, in applicazione del principio di autonomia processuale e, congiuntamente, di quello dell’equivalenza e dell’effettività, un insieme di strumenti giudiziari costituito da un’azione ordinaria, non soggetta a prescrizione, volta all’accertamento del carattere abusivo di talune clausole contenute in contratti conclusi con i consumatori e da un’azione ordinaria avente carattere personale e patrimoniale, soggetta a prescrizione, con cui viene perseguito l’obiettivo della direttiva di eliminare gli effetti di tutte le obbligazioni sorte ed eseguite in forza di una clausola di cui sia stato accertato il carattere abusivo nei confronti del consumatore.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se le medesime disposizioni ostano ad un’interpretazione derivante dall’applicazione del principio di certezza dei rapporti giuridici di diritto civile secondo la quale il momento oggettivo a partire dal quale il consumatore doveva o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’esistenza di una clausola abusiva sarebbe quello della cessazione del contratto di credito nell’ambito del quale aveva la qualità di consumatore.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).