21.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 25/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 6 novembre 2018 — Procedimento penale a carico di TX e UW

(Causa C-688/18)

(2019/C 25/35)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputati nel procedimento principale

TX e UW

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell’imputato di presenziare al processo ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con i considerando 35 e 44, della direttiva (UE) 2016/343 (1), debba ritenersi violato qualora una delle udienze nel processo penale si sia svolta in assenza dell’imputato e quest’ultimo sia stato regolarmente invitato a comparire, informato sulle conseguenze della mancata comparizione e difeso dall’avvocato da lui nominato, quando l’imputato:

a)

non sia comparso per un motivo a lui imputabile (abbia cioè deciso di non partecipare a un’udienza specifica);

b)

non sia comparso per un motivo a lui non imputabile (ossia malattia), ove sia stato successivamente informato delle attività svolte in sua assenza e, consapevolmente abbia deciso e dichiarato:

е di non contestare la legittimità di tali attività invocando la sua mancata comparizione e di non pretendere la loro ripetizione in sua presenza;

di voler partecipare a tali attività e, conseguentemente, il giudice abbia proceduto una nuova assunzione testimoniale della persona menzionata dall’imputato e abbia consentito all’imputato di parteciparvi adeguatamente.


(1)  Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016 L 65, pag. 1).