22.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 26 luglio 2018 — Farmland Kft. / Földművelésügyi Miniszter

(Causa C-489/18)

(2018/C 381/08)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Farmland Kft.

Convenuto: Földművelésügyi Miniszter

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione la normativa introdotta dal decreto del Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale n. 22/2010, del 16 marzo, dal decreto del Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale n.o34/2010, del 9 aprile, dal decreto del Ministro dello Sviluppo Rurale n.o25/2011, del 7 aprile, e dal decreto del Ministro dello Sviluppo Rurale n.o22/2011, del 25 marzo, ai sensi della quale la domanda di aiuti dell’agricoltore viene respinta fondandosi esclusivamente su un insieme di criteri relativi al cosiddetto «utilizzatore legittimo del suolo», disciplinati dalla normativa nazionale, e sull’insussistenza del «certificato di utilizzazione del suolo», che discende da detti criteri, sebbene il produttore dell’Unione soddisfi gli ulteriori criteri relativi alla domanda di aiuti e, concretamente, possa provare che le superfici dichiarate sono a sua disposizione, vale a dire che le gestisce e le sfrutta.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il diritto dell’Unione richieda che l’organismo pagatore dello Stato membro, nel valutare la domanda di aiuti, tenga conto di altre prove del requisito di «essere a disposizione» menzionate all’articolo 124 del regolamento (CE) n.o73/2009 del Consiglio (1).

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione, dal punto di vista del diritto dell’Unione, quali conseguenze giuridiche abbia, ossia come debba essere interpretata o valutata nella domanda unica la «dichiarazione da parte dell’agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti ai regimi di aiuto in questione», richiesta dall’articolo 12, lettera e), del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, (2) riguardo a una disposizione restrittiva dello Stato membro di natura speciale come l’insieme di criteri relativi all’«utilizzatore legittimo del suolo».

4)

In caso di risposta negativa alla prima questione, dal punto di vista del diritto dell’Unione, quali conseguenze giuridiche abbia, ossia come debba essere interpretato o valutato nella domanda unica un obbligo, imposto dallo Stato membro, di effettuare una dichiarazione in merito all’adempimento dell’insieme di criteri relativi all’«utilizzatore legittimo del suolo», vale a dire in merito all’adempimento dei requisiti amministrativi connessi a tale disposizione restrittiva speciale dello Stato membro.


(1)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16).

(2)  Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009, L 316, pag. 65).